AS 2012 7207
Ordinanza sugli strumenti di misurazione
Ordinanza sugli strumenti di misurazione
Modifica del 7 dicembre 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 15 febbraio 20061 sugli strumenti di misurazione è modificata come segue:
Titolo Introduzione dell’abbreviazione (OStrM)
Ingresso visti gli articoli 5, 7 capoverso 2, 8 capoverso 2, 9 capoversi 2 e 3, 11 e 13 capoverso 3 della legge federale del 17 giugno 20112 sulla metrologia (LMetr); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC); in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità,
Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 1 lett. c Abrogata
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Ordinanza sugli strumenti di misurazione RU 2012
Art. 3 cpv. 1 lett. b e 2
1 La presente ordinanza si applica a uno strumento di misurazione, se:
b. il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha emanato in un’ordinanza le prescrizioni necessarie atte a definire i requisiti metrologici specifici dello strumento.
2 Abrogato
Art. 4 lett. a Ai sensi della presente ordinanza s’intende per: a. strumento di misurazione: le misure materializzate, i materiali di riferi- mento, gli apparecchi di misurazione e i sistemi destinati alla determinazione dei valori di un misurando fisico o chimico, nonché i metodi di misurazione applicati;
Art. 7 cpv. 1 1 L’Istituto federale di metrologia (METAS) designa, previa consultazione con gli organi federali interessati e d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia, le norme tecniche e i documenti normativi atti a concretare i requisiti applicabili a una determinata categoria di strumenti di misurazione.
Art. 9 Concerne soltanto il testo tedesco
Titolo prima dell’art. 20 Capitolo 3: Controllo successivo
Art. 23, rubrica, e cpv. 1 Sorveglianza del mercato 1 Nell’ambito della sorveglianza del mercato, gli organi d’esecuzione controllano che gli strumenti di misurazione immessi sul mercato e messi in servizio conforme- mente alle procedure di cui al capitolo 2 sezione 3 soddisfino le disposizioni della presente ordinanza.
Art. 26 cpv. 3 3 Il METAS esegue i controlli degli strumenti di misurazione immessi sul mercato, sempreché tali controlli non siano eseguiti dai Cantoni. Per l’esecuzione di singoli controlli può far capo, sotto la propria responsabilità, a servizi terzi.
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Ordinanza sugli strumenti di misurazione RU 2012
Titolo prima dell’art. 27 Capitolo 4: Provvedimenti
Art. 27 Abrogato
Art. 28 cpv. 1, 2, frase introduttiva, e 4
1 Se nell’ambito della sorveglianza del mercato si constata che uno strumento di
misurazione non soddisfa le disposizioni legali, il METAS informa la persona responsabile dell’immissione sul mercato, dandole la possibilità di prendere posi- zione. Dopo di che, il METAS ordina i provvedimenti opportuni e accorda un ter- mine adeguato per la loro attuazione. Può in particolare vietare un’ulteriore immis- sione sul mercato dello strumento di misurazione, ordinarne il ritiro, il sequestro o la confisca, nonché pubblicare i provvedimenti adottati.
2 Il METAS informa:
4 Se da controlli eseguiti nell’ambito della sorveglianza del mercato o dell’ispezione generale risulta che uno strumento di misurazione non è conforme alle prescrizioni, l’infrazione è punita secondo le disposizioni penali previste agli articoli 20–24 LMetr, agli articoli 23–30 LOTC e all’articolo 248 del Codice penale5. L’autorità di controllo riscuote un emolumento calcolato secondo il tempo impiegato.
Art. 29 cpv. 1 1 Se un interessato contesta il risultato di una misurazione, il servizio competente per l’esame della stabilità di misurazione riesamina che le prescrizioni siano state rispet- tate. Le spese sono a carico della parte soccombente.
Titolo prima dell’art. 30 Capitolo 5: Informazione
Art. 30 e 32 Abrogati
Art. 33 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia stabilisce i requisiti specifici relativi all’immissione sul mercato e all’utilizzazione di strumenti di misurazione.
Art. 34 e 35 Abrogati
5 RS 311.0
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Ordinanza sugli strumenti di misurazione RU 2012
Allegato 6 n. 2.1 e 3
2.1 Istituto federale di metrologia
– METAS; oppure – MET.
3 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
7 dicembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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