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AS 2012 5315

Ordinanza sugli esplosivi

Ordinanza sugli esplosivi (OEspl)

Modifica del 21 settembre 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 novembre 20001 sugli esplosivi è modificata come segue:

Art. 1a cpv. 2 2 La tabella delle concordanze tra le espressioni della presente ordinanza e quelle utilizzate nelle direttive 2007/23/CE2 e 2008/43/CE3 è riportata nell’allegato 15.

Art. 4 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 91, rubrica Imballaggi di spedizione e contenitori

Art. 91a Documentazione

1 Gli esplosivi trasportati sono accompagnati dal «documento sul trasferimento

intracomunitario di esplosivi» previsto dalla decisione 2004/388/CE4, sprovvisto degli emblemi dell’Unione europea.

2 Gli eventuali emblemi dell’Unione europea già apposti in conformità alle norme

UE possono essere mantenuti.

1 RS 941.411 2 Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 mag. 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici, nella versione conforme alla GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1. 3 Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 apr. 2008, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, GU L 94 del 5.4.2008, pag. 8; modificata da ultimo dalla direttiva 2012/4/UE, GU L 50 del 23.2.2012, pag. 18. 4 Decisione 2004/388/CE della Commissione, del 15 apr. 2004, relativa alla documenta- zione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi, GU L 120 del 24.4.2004, pag. 43; modificata da ultimo dalla decisione 2010/347/UE, GU L 155 del 22.6.2010, pag. 54.

2012-1681 5315

Ordinanza sugli esplosivi RU 2012

Art. 119b, secondo periodo … I requisiti di cui all’allegato 14 numero 2 capoverso 10 e numeri 12 e 13 devono essere invece soddisfatti soltanto a decorrere dal 5 aprile 2015.

Allegato 2 n. 5, 6 e 7

5. Fuochi d’artificio della categoria 1:

«Non può essere fornito a persone di meno di 12 anni» ed eventualmente «Da usarsi soltanto in spazi aperti», nonché la distanza minima di sicurezza.

6. Fuochi d’artificio della categoria 2:

«Non può essere fornito a persone di meno di 16 anni», «Da usarsi soltanto in spazi aperti» ed eventualmente la distanza minima o le distanze minime di sicurezza.

7. Fuochi d’artificio della categoria 3:

«Non può essere fornito a persone di meno di 18 anni», «Da usarsi soltanto in spazi aperti» ed eventualmente la distanza minima o le distanze minime di sicurezza.

II

1 L’allegato 14 è sostituito dalla versione qui annessa.

2 L’allegato 15 è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2012.5

21 settembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 La presente mod. è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 28 set. 2012 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

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Ordinanza sugli esplosivi RU 2012

Allegato 14 (art. 8 cpv. 1 lett. abis, 20 cpv. 3, 21 cpv. 1, 23 cpv. 4 e 110 cpv. 2 lett. c e 2bis)

Requisiti in materia d’identificazione e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile

1 Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente allegato non si applicano: a. agli esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa o in autopompe, destinati a essere scaricati direttamente nel fornello di mina; b. agli esplosivi fabbricati sul luogo del brillamento e caricati immediatamente dopo la produzione (produzione in caricatori sul luogo d’utilizzazione); c. alle micce comuni (non detonanti); d. alle micce di sicurezza; e. agli inneschi a percussione, costituiti da una capsula di metallo o di plastica contenenti una piccola quantità di un miscuglio esplosivo primario facil- mente acceso per l’effetto di un urto e che servono da elementi di innesco nelle armi di piccolo calibro o negli inneschi a percussione per le cariche propulsive.

2 Identificazione del prodotto

1 I fabbricanti, gli importatori o le persone che fabbricano o importano esplosivi oppure assemblano detonatori contrassegnano gli esplosivi e ogni unità elementare d’imballaggio con un’identificazione univoca. 2 Se un esplosivo è sottoposto a ulteriori processi di fabbricazione, il fabbricante non è tenuto a contrassegnarlo con una nuova identificazione univoca, salvo se l’identificazione univoca originale non figura più conformemente al numero 3. 3 Il capoverso 1 non si applica all’esplosivo fabbricato a fini di esportazione il quale sia contrassegnato con un identificativo conforme alle prescrizioni del Paese d’importazione, che consenta la tracciabilità dell’esplosivo.

4 L’identificazione univoca comprende:

a. una parte leggibile a occhio nudo contenente il nome del fabbricante, un codice alfanumerico composto delle lettere CH che indicano il territorio svizzero come luogo di produzione o d’importazione, di tre cifre che indi- cano il sito di fabbricazione (assegnate dall’UCEP), del codice univoco del prodotto e delle informazioni logistiche indicate dal fabbricante;

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Ordinanza sugli esplosivi RU 2012

b. un numero d’identificazione a lettura elettronica, sotto forma di codice a barre o di codice a matrice, direttamente collegato al codice d’identifica- zione alfanumerico secondo l’esempio qui riportato:

5 Qualora le dimensioni troppo ridotte degli articoli non consentano di contrasse- gnarli con l’identificazione univoca completa ai sensi del capoverso 4, sono suffi- cienti il codice alfanumerico composto delle lettere CH che indicano il territorio svizzero come luogo di produzione o d’importazione e di tre cifre che indicano il sito di fabbricazione (assegnate dall’UCEP) nonché un identificativo a lettura elet- tronica, sotto forma di codice a barre o di codice a matrice, direttamente collegato al codice d’identificazione alfanumerico. 6 Qualora gli articoli non possano essere contrassegnati con l’identificazione univoca di cui al capoverso 5 a causa delle loro dimensioni o della loro particolare forma o progettazione, detta identificazione va apposta su ogni unità elementare d’imbal- laggio.

7 Ciascuna unità elementare d’imballaggio è sigillata.

8 Su ogni detonatore o carica di rinforzo oggetto della deroga di cui al capoverso 6 sono apposte tramite marcatura, in forma indelebile e in modo da essere chiaramente leggibili, le lettere CH che indicano il territorio svizzero come luogo di produzione o d’importazione e le tre cifre che indicano il sito di fabbricazione (assegnate dall’UCEP). Il numero di detonatori e di cariche di rinforzo contenuti è stampato su ogni unità elementare d’imballaggio. 9 Ogni miccia detonante oggetto della deroga di cui al capoverso 6 reca l’identifica- zione univoca apposta tramite marcatura sulla bobina e, se del caso, su ogni unità elementare d’imballaggio. 10 I distributori che riconfezionano gli esplosivi devono assicurarsi che l’identifica- zione univoca sia apposta sull’esplosivo e su ogni unità elementare d’imballaggio. 11 Se il sito di fabbricazione si trova al di fuori del territorio svizzero o dello Spazio economico europeo (SEE), il fabbricante con sede in Svizzera o nel SEE contatta l’UCEP o l’autorità nazionale dello Stato d’importazione membro del SEE per richiedere l’assegnazione di un codice per il sito di fabbricazione. 12 Se il sito di fabbricazione si trova al di fuori del territorio svizzero o del SEE e il fabbricante non ha sede né in Svizzera né nel SEE, l’importatore degli esplosivi in questione deve contattare l’UCEP o l’autorità nazionale dello Stato d’importazione membro del SEE per richiedere l’assegnazione di un codice per il sito di fabbrica- zione.

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Ordinanza sugli esplosivi RU 2012

3 Marcatura e apposizione dell’identificazione

L’identificazione univoca è apposta tramite marcatura o in modo fisso e indelebile sul prodotto, al fine di essere ben leggibile.

4 Esplosivi in cartuccia ed esplosivi in sacchi

1 Nel caso di esplosivi in cartuccia e di esplosivi in sacchi l’identificazione univoca consiste in un’etichetta adesiva oppure è stampata direttamente su ogni cartuccia o sacco. Un’etichetta parallela è apposta su ogni confezione di cartucce. 2 Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni cartuccia o sacco e, per analogia, una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di cartucce.

5 Esplosivi bicomponenti

Nel caso di esplosivi bicomponenti l’identificazione univoca consiste in un’etichetta adesiva oppure è stampata direttamente su ogni unità elementare d’imballaggio contenente i due componenti.

6 Detonatori

1 Nel caso di detonatori l’identificazione univoca è costituita da un’etichetta adesiva oppure è stampata o stampigliata direttamente sul bossolo del detonatore. Un’etichetta parallela è apposta su ogni confezione di detonatori. 2 Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni detonatore e una targhetta elettronica parallela da appli- care su ogni confezione di detonatori.

7 Detonatori elettrici, non elettrici ed elettronici

1 Nel caso di detonatori elettrici, non elettrici ed elettronici l’identificazione univoca è costituita da un’etichetta adesiva apposta sui fili o sui tubi oppure da un’etichetta adesiva o da un’indicazione a stampa o stampigliatura apposte direttamente sul bossolo del detonatore. Un’etichetta parallela è apposta su ciascuna confezione di detonatori. 2 Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni detonatore e una targhetta elettronica parallela da appli- care su ogni confezione di detonatori.

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Ordinanza sugli esplosivi RU 2012

8 Inneschi e cariche di rinforzo

1 Nel caso di inneschi (primer) e cariche di rinforzo (booster) diversi da quelli di cui al numero 1 lettera e, l’identificazione univoca è costituita da un’etichetta adesiva oppure è stampata direttamente su ogni innesco o carica di rinforzo. Un’etichetta parallela è apposta su ogni confezione di tali inneschi o cariche di rinforzo. 2 Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni innesco o carica di rinforzo di cui al capoverso 1 e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di tali inneschi o cariche di rinforzo.

9 Micce detonanti

1 Nel caso di micce detonanti l’identificazione univoca è costituita da un’etichetta adesiva oppure è stampata direttamente sulla bobina. L’identificazione univoca è apposta tramite marcatura a intervalli di cinque metri sull’involucro esterno della miccia oppure sullo strato interno di plastica estrusa posto immediatamente sotto la fibra esterna della miccia. Un’etichetta parallela è apposta su ogni confezione di micce detonanti. 2 Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da inserire all’interno della miccia e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di micce detonanti.

10 Contenitori per esplosivi

1 Nel caso di contenitori per esplosivi l’identificazione univoca è costituita da un’etichetta adesiva o è stampata direttamente sul contenitore. 2 Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da applicare su ogni contenitore.

11 Copie dell’etichetta originale

Le imprese possono apporre sugli esplosivi, ad uso dei loro clienti, copie adesive rimovibili dell’etichetta originale. Per prevenire abusi, tali copie devono essere chiaramente contrassegnate come copie dell’originale.

12 Raccolta dei dati

1 Le imprese del settore degli esplosivi istituiscono un sistema di raccolta dei dati sugli esplosivi che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena di fornitura e durante l’intero ciclo di vita dell’esplosivo.

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Ordinanza sugli esplosivi RU 2012

2 Il sistema di raccolta dei dati consente alle imprese di rintracciare gli esplosivi in modo da poterne identificare l’impresa detentrice o il singolo detentore in qualsiasi momento. 3 I dati raccolti, compresi quelli relativi all’identificazione univoca, sono registrati e conservati per un periodo di dieci anni a decorrere dalla consegna o dalla fine del ciclo di vita dell’esplosivo, ove quest’ultima sia nota, anche nel caso in cui le imprese abbiano cessato l’attività.

13 Registro

1 Le imprese del settore degli esplosivi tengono un registro contenente tutti i numeri d’identificazione degli esplosivi e tutte le informazioni pertinenti, tra cui il tipo di esplosivo e il nome dell’impresa detentrice o del singolo detentore. 2 Esse registrano l’ubicazione di ogni esplosivo per tutto il periodo in cui si trova in loro possesso o custodia fino al suo spostamento ai fini del trasferimento di possesso o di custodia. 3 Esse verificano periodicamente il loro sistema di raccolta dei dati per garantirne l’efficacia e la qualità dei dati registrati. 4 Esse registrano e conservano i dati raccolti, tra cui i numeri d’identificazione univoca per il periodo previsto al numero 12 capoverso 3. 5 Esse proteggono i dati raccolti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi. 6 Esse comunicano alle autorità competenti che ne fanno richiesta le informazioni concernenti la provenienza e l’ubicazione di ogni esplosivo durante il suo intero ciclo di vita e lungo tutta la catena di fornitura. 7 Esse forniscono alle autorità federali competenti il recapito di una persona in grado di comunicare le informazioni di cui al capoverso 6 al di fuori del normale orario di lavoro delle imprese.

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Allegato 15

Sostituzione di espressioni In tutto l’allegato, l’espressione «Espressione CE» è sostituita con «Espressione UE».

3. Espressioni in italiano

Espressione UE Espressione equivalente nell’OEspl

articolo pirotecnico pezzo pirotecnico teatrali e per uso scenico per uso scenico confezione elementare unità elementare d’imballaggio bidoni e fusti contenitori produzione «in loco» produzione in caricatori sul luogo d’utilizzazione

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