AS 2012 5415
Codice delle obbligazioni
Codice delle obbligazioni (Termini di prescrizione della garanzia per i difetti nel contratto di compravendita e nel contratto di appalto. Prolungamento e coordinamento)
Modifica del 16 marzo 2012
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 21 gennaio 20111; visto il parere del Consiglio federale del 20 aprile 20112, decreta:
I Il Codice delle obbligazioni3 è modificato come segue:
Art. 210 9. Prescrizione 1 Le azioni di garanzia per i difetti della cosa si prescrivono in due anni dalla consegna della cosa al compratore, quand’anche questi ne abbia scoperto i difetti soltanto più tardi, salvo che il venditore abbia promesso la garanzia per un tempo più lungo.
2 Il termine è di cinque anni se i difetti di una cosa integrata in un’ope-
ra immobiliare conformemente all’uso cui è normalmente destinata hanno causato i difetti dell’opera.
3 Per i beni culturali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge del
20 giugno 20034 sul trasferimento dei beni culturali l’azione si pre- scrive in un anno dopo che il compratore ha scoperto il vizio, ma in ogni caso in 30 anni dopo la conclusione del contratto.
4 Qualunque patto che riduca il termine di prescrizione è nullo se:
a. prevede un termine inferiore a due anni o, nel caso di cose usate, inferiore a un anno; b. la cosa è destinata all’uso personale o familiare del compra- tore; e c. il venditore agisce nell’ambito della sua attività professionale o commerciale.
2011-0325 5415
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5 Le eccezioni del compratore per i difetti della cosa continuano a sus-
sistere se la notificazione prevista dalla legge è stata fatta al venditore entro il termine di prescrizione.
6 Il venditore non può invocare la prescrizione ove sia provato che ha
intenzionalmente ingannato il compratore. La presente disposizione non si applica al termine di 30 anni di cui al capoverso 3.
Art. 371 e. Prescrizione 1 I diritti del committente per i difetti dell’opera si prescrivono in due anni dalla consegna della stessa. Il termine è tuttavia di cinque anni se i difetti di un’opera mobiliare integrata in un’opera immobiliare conformemente all’uso cui è normalmente destinata hanno causato i difetti dell’opera immobiliare.
2 I diritti del committente per i difetti di un’opera immobiliare si pre-
scrivono in cinque anni dalla consegna della stessa tanto contro l’ap- paltatore quanto contro l’architetto o l’ingegnere che hanno prestato lavoro nell’esecuzione dell’opera.
3 Per il resto si applicano per analogia le norme relative alla pre-
scrizione dei corrispondenti diritti del compratore.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 16 marzo 2012 Consiglio degli Stati, 16 marzo 2012 Il presidente: Hansjörg Walter Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
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Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
5 luglio 2012.5
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.6
21 settembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
5 FF 2012 3063 6 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 20 set. 2012.
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