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AS 2011 3191

Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente i controlli svizzeri e tedeschi in corso di viaggio sui treni sui percorsi Basilea–Friburgo in Brisgovia, Basilea–Weil am Rhein e Sciaffusa–Singen (Hohentwiel)

Traduzione1

Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente i controlli svizzeri e tedeschi in corso di viaggio sui treni sui percorsi Basilea–Friburgo in Brisgovia, Basilea–Weil am Rhein e Sciaffusa–Singen (Hohentwiel)

Concluso il 15 giugno 2010 Entrato in vigore il 30 maggio 2011

Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 19612 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 1. I controlli svizzeri e tedeschi possono essere effettuati sui treni in viaggio sui percorsi Basilea Badischer Bahnhof/Basilea FFS–Friburgo in Brisgovia, Basilea Badischer Bahnhof/Basilea FFS–Weil am Rhein e Sciaffusa–Singen (Hohentwiel). 2. Il controllo si estende a tutte le persone sui treni designati ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1, compresi i bagagli trasportati e, in generale, anche i bagagli registrati. Esso può essere esteso ai colli espresso.

Art. 2 1. Per gli agenti dello Stato limitrofo, i treni designati ai sensi dell’articolo 3 para- grafo 1 costituiscono, sulla parte dei percorsi di cui all’articolo 1 paragrafo 1 situata nel territorio della Confederazione Svizzera o della Repubblica federale di Germa- nia, la zona ai sensi della Convenzione del 1° giugno 1961. 2. Nelle stazioni terminali del percorso di cui all’articolo 1 paragrafo 1, gli agenti dello Stato limitrofo hanno il diritto di trattenere, sul marciapiede o nei locali della stazione messi a disposizione a tale scopo, le persone fermate e le merci o i mezzi di prova sequestrati sul treno. Il settore in cui sono eseguiti gli atti ufficiali necessari è considerato zona.

3. Le persone fermate e le merci o i mezzi di prova sequestrati possono essere

ricondotti nello Stato limitrofo con uno dei treni successivi circolanti sui percorsi di cui all’articolo 1 paragrafo 1.

RS 0.631.252.913.691.1

1 Dal testo originale tedesco (AS 2011 3191).

2 RS 0.631.252.913.690

2010-3279 3191

Controlli in corso di viaggio sui treni sui percorsi RU 2011 Basilea–Friburgo in Brisgovia, Basilea–Weil am Rhein e Sciaffusa–Singen (Hohentwiel). Acc. con la Germania

4. Gli agenti dello Stato limitrofo possono ricondurre nello Stato limitrofo le per- sone fermate e le merci o i mezzi di prova sequestrati sui percorsi di cui all’arti- colo 1 paragrafo 1 anche utilizzando il collegamento stradale più breve. 5. Al fine di effettuare i controlli sui percorsi di cui all’articolo 1 paragrafo 1, gli agenti svizzeri possono raggiungere la stazione terminale di Weil am Rhein, men- zionata all’articolo 1 paragrafo 1, anche utilizzando il collegamento stradale più breve.

Art. 3 1. La Direzione delle dogane di Basilea, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall’altra, designano, d’intesa con le imprese ferroviarie competenti nonché secondo la neces- sità e l’opportunità, i treni sui quali viene effettuato il controllo in corso di viaggio e disciplinano i dettagli. 2. Gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.

Art. 4 Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l’Accordo del 20 maggio 19653 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concer- nente i controlli svizzero e tedesco nei treni in viaggio sui percorsi Friborgo in Brisgovia/Basilea e Singen (Hohentwiel)/Sciaffusa.

Art. 5

1. L’Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche

conformemente all’articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961. 2. L’accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un mese, con un preavviso di sei mesi.

Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.

Per il Per il Dipartimento federale delle finanze Ministero federale delle finanze d’intesa della Confederazione Svizzera: con il Ministero federale dell’interno della Repubblica federale di Germania: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr

3 RU 1965 988, 1973 1454

Accordo concernente i controlli in corso di viaggio sui treni sui percorsi RU 2011 Basilea–Friburgo in Brisgovia, Basilea–Weil am Rhein e Sciaffusa–Singen (Hohentwiel)

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Controlli in corso di viaggio sui treni sui percorsi RU 2011 Basilea–Friburgo in Brisgovia, Basilea–Weil am Rhein e Sciaffusa–Singen (Hohentwiel). Acc. con la Germania

Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente i controlli svizzeri e tedeschi in corso di viaggio sui treni sui percorsi Basilea–Friburgo in Brisgovia, Basilea–Weil am Rhein e Sciaffusa–Singen (Hohentwiel) | Lexipedia | Lexipedia