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AS 2012 3131

Legge sulla statistica federale

Legge sulla statistica federale (LStat) (Partecipazione alle rilevazioni statistiche federali)

Modifica del 23 dicembre 2011

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 31 marzo 20111; visto il parere del Consiglio federale del 4 maggio 20112, decreta:

I La legge del 9 ottobre 19923 sulla statistica federale è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1, 1bis e 4 1 La partecipazione delle persone fisiche alle rilevazioni dirette eseguite nelle eco- nomie domestiche private è facoltativa. È fatto salvo l’obbligo d’informare secondo l’articolo 10 della legge del 22 giugno 20074 sul censimento. 1bis La partecipazione delle persone fisiche o giuridiche come pure delle istituzioni incaricate di compiti di diritto pubblico alle rilevazioni indirette è obbligatoria. 4 Se la completezza, rappresentatività, comparabilità o attualità della statistica lo esigono assolutamente, nell’ordinare una rilevazione il Consiglio federale può sottoporre le persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico e i loro rappre- sentanti all’obbligo d’informare; è fatto salvo il capoverso 1. Queste persone devono fornire le informazioni secondo verità, tempestivamente, gratuitamente e nella forma prescritta.