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AS 2016 2191

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo di cooperazione europei di navigazione satellitare

del 26 settembre 2014

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 dicembre 20132, decreta:

Art. 1 1 L’Accordo di cooperazione del 18 dicembre 20133 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sui programmi europei di navigazione satellitare è approvato.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 La modifica della legge del 13 dicembre 19964 sul controllo dei beni a duplice impiego è adottata nella versione qui allegata.

2013-2361 2191

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell’Acc. di cooperazione RU 2016 europei di navigazione satellitare. DF

Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica di legge di cui all’allegato.

Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014 Consiglio nazionale, 26 settembre 2014 Il presidente: Hannes Germann Il presidente: Ruedi Lustenberger La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il

15 gennaio 2015.5 2 Conformemente all’articolo 3 capoverso 2, la modifica di legge di cui all’articolo 2 entra in vigore il 1° luglio 2016.

3 giugno 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

5 FF 2014 6367

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell’Acc. di cooperazione RU 2016 europei di navigazione satellitare. DF

Allegato (art. 2)

Modifica di un altro atto normativo

La legge del 13 dicembre 19966 sul controllo dei beni a duplice impiego è modifi- cata come segue:

Titolo Legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI)

Art. 1 Scopo La presente legge intende consentire il controllo dei beni a duplice impiego, dei beni militari speciali e dei beni strategici.

2bis Il Consiglio federale determina inoltre quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d’applicazione della presente legge.

Art. 3 lett. cbis Nella presente legge valgono le seguenti definizioni: cbis. beni strategici: beni che fanno parte di un’infrastruttura critica;

1bis L’autorizzazione è pure rifiutata se vi è motivo di ritenere che l’attività prevista possa: a. sostenere cerchie terroristiche o il crimine organizzato; b. nuocere a infrastrutture critiche internazionali a cui partecipa la Svizzera.

Art. 22 cpv. 2 2 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca può tenere a giorno gli elenchi stabiliti dal Consiglio federale in applicazione degli articoli 2 capoversi 1–2bis e 8 capoverso 2 lettera b.

6 RS 946.202

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