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AS 2011 511

Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia

Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia

RS 0.107.2; RU 2006 5441

Campo d’applicazione il 14 gennaio 2011, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Arabia Saudita 18 agosto 2010 A 18 settembre 2010 Gambia 8 aprile 2010 8 maggio 2010 Guinea-Bissau 1° novembre 2010 1° dicembre 2010 Guyana 30 luglio 2010 A 30 agosto 2010 Malta 28 settembre 2010 28 ottobre 2010 Nigeria 27 settembre 2010 27 ottobre 2010 Paesi Bassi Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) 10 ottobre 2010 10 ottobre 2010 Ungheria** 24 febbraio 2010 24 marzo 2010 ** Obiezioni. Le obiezioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

1 Completa quelli in RU 2006 5450, 2007 1325, 2008 615 e 2009 57 7099.

Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).

2010-3206 511

Vendita di fanciulli, prostituzione infantile e pedopornografia. Prot. fac. RU 2011

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