AS 2020 23
Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm)
Modifica del 13 dicembre 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 2 luglio 20081 sulle armi è modificata come segue:
Art. 40a Autorizzazione per l’introduzione temporanea nel territorio svizzero di armi da caccia e da sport nel traffico passeggeri per la partecipazione a manifestazioni di tiro sportivo (art. 25 cpv. 2bis LArm) 1 L’Ufficio centrale Armi può rilasciare, su richiesta, un’autorizzazione comune ai tiratori sportivi riconosciuti da una federazione nazionale o internazionale che parte- cipano insieme a una manifestazione di tiro sportivo nazionale o internazionale per l’introduzione temporanea di armi da caccia e da sport e delle relative munizioni nel traffico passeggeri senza esigere gli allegati di cui all’articolo 39 capoverso 1 lette- re a, b e d, se non vi è motivo di ritenere che possano esporre a pericolo la sicurezza interna o pubblica della Svizzera.
2 La domanda deve essere presentata dall’organizzazione che svolge la manifesta-
zione all’Ufficio centrale Armi, a nome dei partecipanti di cui al capoverso 1, con l’apposito modulo. 3 La procedura d’autorizzazione semplificata di cui ai capoversi 1 e 2 può essere applicata anche a: a. autorizzazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 LArm, senza dover tuttavia fornire gli allegati di cui all’articolo 12 capoverso 3 lettere a e c della pre- sente ordinanza; b. tiratori sportivi minorenni. 4 Se la procedura d’autorizzazione semplificata è applicata a tiratori minorenni, ciascuna federazione deve designare per i propri tiratori una persona maggiorenne
1 RS 514.541
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O sulle armi RU 2020
responsabile della custodia in sicurezza delle armi. Le federazioni devono comunica- re il nome di questa persona anche ai rappresentanti legali dei tiratori. 5 L’Ufficio centrale Armi può applicare la procedura d’autorizzazione semplificata soltanto previo consenso dell’autorità competente del Cantone nel cui territorio si svolge la manifestazione. 6 All’introduzione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri da parte di tiratori sportivi di uno Stato Schengen, si applica l’articolo 40 capoverso 3.
II L’allegato 1 è modificato come segue:
Lett. obis Per le pratiche relative a domande d’autorizzazione, per la custodia di armi e oggetti pericolosi portati abusivamente che sono stati sequestrati, nonché per le misure relative al sequestro, alla confisca definitiva e alla realizzazione di armi e di oggetti pericolosi portati abusivamente sono riscossi i seguenti emolumenti: Fr.
obis. autorizzazione comune per l’introduzione temporanea nel territorio svizzero di armi da caccia e da sport nel traffico passeggeri per la partecipazione a manifestazioni di tiro sportivo (art. 40a) 300.—
III La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2020.
13 dicembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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