AS 2021 52
Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Ampliamento delle disposizioni penali e introduzione della procedura della multa disciplinare)
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Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Ampliamento delle disposizioni penali e introduzione della procedura della multa disciplinare)
Modifica del 27 gennaio 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 20201 è modificata come segue:
Art. 13 È punito con la multa chi: a. in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente o per negligenza non rispetta i suoi obblighi di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e agli articoli 5a, b. in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente o per negligenza tratta i dati di contatto rilevati secondo l’articolo 5 per altri scopi o li conserva per più di 14 giorni dopo la partecipazione a una manifestazione o la visita di una struttura in violazione dell’articolo 5 capoverso 3; c. intenzionalmente gestisce un comprensorio sciistico senza la necessaria auto- rizzazione secondo l’articolo 5c capoverso 2 o in deroga al piano di protezione approvato; d. intenzionalmente svolge una manifestazione o partecipa a una manifestazione vietata secondo l’articolo 6 capoversi 1 e 2; e. intenzionalmente svolge fiere o mercati il cui svolgimento è vietato secondo l’articolo 6 capoverso 3;
1 RS 818.101.26
2021-0149 RU 2021 52
Ordinanza COVID-19 situazione particolare RU 2021 52 (Ampliamento delle disposizioni penali e introduzione della procedura della multa disciplinare)
f. in violazione dell’articolo 3a o 3b capoverso 1, sui veicoli del trasporto pub- blico, in luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture, com- presi i mercati, nonché in aree di attesa delle ferrovie, delle linee di autobus e tram e degli impianti a fune, in stazioni ferroviarie, aeroporti o in altri settori di accesso dei trasporti pubblici intenzionalmente o per negligenza non porta una mascherina facciale, a meno che non sia applicabile la deroga di cui all’ar- ticolo 3a capoverso 1 o all’articolo 3b capoverso 2; g. intenzionalmente viola il divieto di assembramento nello spazio pubblico se- condo l’articolo 3c capoverso 1 o secondo una disposizione può restrittiva del diritto cantonale; h. in qualità di ospite di una struttura della ristorazione o di un bar riservati agli ospiti dell’albergo intenzionalmente viola l’obbligo di stare seduti di cui all’articolo 5a capoverso 2 lettera d numero 2; i. intenzionalmente o per negligenza non porta una mascherina facciale a una manifestazione politica o a una raccolta di firme, a meno che non sia applica- bile la deroga di cui all’articolo 6c capoverso 2 secondo periodo.
II La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’appendice.
III
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2021 alle ore 00.002.
2 Fatto salvo il capoverso 3, ha effetto sino al 31 dicembre 2021; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono. 3 Le disposizioni seguenti hanno effetto sino al 28 febbraio 2021; dopo tale data tutte le modifiche in esse contenute decadono: a. allegato 2 numero 16004 dell’ordinanza del 16 gennaio 20193 concernente le multe disciplinari (OMD; cifra II/appendice); b. articolo 13 lettera h (cifra I) e allegato 2 numero 16005 OMD (cifra II/appendice).
27 gennaio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 Pubblicazione urgente del 27 gennaio 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512). 3 RS 314.11
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Appendice (cifra II)
Modifica di un altro atto normativo
L’allegato 2 dell’ordinanza del 16 gennaio 20194 concernente le multe disciplinari è modificato come segue:
Cifra XV Abrogata
Cifra XVI
XVI. Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 20205
16001. Svolgimento di una manifestazione privata non consentita (art. 13
lett. d in combinato disposto con l’art. 6 cpv. 1 e 2 ordinanza COVID-
19 situazione particolare) 200
16002. Partecipazione a una manifestazione non consentita (art. 13 lett. d in
combinato disposto con l’art. 6 cpv. 1 e 2 ordinanza COVID-19 situa- zione particolare) 100
16003. Omissione di portare una mascherina facciale sui veicoli del trasporto
pubblico, in luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strut- ture, compresi i mercati, nonché in aree di attesa delle ferrovie, delle linee di autobus e tram e degli impianti a fune, in stazioni ferroviarie, aeroporti o in altri settori di accesso dei trasporti pubblici (art. 13 lett. f in combinato disposto con l’art. 3a cpv. 1 e 3b cpv. 1 e 2 ordi- nanza COVID-19 situazione particolare) 100
16004. Partecipazione a un assembramento nello spazio pubblico con più di
cinque persone o con un numero di persone superiore a quello mas- simo stabilito a livello cantonale (art. 13 lett. g in combinato disposto con l’art. 3c cpv. 1 e l’art. 8 cpv. 1 ordinanza COVID-19 situazione particolare) 50 16005. Violazione dell’obbligo, in qualità di ospite, di stare seduti nelle strut- ture della ristorazione o nei bar riservati agli ospiti dell’albergo (art. 13 lett. h in combinato disposto con l’art. 5a cpv. 2 lett. d n. 2 ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100
16006. Omissione di portare una mascherina facciale a una manifestazione
politica o a una raccolta di firme (art. 13 lett. i in combinato disposto con l’art. 6c cpv. 2 ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100
4 RS 314.11 5 RS 818.101.26
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