AS 2018 873
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e Medicines Patent Pool concernente i privilegi e le immunità di Medicines Patent Pool in Svizzera
Traduzione
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e Medicines Patent Pool concernente i privilegi e le immunità di Medicines Patent Pool in Svizzera
Concluso il 12 febbraio 2018 Entrato in vigore il 12 febbraio 2018
Il Consiglio federale svizzero, da una parte, e Medicines Patent Pool (MPP), dall’altra, desiderosi di concludere un accordo concernente i privilegi e le immunità di MPP in Svizzera, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Libertà d’azione 1 Il Consiglio federale svizzero garantisce l’indipendenza e la libertà d’azione di Medicines Patent Pool (MPP). 2 Gli riconosce una libertà di riunione assoluta sul territorio svizzero, comprendente la libertà di discussione, di decisione e di pubblicazione.
Art. 2 Regime fiscale 1 MPP, i suoi averi, i suoi redditi e altri beni sono esentati dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Nel caso degli immobili l’esenzione si applica tutta- via soltanto a quelli di cui MPP è proprietario e che sono occupati dai suoi servizi, nonché ai redditi che ne derivano.
2 MPP è esonerato dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali.
3 MPP è esonerato dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per tutti gli acquisti di beni e di prestazioni di servizio effettuati sul territorio svizzero presso coloro che vi sono assoggettati, nonché per tutti gli acquisti, effettuati presso aziende con sede all’estero, di prestazioni di servizio destinate esclusivamente al proprio uso ufficiale.
RS 0.192.122.818.17
2017-3393 873
Privilegi e immunità in Svizzera. Acc. con MPP RU 2018
4 MPP non è esonerato dai tributi all’importazione (tributi doganali, IVA ecc.) per i beni importati. 5 MPP è esonerato da tutte le tasse federali, cantonali e comunali nella misura in cui non costituiscono rimunerazione di determinate prestazioni di servizio. 6 L’esonero dall’IVA è accordato su richiesta di MPP mediante sgravio alla fonte e, eccezionalmente, mediante rimborso, conformemente alla legislazione svizzera. Se del caso, le esenzioni summenzionate sono effettuate mediante rimborso su richiesta di MPP e secondo una procedura stabilita da quest’ultimo e dalle autorità svizzere competenti.
Art. 3 Personale straniero Il Consiglio federale esenta MPP dalle prescrizioni relative al soggiorno in Svizzera del suo personale di nazionalità straniera.
Art. 4 Prevenzione degli abusi 1 MPP e le autorità svizzere competenti cooperano in ogni momento al fine di facili- tare una buona amministrazione della giustizia, garantire il rispetto dei regolamenti di polizia e impedire qualsiasi abuso dei privilegi e delle immunità previsti nel presente accordo.
2 Il presente accordo non pregiudica gli obblighi internazionali della Svizzera.
Art. 5 Non responsabilità della Svizzera Dall’attività di MPP in territorio svizzero non deriva alla Svizzera alcuna responsa- bilità internazionale per gli atti e le omissioni di MPP o del suo personale.
Art. 6 Sicurezza della Svizzera 1 È fatta salva la competenza del Consiglio federale svizzero di prendere tutte le misure necessarie al fine di tutelare la sicurezza della Svizzera. 2 Qualora ritenesse opportuno applicare il paragrafo 1 del presente articolo, il Consi- glio federale svizzero si mette in contatto il più presto possibile, nella misura in cui le circostanze lo permettono, con MPP allo scopo di decidere di comune intesa le misure necessarie per proteggere gli interessi di MPP. 3 MPP collabora con le autorità svizzere per evitare qualsiasi pregiudizio alla sicu- rezza della Svizzera derivante dalla sua attività.
Art. 7 Esecuzione dell’Accordo da parte della Svizzera Il Dipartimento federale degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’esecu- zione del presente Accordo.
Privilegi e immunità in Svizzera. Acc. con MPP RU 2018
Art. 8 Composizione delle controversie 1 Qualsiasi controversia riguardo all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo che le parti non sono state in grado di dirimere mediante negoziati può essere sottoposta, su domanda dell’una o dell’altra, a un tribunale arbitrale trimem- bre.
2 Le parti designano ciascuna un membro del tribunale arbitrale.
3 I membri così designati cooptano il terzo membro che presiede il tribunale arbitra- le. In mancanza di un’intesa entro termini ragionevoli, il terzo membro è designato dal Presidente del Tribunale federale svizzero su domanda di una delle due parti.
4 Il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura.
5 Il lodo arbitrale è vincolante e definitivo per le parti implicate nella controversia.
Art. 9 Revisione dell’Accordo
1 Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento su domanda
dell’una o dell’altra parte. 2 In tal caso, le due parti concordano le modifiche da apportare alle disposizioni del presente Accordo.
Art. 10 Denuncia dell’Accordo 1 Il presente Accordo può essere denunciato dall’una o dall’altra parte con preavviso scritto di due anni, per la fine di un anno civile. 2 D’intesa tra le parti, il preavviso suindicato può essere più breve, ma resta fissato per la fine di un anno civile.
Art. 11 Entrata in vigore Il presente Accordo entra in vigore il giorno della sua firma.
Fatto a Berna, il 12 febbraio 2018, in doppio esemplare in lingua francese.
Per il Per Consiglio federale svizzero: Medicines Patent Pool: Corinne Cicéron Bühler Marie-Paule Kieny
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