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AS 2010 6153

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse dell'Ufficio federale dei trasporti

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse dell’Ufficio federale dei trasporti (Ordinanza sugli emolumenti dell’UFT, OseUFT)

Modifica del 10 dicembre 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 novembre 19981 sugli emolumenti dell’UFT è modificata come segue:

Art. 27a Emolumento per l’ammissione come impresa di trasporti su strada Gli emolumenti per l’ammissione come impresa di trasporti su strada ammontano per: franchi

a. il rilascio dell’autorizzazione di ammissione 500 b. la modifica o il rinnovo dell’autorizzazione di ammissione 300 c. il rilascio o la modifica della licenza di condurre 50 d. l’iscrizione nel registro dei titolari di licenze di condurre 25 e. una copia autenticata 20

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

10 dicembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 742.102

2010-2840 6153

Ordinanza sugli emolumenti dell’UFT RU 2010

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