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AS 2015 2175

Ordinanza sulla navigazione aerea

Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)

Modifica del 24 giugno 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Art. 125 cpv. 2 2 Il capoverso 1 non si applica ai palloni frenati, agli alianti da pendio, agli alianti da pendio a propulsione elettrica, ai paracadute, ai cervi volanti e ai paracadute ascen- sionali. Per questi aeromobili il DATEC stabilisce l'importo di garanzia.

II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2015.

24 giugno 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 748.01

2015-1138 2175

Navigazione aerea. O RU 2015

Allegato (art. 2 cpv. 1 e 23 cpv. 1) Apparecchi volanti

Aeromobili Corpi volanti

Aerostati Aerodine Razzi Proiettili altri

(per uso civile, (per uso civile, (ad es. zaino es. razzi per es. proiettili propulsore ma non i senza motore con motore con motore senza motore ricerche, razzi antigrandine) veicoli a modello) cuscino d’aria)

Palloni Dirigibili

frenati liberi

a velatura aeroplani alianti alianti da pendio paracadute cervi volanti paracadute rotante senza motore ascendenti

deltaplani parapendio eliplani elicotteri senza motore senza motore

motoveleggiatori alianti da pendio con motore

deltaplani parapendio con motore con motore

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