AS 2012 1461
Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale, dei giudici del Tribunale amministrativo federale e dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti (Ordinanza sui giudici)
Ordinanza dell’Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale, dei giudici del Tribunale amministrativo federale e dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti (Ordinanza sui giudici)
Modifica del 16 marzo 2012
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 13 ottobre 20111; visto il parere del Consiglio federale del 30 novembre 20112, decreta:
I L’ordinanza del 13 dicembre 20023 sui giudici è modificata come segue:
Ingresso, primo comma visto l’articolo 46 capoverso 3 della legge del 19 marzo 20104 sull’organizzazione delle autorità penali;
Art. 5 cpv. 2, terzo periodo e cpv. 3 2 … Lo stipendio iniziale corrisponde almeno al 70 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio 33 secondo l’articolo 36 dell’ordinanza del 3 luglio 20015 sul personale federale. 3 Il 1° gennaio di ogni anno lo stipendio aumenta del 3 per cento dell’importo mas- simo della classe di stipendio 33, fino al raggiungimento di tale importo massimo.
Art. 9 cpv. 2 e 3 2 Fino al compimento dei 65 anni i giudici sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (cassa di previdenza della Confederazione) contro le conseguenze economiche di vecchiaia, morte e invalidità.
3 Su richiesta del giudice, la previdenza per la vecchiaia è mantenuta oltre il
65° anno di età e fino all’età legale di pensionamento. In questo caso, il Tribunale competente finanzia i contributi di risparmio del datore di lavoro.
2011-2455 1461
Ordinanza sui giudici RU 2012
Art. 10 Tempo di lavoro 1 L’orario di lavoro basato sulla fiducia e le compensazioni corrispondenti sono retti dalle disposizioni concernenti i rapporti di lavoro del personale dell’Amministra- zione federale. Le deroghe al versamento di un’indennità in contanti devono essere approvate dalla commissione amministrativa o dalla direzione del Tribunale. Per il computo del tempo di lavoro parziale si parte da una durata settimanale ordinaria del lavoro di 42 ore.
Art. 12 cpv. 1 e 2
1 Su richiesta, la commissione amministrativa o la direzione del Tribunale può
concedere al giudice un congedo.
2 Nell’esame della richiesta, la commissione amministrativa o la direzione del
Tribunale tiene conto delle disposizioni concernenti il congedo del personale dell’Amministrazione federale.
Art. 15 cpv. 2 2 La commissione amministrativa o la direzione del Tribunale è considerata autorità superiore competente per sciogliere dal segreto d’ufficio (art. 320 n. 2 del Codice penale6).
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2012.
Consiglio nazionale, 16 marzo 2012 Consiglio degli Stati, 16 marzo 2012 Il presidente: Hansjörg Walter Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
6 RS 311.0