AS 2015 1757
Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola)
Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola)
Modifica del 20 maggio 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 novembre 20071 sulla consulenza agricola è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «progetti comuni» è sostituito con «iniziative collettive di pro- getto».
Art. 10 Aiuti finanziari per l’esame preliminare di iniziative collettive di progetto 1 Per l’attività di consulenza relativa all’esame preliminare di iniziative collettive di progetto, le prestazioni sollecitate e l’aiuto finanziario per la fornitura delle presta- zioni sono convenuti contrattualmente. 2 Una volta concluso l’esame preliminare devono in particolare essere disponibili i documenti seguenti: a. un’analisi del contesto indicante le esigenze e i potenziali di sviluppo della regione come anche una stima del potenziale di creazione di valore aggiunto o dell’impatto ecologico; b. un piano strategico o un piano di realizzazione indicante gli obiettivi del progetto, le misure previste, i promotori, le modalità di finanziamento come pure la redditività o l’utilità ecologica. 3 L’aiuto finanziario per la fornitura delle prestazioni convenute contrattualmente ammonta all’importo forfettario di 20 000 franchi.
1 RS 915.1
2014-2687 1757
O sulla consulenza agricola RU 2015
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.
20 maggio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova