AS 2021 656
Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)
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Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)
Modifica del 19 marzo 2021
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 20191, decreta:
I La legge del 10 ottobre 19972 sul riciclaggio di denaro è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2 lett. abis e g
2 Sono intermediari finanziari:
abis. i gestori patrimoniali e i trustee secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 20183 sugli istituti finanziari (LIsFi); g. i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l’articolo 42bis della legge del 20 giugno 19334 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).
Art. 3 cpv. 5
5 La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG), l’Amministra-
zione federale delle dogane (AFD) e gli organismi di autodisciplina stabiliscono per i rispettivi settori gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all’occorrenza, li ade- guano.
Art. 4 cpv. 1, primo periodo 1 L’intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accer- tare l’avente economicamente diritto e verificarne l’identità, per assicurarsi di sapere chi è l’avente economicamente diritto. ...
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Art. 6 cpv. 2 lett. d 2 L’intermediario finanziario deve chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione o di una relazione d’affari se: d. i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d’affari o di una transazione coincidono con i dati trasmessi all’intermediario finanziario conformemente all’arti- colo 22a capoverso 2 o 3, oppure sono molto simili a tali dati.
1bis Deve verificare periodicamente l’attualità dei documenti richiesti e, se necessario, li aggiorna. La periodicità, l’entità e la modalità della verifica e dell’aggiornamento dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte.
Art. 9 cpv. 1 lett. c e 1quater
1 L’intermediario finanziario che:
c. alla luce degli accertamenti svolti secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera d sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un’organizzazione trasmessi conformemente all’articolo 22a capoverso 2 o 3 coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d’affari o di una transazione. 1quater Nei casi di cui al capoverso 1 il sospetto è fondato se l’intermediario finanziario ha un indizio concreto o più elementi secondo cui per i valori patrimoniali implicati nella relazione d’affari potrebbero essere adempiuti i criteri di cui al capoverso 1 let- tera a e se i chiarimenti supplementari effettuati conformemente all’articolo 6 non permettono di fugare tale sospetto.
2 L’intermediario finanziario esegue gli ordini dei clienti che riguardano importanti valori patrimoniali soltanto in una forma tale da consentire alle autorità di persegui- mento penale di seguirne la traccia.
Art. 9b Interruzione della relazione d’affari 1 Se, dopo una comunicazione secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o secondo l’articolo 305ter capoverso 2 CP5, l’Ufficio di comunicazione non no- tifica all’intermediario finanziario entro 40 giorni feriali la trasmissione a un’autorità di perseguimento penale delle informazioni comunicate, l’intermediario finanziario può interrompere la relazione d’affari. 2 L’intermediario finanziario che intende interrompere la relazione d’affari può per- mettere il prelievo di importanti valori patrimoniali soltanto in una forma tale da con- sentire alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia.
5 RS 311.0
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3 L’interruzione della relazione d’affari e la data dell’interruzione devono essere co- municate senza indugio all’Ufficio di comunicazione. 4 Dopo l’interruzione della relazione d’affari il divieto d’informazione di cui all’arti- colo 10a capoverso 1 deve continuare a essere rispettato.
Art. 10 cpv. 1 e 2 1 L’intermediario finanziario blocca i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o all’articolo 305ter capoverso 2 CP6 non appena l’Ufficio di comunicazione gli notifica di aver trasmesso a un’autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate. 2 L’intermediario finanziario protrae il blocco dei beni fino a ricevimento di una de- cisione della competente autorità di perseguimento penale, ma al massimo per cinque giorni feriali a contare da quando l’Ufficio di comunicazione gli ha notificato di aver trasmesso le informazioni comunicate nel caso di cui al capoverso 1 o da quando egli ha effettuato la comunicazione all’Ufficio di comunicazione nel caso di cui al capo- verso 1bis.
Art. 10a cpv. 1, 3, frase introduttiva, 3bis e 6 1 L’intermediario finanziario non può informare né gli interessati né terzi di aver ef- fettuato una comunicazione in virtù dell’articolo 9 della presente legge o dell’arti- colo 305ter capoverso 2 CP7. Non sono considerati terzi le autorità e gli organismi competenti per la vigilanza secondo l’articolo 12 della presente legge o l’articolo 43a della legge del 22 giugno 20078 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), non- ché le persone che eseguono verifiche nell’ambito della vigilanza. 3 Può altresì informare un altro intermediario finanziario sottoposto alla presente legge di aver effettuato una comunicazione in virtù dell’articolo 9 della presente legge o dell’articolo 305ter capoverso 2 CP, se ciò è necessario all’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge e se entrambi gli intermediari finanziari: 3bis Può altresì informare la società madre all’estero alle condizioni stabilite all’arti- colo 4quinquies LBCR9 di aver effettuato una comunicazione in virtù dell’articolo 9 della presente legge o dell’articolo 305ter capoverso 2 CP, sempreché la società madre si impegni a osservare il divieto d’informazione. L’autorità di vigilanza della società madre non è considerata terzo. 6 Il divieto di informare di cui ai capoversi 1 e 5 non si applica quando si tratta di tutelare interessi propri nell’ambito di un processo civile o di un procedimento penale o amministrativo.
6 RS 311.0 7 RS 311.0 8 RS 956.1 9 RS 952.0
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Art. 11 cpv. 2
2 Il capoverso 1 si applica anche:
a. agli intermediari finanziari che effettuano comunicazioni ai sensi dell’artico- b. alle imprese di revisione che effettuano comunicazioni ai sensi dell’artico- lo 15 capoverso 5; c. agli organismi di vigilanza di cui all’articolo 43a LFINMA11 che effettuano comunicazioni ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1; d. agli organismi di autodisciplina che effettuano comunicazioni ai sensi dell’ar- ticolo 27 capoverso 4.
Art. 12, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), nonché lett. bbis e bter La vigilanza relativa all’osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari compete: bbis. all’autorità intercantonale di vigilanza e d’esecuzione secondo l’articolo 105 LGD12 (autorità intercantonale), per gli intermediari finanziari di cui all’arti- colo 2 capoverso 2 lettera f; bter. all’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (Ufficio centrale), per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera g;
Art. 15 cpv. 1–4 e 5, frase introduttiva 1 I commercianti sottostanti agli obblighi di diligenza di cui all’articolo 8a devono incaricare un’impresa di revisione di verificare che rispettino gli obblighi previsti dal capitolo 2. 2 Può essere incaricato quale impresa di revisione chiunque è abilitato come impresa di revisione ai sensi dell’articolo 6 della legge del 16 dicembre 200513 sui revisori e dispone delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza necessarie. 3 I commercianti sono tenuti a fornire all’impresa di revisione tutte le informazioni e i documenti necessari alla verifica. 4 L’impresa di revisione verifica l’osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge e in merito allestisce un rapporto all’attenzione dell’organo responsabile del commerciante sottoposto a verifica.
5 Se un commerciante viene meno all’obbligo di comunicazione, l’impresa di revi-
sione ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione se ha il so- spetto fondato che:
10 RS 311.0 11 RS 956.1 12 RS 935.51 13 RS 221.302
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Sezione 2: Obbligo di comunicazione delle autorità di vigilanza e degli organismi di vigilanza
Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva 1 La FINMA, la CFCG, l’autorità intercantonale, l’Ufficio centrale e gli organismi di vigilanza, se hanno il sospetto fondato che:
Art. 17 1 Gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 e la legislazione sui giochi in denaro sono concretizzati per via d’ordinanza: a. dalla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettere a–dter; b. dalla CFCG, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera e; c. dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera f; d. dall’AFD, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 let- tera g. 2 Le autorità di cui al capoverso 1 stabiliscono le modalità di adempimento degli ob- blighi di diligenza. Al riguardo possono riconoscere un’autodisciplina.
Art. 20 Esercizio di un’attività senza affiliazione a un organismo di autodisciplina 1 Contro gli intermediari finanziari che violano l’obbligo di affiliazione a un organi- smo di autodisciplina di cui all’articolo 14 capoverso 1 la FINMA può avvalersi degli strumenti di vigilanza previsti dagli articoli 29–37 LFINMA14. 2 La FINMA può ordinare lo scioglimento delle persone giuridiche, delle società in nome collettivo e delle società in accomandita e la radiazione dal registro di commer- cio delle ditte individuali.
1 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) trasmette alla FINMA, alla CFCG,
all’autorità intercantonale e all’Ufficio centrale i dati comunicati e pubblicati da un altro Stato riguardanti persone o organizzazioni che nello Stato in questione, in virtù della Risoluzione 1373 (2001)15 del Consiglio di sicurezza dell’ONU, sono state in- serite in una lista dei soggetti dediti ad attività terroristiche o che sostengono tali atti- vità.
14 RS 956.1 15 www.un.org > Français > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Résolutions > 2001
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3 La CFCG, l’autorità intercantonale e l’Ufficio centrale trasmettono i dati ricevuti dal DFF agli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettere e–g a loro sottoposti. 4 Il DFF non trasmette alcun dato alla FINMA, alla CFCG, all’autorità intercantonale e all’Ufficio centrale se, dopo avere sentito il Dipartimento federale degli affari esteri, il DFGP, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, deve presumere che siano stati violati i diritti umani o principi dello Stato di diritto.
Art. 23 cpv. 3, 5 e 6 3 L’Ufficio di comunicazione gestisce un proprio sistema d’informazione per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo. 5 Se trasmette a un’autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate da un intermediario finanziario secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o l’articolo 305ter capoverso 2 CP, l’Ufficio di comunicazione ne informa tale intermediario finanziario, sempreché questi non abbia interrotto la relazione d’affari secondo l’articolo 9b.
6 Abrogato
Art. 27, rubrica, e cpv. 4, frase finale Scambio di informazioni e obbligo di comunicazione
4 Gli organismi di autodisciplina, se hanno il sospetto fondato che:
... ne danno senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione.
1 La FINMA, la CFCG, l’autorità intercantonale, l’Ufficio centrale e l’Ufficio di co- municazione possono scambiarsi tutte le informazioni necessarie all’applicazione della presente legge. 2ter L’Ufficio di comunicazione può trasmettere alle autorità di cui ai capoversi 1 e 2 le informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri unicamente con l’espli- cito consenso di questi ultimi e per gli scopi menzionati nel capoverso 2bis.
3 L’Ufficio di comunicazione comunica alla FINMA, alla CFCG, all’autorità inter-
cantonale e all’Ufficio centrale le decisioni delle autorità cantonali di perseguimento penale.
2bis Le autorità penali utilizzano le informazioni trasmesse dall’Ufficio di comunica- zione conformemente alle condizioni da esso stabilite nel caso specifico in conformità con l’articolo 29 capoverso 2ter.
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3 Le autorità penali possono trasmettere alla FINMA, alla CFCG, all’autorità inter- cantonale e all’Ufficio centrale tutte le informazioni e tutti i documenti di cui questi necessitano per l’adempimento dei loro compiti, sempreché il procedimento penale non ne sia intralciato. 4 La FINMA, la CFCG, l’autorità intercantonale e l’Ufficio centrale coordinano gli eventuali interventi nei confronti di un intermediario finanziario con le competenti autorità di perseguimento penale. Consultano le competenti autorità di perseguimento penale prima di un’eventuale trasmissione delle informazioni e dei documenti rice- vuti.
Titolo dopo l’art. 29a Sezione 1a: Collaborazione con gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina
1 L’Ufficio di comunicazione può scambiare con gli organismi di vigilanza e gli or- ganismi di autodisciplina tutte le informazioni necessarie all’applicazione della pre- sente legge. 2 Può trasmettere agli organismi di vigilanza e agli organismi di autodisciplina le in- formazioni provenienti dalle autorità di perseguimento penale unicamente con l’espli- cito consenso di queste ultime. 3 Può trasmettere agli organismi di vigilanza e agli organismi di autodisciplina le in- formazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri unicamente con l’esplicito consenso di questi ultimi ed esclusivamente per gli scopi menzionati nell’articolo 29 capoverso 2bis.
Art. 34, rubrica, e cpv. 1–3 Collezioni di dati in rapporto con le comunicazioni e le informazioni trasmesse all’Ufficio di comunicazione 1 Gli intermediari finanziari tengono collezioni separate di dati che contengono tutti i documenti relativi alla comunicazione di cui all’articolo 9 della presente legge o all’articolo 305ter capoverso 2 CP16 e alle richieste dell’Ufficio di comunicazione di cui all’articolo 11a. 2 Possono trasmettere dati provenienti da tali collezioni unicamente alla FINMA, alla CFCG, all’autorità intercantonale, all’Ufficio centrale, agli organismi di vigilanza, agli organismi di autodisciplina, all’Ufficio di comunicazione e alle autorità di perse- guimento penale.
16 RS 311.0
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3 Il diritto d’accesso delle persone interessate previsto dall’articolo 8 della legge fe- derale del 19 giugno 199217 sulla protezione dei dati deve essere fatto valere nei con- fronti dell’Ufficio di comunicazione (art. 35).
Art. 35 cpv. 2
2 L’Ufficio di comunicazione può scambiare informazioni con la FINMA, la CFCG,
l’autorità intercantonale, l’Ufficio centrale e le autorità di perseguimento penale me- diante una procedura di richiamo.
Art. 38 Violazione dell’obbligo di verifica 1 Il commerciante che viola intenzionalmente l’obbligo di cui all’articolo 15 di inca- ricare un’impresa di revisione è punito con la multa sino a 100 000 franchi.
2 Se ha agito per negligenza, è punito con la multa sino a 10 000 franchi.
Art. 41 cpv. 2
2 Può autorizzare la FINMA, la CFCG e l’AFD a emanare disposizioni di esecuzione
negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.
Art. 42 cpv. 2 2 Ai saggiatori del commercio e alle società del gruppo secondo la LCMP18 si appli- cano le disposizioni finali di tale legge.
II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 1.
III Il coordinamento con altri atti normativi è disciplinato nell’allegato 2.
17 RS 235.1 18 RS 941.31
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IV
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 19 marzo 2021 Consiglio degli Stati, 19 marzo 2021 Il presidente: Andreas Aebi Il presidente: Alex Kuprecht Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Referendum ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente l’8 lu- glio 2021.19
2 Entrano in vigore il 1° gennaio 2022:
a. l’articolo 42 capoverso 2 della legge sul riciclaggio di denaro (cifra I); b. le disposizioni finali della modifica del 15 giugno 2018 della legge sul con- trollo dei metalli preziosi (allegato 1 n. 3); c. il titolo dopo l’articolo 43, gli articoli 43a capoverso 1 e 43b capoverso 1 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (allegato 1 n. 4).
3 Le altre disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo
3 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr
19 FF 2021 668
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Allegato 1 (cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Codice civile20
2 L’iscrizione è obbligatoria se l’associazione:
3. raccoglie o distribuisce prevalentemente fondi all’estero, diret-
tamente o indirettamente, per scopi caritatevoli, religiosi, cultu- rali, educativi o sociali. 2bis Il Consiglio federale emana le norme esecutive sull’obbligo di iscri- zione nel registro di commercio. 2ter Può esonerare le associazioni di cui al capoverso 2 numero 3 dal- l’obbligo di iscrizione segnatamente se, in base all’importo, alla prove- nienza, alla destinazione o all’impiego previsto dei fondi raccolti o di- stribuiti, esse presentano un rischio esiguo di essere sfruttate per scopi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.
IIa. Elenco 1 Le associazioni tenute all’iscrizione nel registro di commercio ten- dei soci gono un elenco sul quale figurano il nome e il cognome o la ditta, non- ché l’indirizzo dei soci.
2 Tengono l’elenco in modo che sia possibile accedervi in ogni mo-
mento in Svizzera.
3 Conservano le indicazioni su ciascun socio e gli eventuali documenti
giustificativi per cinque anni a contare dalla cancellazione del socio dall’elenco.
Art. 69 cpv. 2
2 Le associazioni tenute all’iscrizione nel registro di commercio devono
poter essere rappresentate da una persona domiciliata in Svizzera. Que- sta persona deve avere accesso all’elenco dei soci.
20 RS 210
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1 Se l’associazione è priva di uno degli organi prescritti o dell’elenco
dei soci di cui all’articolo 61a o non dispone più di un domicilio legale presso la sua sede, un socio o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie.
Titolo finale, art. 6bbis 1a. Associazioni Le associazioni già esistenti di cui all’articolo 61 capoverso 2 devono tenute all’iscri- zione nel registro adempiere gli obblighi secondo gli articoli 61a e 69 capoverso 2 entro di commercio 18 mesi dall’entrata in vigore della modifica del 19 marzo 2021. Le as- sociazioni già esistenti di cui all’articolo 61 capoverso 2 numero 3 devono inoltre, entro tale termine, farsi iscrivere nel registro di com- mercio.
2. Codice penale21
Violazione degli Chiunque, intenzionalmente, viola gli obblighi applicabili alle associa- obblighi legali applicabili alle zioni di cui agli articoli 61a e 69 capoverso 2 del Codice civile22, è pu- associazioni nito con la multa.
3. Legge del 20 giugno 193323 sul controllo dei metalli preziosi
Sostituzione di espressioni 1 Nell’articolo 41, titolo marginale «Permesso di esercitarne la professione. Man- sioni» è sostituito con «Autorizzazione di esercitare la professione. Mansioni». 2 Nell’articolo 41, primo e secondo periodo, «permesso» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «autorizzazione». 3 Nell’articolo 42 capoverso 2 «permesso di libero esercizio della professione» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «autorizzazione di eserci- tare la professione».
21 RS 311.0 22 RS 210 23 RS 941.31
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Titolo prima dell’art. 24 Capo quarto: Commercio di prodotti della fusione e di materie da fondere
Acquisto 1 Chiunque acquista a titolo professionale materie da fondere ai sensi a titolo professio- nale di materie dell’articolo 1 capoverso 3 lettera b o c deve accertare la provenienza da fondere della merce e documentarla.
2 Se è iscritto nel registro svizzero di commercio, deve registrarsi al-
l’Ufficio centrale.
3 Se non è iscritto nel registro svizzero di commercio, necessita di una
patente di acquirente dell’Ufficio centrale. La patente è rilasciata se vi è la garanzia di un’attività commerciale ineccepibile.
4 Per il rilascio, il rinnovamento e la revoca della patente di acquirente
si applica per analogia l’articolo 26.
5 Il Consiglio federale definisce nel dettaglio l’acquisto a titolo profes-
sionale; a tal fine considera segnatamente i rischi associati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo rappresentati da tale attività. Disciplina nel dettaglio gli obblighi di diligenza e di documentazione.
6 I capoversi 1–5 non si applicano ai titolari di una patente di fonditore
secondo l’articolo 24.
Art. 34 cpv. 1, primo periodo
1 Il Consiglio federale stabilisce le norme più particolareggiate sulla
procedura da seguire per il rilascio, il rinnovamento e la revoca delle patenti di fonditore e di acquirente, come pure per la determinazione del titolo. ...
Art. 36 b. Attribuzioni 1 L’Ufficio centrale sorveglia il commercio dei metalli preziosi e dei lavori di metalli preziosi secondo la presente legge e la legge del 10 ot- tobre 199724 sul riciclaggio di denaro (LRD).
2 Ha in particolare i seguenti compiti:
a. registrare i marchi d’artefice; b. sorvegliare la verificazione e marchiatura ufficiale dei lavori di metalli preziosi; c. rilasciare le patenti di fonditore e di acquirente;
24 RS 955.0
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d. tenere il registro delle persone che acquistano a titolo professio- nale materie da fondere; e. sorvegliare l’acquisto a titolo professionale di materie da fon- dere; f. sorvegliare la determinazione del titolo dei prodotti della fu- sione; g. sorvegliare la gestione degli uffici di controllo e dei saggiatori del commercio; h. rilasciare i diplomi per i saggiatori del controllo e le autorizza- zioni di esercitare la professione per i saggiatori del commercio.
3 L’Ufficio centrale riscuote emolumenti per la sua attività di sorve-
glianza del commercio dei metalli preziosi e dei lavori di metalli pre- ziosi e una tassa di vigilanza per i costi delle attività di cui al capo- verso 2 lettera e nonché all’articolo 42ter non coperti dagli emolumenti. La tassa di vigilanza per le attività di cui al capoverso 2 lettera e è ri- scossa come importo forfettario per un periodo di quattro anni. Per il calcolo della tassa annua di vigilanza per le attività di cui all’arti- colo 42ter sono determinanti la somma di bilancio e il reddito lordo. Il Consiglio federale disciplina nel dettaglio gli emolumenti e la tassa di vigilanza.
Art. 41, terzo periodo ... Ai saggiatori del commercio è lecito ottenere in pari tempo la patente di fonditore o di acquirente. ...
c. Autorizzazione 1 I saggiatori del commercio che, a titolo professionale, commerciano complementare per il commercio direttamente o attraverso una società del gruppo metalli preziosi bancari di metalli preziosi necessitano dell’autorizzazione dell’Ufficio centrale. bancari
2 L’autorizzazione è rilasciata al saggiatore del commercio se:
a. è iscritto come ditta commerciale nel registro di commercio; b. dispone di prescrizioni interne e di un’organizzazione che ga- rantiscono l’osservanza degli obblighi derivanti dalla LRD25; c. gode di buona reputazione e offre la garanzia dell’osservanza degli obblighi derivanti dalla LRD; d. le persone incaricate della sua amministrazione e gestione adempiono parimenti le condizioni di cui alla lettera c; e
25 RS 955.0
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e. le persone che vi detengono una partecipazione qualificata go- dono di buona reputazione e garantiscono che l’influenza da loro esercitata non pregiudichi un’attività prudente e solida.
3 La società che, a titolo professionale, commercia metalli preziosi ban-
cari di un saggiatore del commercio appartenente allo stesso gruppo ne- cessita parimenti di una tale autorizzazione. Le condizioni di cui al ca- poverso 2 devono essere soddisfatte.
d. Vigilanza sul 1 I titolari dell’autorizzazione di cui all’articolo 42bis sottostanno alla commercio di metalli preziosi vigilanza dell’Ufficio centrale secondo l’articolo 12 lettera bter LRD26. bancari
2 L’Ufficio centrale effettua esso stesso le verifiche dei titolari dell’au-
torizzazione o incarica a tale scopo uno specialista indipendente (inca- ricato della verifica).
3 Gli articoli 24a capoversi 2 e 3, 25 capoverso 1, 29–33, 34, 36–38, 39
capoverso 1, 40, 41, 42 e 42a della legge del 22 giugno 200727 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) si applicano per analogia. Gli incaricati di verifiche e gli incaricati di inchieste sottostanno al se- greto d’ufficio.
4 L’Amministrazione federale delle dogane disciplina i dettagli della vi-
gilanza e delle verifiche.
Art. 48 e. Commercio Chiunque, senza possedere una patente di fonditore o di acquirente o senza patente o autorizzazione, un’autorizzazione di esercitare la professione di saggiatore del commer- inosservanza cio, compie operazioni per le quali è necessario uno dei detti documenti, degli obblighi di diligenza e di documentazione chiunque non rispetta gli obblighi di diligenza e di documentazione se- nonché condo l’articolo 31a capoverso 1 o l’obbligo di registrazione secondo dell’obbligo di registrazione l’articolo 31a capoverso 2, è punito con la multa.
Inserire prima del titolo del capo ottavo
7. Infrazioni nel 1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione un’attività commercio di metalli preziosi di cui all’articolo 42bis capoverso 1 o 3, è punito con una pena detentiva bancari sino a tre anni o con una pena pecuniaria. a. Attività senza 2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 fran- autorizzazione chi.
26 RS 955.0 27 RS 956.1
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b. Comunica- 1 Chiunque, intenzionalmente, fornisce informazioni false all’Ufficio zione di informa- zioni false centrale, a un incaricato della verifica o a un incaricato dell’inchiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 fran-
chi.
c. Violazione di 1 Chiunque, intenzionalmente, in qualità di incaricato della verifica o obblighi da parte delle persone incaricato dell’inchiesta viola gravemente i propri obblighi, fornendo incaricate informazioni false o sottacendo fatti essenziali nel rendiconto all’Uffi- cio centrale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 fran-
chi.
d. Verifica 1 Chiunque, intenzionalmente, omette di fare effettuare una verifica or- e inchiesta dinata dall’Ufficio centrale o non adempie gli obblighi che gli incom- bono nei confronti dell’incaricato della verifica o dell’incaricato dell’inchiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 fran-
chi.
e. Inosservanza Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in di decisioni dell’Ufficio giudicato intimatagli dall’Ufficio centrale con la comminatoria della centrale pena prevista dal presente articolo o a una decisione delle autorità di ricorso, è punito con la multa sino a 100 000 franchi.
f. Infrazioni Si può prescindere dalla determinazione delle persone punibili e con- commesse nell’azienda dannare in loro vece l’azienda al pagamento della multa (art. 7 della legge federale del 22 marzo 197428 sul diritto penale amministrativo) se: a. la determinazione delle persone punibili ai sensi dell’articolo 6 della legge federale sul diritto penale amministrativo esige
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provvedimenti d’inchiesta sproporzionati rispetto all’entità della pena; e b. per le infrazioni alle disposizioni penali di cui agli articoli 56a– 56e è prevista una multa massima di 50 000 franchi.
g. Competenza 1 La legge federale del 22 marzo 197429 sul diritto penale amministra- tivo è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali di cui agli arti- coli 56a–56e. Il Dipartimento federale delle finanze è l’autorità di per- seguimento e di giudizio.
2 Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il Dipartimento fede-
rale delle finanze ritiene adempiute le condizioni per una pena detentiva o una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il Dipartimento federale delle finanze trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all’atten- zione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73–83 della legge federale sul diritto penale ammi- nistrativo sono applicabili per analogia.
3 Il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione e il rap-
presentante del Dipartimento federale delle finanze non sono tenuti a comparire personalmente al dibattimento.
h. Riunione del 1 Se nell’ambito di una causa penale è data sia la competenza del Di- perseguimento penale partimento federale delle finanze, sia quella della giurisdizione federale o cantonale, il Dipartimento federale delle finanze può ordinare la riu- nione del perseguimento penale dinanzi all’autorità di perseguimento che già se ne occupa, sempreché vi sia stretta connessione materiale, la causa non sia ancora pendente presso l’autorità giudicante e la riunione non ritardi in misura insostenibile la procedura in corso.
2 Le contestazioni tra il Dipartimento federale delle finanze e il Mini-
stero pubblico della Confederazione o le autorità cantonali sono decise dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
i. Prescrizione Il perseguimento delle contravvenzioni di cui agli articoli 56a–56e si prescrive in sette anni.
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Disposizioni finali della modifica del 15 giugno 2018
1 I saggiatori del commercio e le società del gruppo che all’entrata in
vigore della modifica del 15 giugno 2018 dispongono di un’autorizza- zione della FINMA secondo l’articolo 14 LRD30 nella versione del 1° gennaio 200931 devono incaricare una società di audit abilitata dal- l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all’arti- colo 9a della legge del 16 dicembre 200532 sui revisori di effettuare una verifica conformemente all’articolo 24 LFINMA33.
2 I saggiatori del commercio e le società del gruppo che all’entrata in
vigore della modifica del 15 giugno 2018 sono affiliati a un organismo di autodisciplina riconosciuto conformemente all’articolo 24 LRD ri- mangono sottoposti alla sua vigilanza.
Disposizioni finali della modifica del 19 marzo 2021
1 Durante i primi dodici mesi dall’entrata in vigore della modifica del
19 marzo 2021 non occorre ancora essere in possesso di una patente di acquirente o essere registrati per acquistare a titolo professionale mate- rie da fondere ai sensi dell’articolo 1 capoverso 3 lettera b o c.
2 I saggiatori del commercio e le società del gruppo che all’entrata in
vigore della presente modifica sono sottoposti all’obbligo di autorizza- zione secondo l’articolo 42bis devono, entro tre mesi dall’entrata in vi- gore della presente modifica, adempiere i requisiti previsti dalla pre- sente legge e presentare una domanda di autorizzazione all’Ufficio centrale. Unitamente alla domanda, devono inoltrare in particolare i rapporti di verifica degli ultimi anni concernenti l’osservanza degli ob- blighi di cui al capitolo 2 LRD34. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente l’autorizzazione.
30 RS 955.0 31 RU 2008 5207 32 RS 221.302 33 RS 956.1 34 RS 955.0
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4. Legge del 22 giugno 200735 sulla vigilanza dei mercati finanziari
Titolo dopo l’art. 43 Titolo terzo: Vigilanza su gestori patrimoniali e trustee
1 La vigilanza continua su gestori patrimoniali e trustee secondo l’articolo 17 della legge del 15 giugno 201836 sugli istituti finanziari è esercitata da uno o più organismi di vigilanza con sede in Svizzera.
1 L’organismo di vigilanza verifica in modo continuativo se i gestori patrimoniali e i trustee secondo l’articolo 17 della legge del 15 giugno 201837 sugli istituti finanziari rispettano le leggi sui mercati finanziari loro applicabili.
35 RS 956.1 36 RS 954.1 37 RS 954.1
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Allegato 2 (cifra III)
Coordinamento con altri atti normativi
1. Legge federale del 25 settembre 2020 sull’adeguamento del diritto
federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della LRD38 o la modifica della LRD nel quadro della legge federale del 25 settem- bre 202039 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di re- gistro distribuito (cifra I n. 8), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche le disposizioni qui appresso hanno il tenore seguente:
Art. 3 cpv. 5
5 La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG), il Dipartimento
federale di giustizia e polizia (DFGP), l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) e gli organismi di autodisciplina stabiliscono per i rispettivi settori gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all’occorrenza, li adeguano.
Art. 17 1 Gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 e la legislazione sui giochi in denaro sono concretizzati per via d’ordinanza: a. dalla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettere a–dquater; b. dalla CFCG, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera e; c. dal DFGP, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 let- tera f; d. dall’AFD, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 let- tera g. 2 Le autorità di cui al capoverso 1 stabiliscono le modalità di adempimento degli ob- blighi di diligenza. Al riguardo possono riconoscere un’autodisciplina.
Art. 41 cpv. 2
2 Può autorizzare la FINMA, la CFCG, il DFGP e l’AFD a emanare disposizioni di
esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.
38 RS 955.0 39 RU 2021 33
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2. Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati
Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della LRD40 o la modifica della LRD nel quadro della legge federale del 25 settem- bre 202041 sulla protezione dei dati (all. I n. 95), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche le disposizioni qui appresso hanno il tenore seguente:
Art. 34, rubrica, e cpv. 1–3 Banche dati e incarti in rapporto con le comunicazioni e le informazioni trasmesse all’Ufficio di comunicazione 1 Gli intermediari finanziari tengono banche dati o incarti separati che contengono tutti i documenti relativi alle comunicazioni di cui all’articolo 9 della presente legge o all’articolo 305ter capoverso 2 CP42 e alle richieste dell’Ufficio di comunicazione di cui all’articolo 11a. 2 Possono trasmettere dati provenienti da tali banche dati e incarti unicamente alla FINMA, alla CFCG, all’autorità intercantonale, all’Ufficio centrale, agli organismi di vigilanza, agli organismi di autodisciplina, all’Ufficio di comunicazione e alle autorità di perseguimento penale. 3 Il diritto d’accesso delle persone interessate previsto dall’articolo 25 della legge fe- derale del 25 settembre 202043 sulla protezione dei dati deve essere fatto valere nei confronti dell’Ufficio di comunicazione (art. 35).
3. Decreto federale del 25 settembre 2020 che approva e traspone
nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della LRD44 o la modifica della LRD nel quadro del decreto federale summenzionato (all. n. 6)45, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche le disposizioni qui appresso hanno il tenore seguente:
Art. 15 cpv. 5, frase introduttiva
5 Se un commerciante viene meno all’obbligo di comunicazione, l’impresa di revi-
sione ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione se ha il so- spetto fondato che:
40 RS 955.0 41 RS 235.1; FF 2020 6695 42 RS 311.0 43 RS 235.1; FF 2020 6695 44 RS 955.0 45 RU 2021 360
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Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva 1 La FINMA, la CFCG, l’autorità intercantonale, l’Ufficio centrale e gli organismi di vigilanza, se hanno il sospetto fondato che:
Art. 27 cpv. 4, frase finale
4 Gli organismi di autodisciplina, se hanno il sospetto fondato che:
... ne danno senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione.
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