AS 2019 4281
Regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo
Traduzione
Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo1
RS 0.101.2; RU 2006 3961
Art. 27a Composizione di giudice unico 1. I giudici unici sono istituiti in applicazione dell’articolo 26 paragrafo 1 della Convenzione. Dopo aver consultato l’ufficio, il presidente della Corte decide il numero di giudici unici da istituire e procede alle designazioni richieste a titolo di una o più Parti contraenti.
2. Partecipano anche in qualità di giudici unici:
a) i presidenti di Sezione quando esercitano le competenze loro attribuite dall’articolo 54 paragrafi 2 lettera b e 3 del presente regolamento; b) i vicepresidenti di Sezione designati per decidere sulle richieste di misure provvisorie conformemente all’articolo 39 paragrafo 4 del presente regola- mento.
3. Conformemente all’articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione, un giudice non
può decidere in qualità di giudice unico in merito a un ricorso presentato contro la Parte contraente a titolo della quale è stato eletto. Inoltre, un giudice non può decide- re in qualità di giudice unico in merito a un ricorso presentato contro una Parte contraente di cui è cittadino.
4. I giudici unici sono designati per un periodo di dodici mesi. Continuano ad
assumere gli altri incarichi nelle Sezioni di cui fanno parte conformemente all’articolo 25 paragrafo 2 del presente regolamento.
5. In applicazione dell’articolo 24 paragrafo 2 della Convenzione, ogni giudice
unico delibera con l’assistenza di un relatore non giudiziario.
Art. 52a Procedimento davanti a un giudice unico
1. Conformemente all’articolo 27 della Convenzione, un giudice unico può dichia-
rare irricevibile o stralciare dal ruolo un ricorso introdotto ai sensi dell’articolo 34
1 La presente nuova versione comprende gli emendamenti adottati dalla Corte e menzionati nella nota all’art. 117 (RU 2019 35). Gli allegati non sono pubblicati nella RU; i testi in francese possono essere consultati sul sito Internet della Corte: www.echr.coe.int.
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Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo RU 2019
della Convenzione, nei casi in cui tale decisione può essere presa senza ulteriore esame. La decisione è definitiva. Essa è notificata al ricorrente mediante lettera. 2. Se non adotta alcuna decisione secondo il paragrafo 1 del presente articolo, il giudice unico trasmette il ricorso per esame a un Comitato o a una Camera.
Art. 117 Entrata in vigore del regolamento (ex art. 1122) Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1998.
2 Gli emendamenti adottati l’8 dic. 2000 sono entrati in vigore immediatamente.
Gli emendamenti adottati il 17 giu. e l’8 lug. 2002 sono entrati in vigore il 1° ott. 2002. Gli emendamenti adottati il 7 lug. 2003 sono entrati in vigore il 1° nov. 2003. Gli emendamenti adottati il 13 dic. 2004 sono entrati in vigore il 1° mar. 2005. Gli emendamenti adottati il 4 lug. 2005 sono entrati in vigore il 3 ott. 2005. Gli emendamenti adottati il 7 nov. 2005 sono entrati in vigore il 1° dic. 2005. Gli emendamenti adottati il 29 mag. 2006 sono entrati in vigore il 1° lug. 2006. Gli emendamenti adottati il 14 mag. 2007 sono entrati in vigore il 1° lug. 2007. Gli emendamenti adottati l’11 dic. 2007, il 22 set. e il 1° dic. 2008 sono entrati in vigore il 1° gen. 2009. Gli emendamenti adottati il 29 giu. 2009 sono entrati in vigore il 1° lug. 2009. Gli emendamenti adottati il 16 nov. 2009 sono entrati in vigore il 1° dic. 2009. Gli emendamenti relativi al Prot. n. 14 della Conv., adottati il 13 nov. 2006 e il 14 mag. 2007, sono entrati in vigore il 1° giu. 2010. Gli emendamenti adottati il 21 feb. 2011 sono entrati in vigore il 1° apr. 2011. Gli emendamenti adottati il 16 gen. 2012 sono entrati in vigore il 1° feb. 2012. Gli emendamenti adottati il 20 feb. 2012 sono entrati in vigore il 1° mag. 2012. Gli emendamenti adottati il 2 apr. 2012 sono entrati in vigore il 1° set. 2012. Gli emendamenti adottati il 14 gen. e il 6 feb. 2013 sono entrati in vigore il 1° mag. 2013. Gli emendamenti adottati il 6 mag. 2013 sono entrati in vigore il 1° lug. 2013 e il 1° gen. 2014. Gli emendamenti adottati il 14 apr. e il 23 giu. 2014 sono entrati in vigore il 1° lug. 2014. Alcuni emendamenti adottati il 1° giu. 2015 sono entrati in vigore immediatamente. Gli emendamenti all’art. 47 adottati il 1° giu. e il 5 ott. 2015 sono entrati in vigore il 1° gen. 2016. Gli emendamenti all’art. 8 adottati il 19 set. 2016 sono entrati in vigore alla stessa data. Gli emendamenti adottati il 14 nov. 2016 sono entrati in vigore alla stessa data. Gli emendamenti all’art. 29 adottati il 16 apr. 2018 sono entrati in vigore alla stessa data. Gli emendamenti adottati il 19 set. 2016 sono entrati in vigore il 1° ago. 2018. L’emendamento all’art. 29 par. 1 adottato il 3 giu. 2019 è entrato in vigore alla stessa data. Gli emendamenti agli articoli 27a e 52a adottati il 9 set. 2019 sono entrati in vigore alla stessa data.
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