AS 2021 87
Ordinanza sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero
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Ordinanza sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (OAFE)
Modifica del 20 gennaio 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° ottobre 19841 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 e 2 1 Non sono considerati persone all’estero (art. 5 cpv. 1 lett. a LAFE), se hanno il do- micilio in Svizzera giusta gli articoli 23, 24 capoverso 1, 25 e 26 del Codice civile (CC)2: a. i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS); b. i cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord giusta l’arti- colo 5 capoverso 1 lettera a numero 2 LAFE. 2 La legittimità del domicilio presuppone inoltre un permesso per dimoranti tempora- nei, di dimora o di domicilio UE / AELS valido (art. 4 cpv. 1 e 5 dell’O del 23 maggio 20013 sull’introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP) per la costitu- zione di un domicilio.
Art. 8 Acquisto di un’abitazione da parte di una persona fisica È considerato acquisto di un’abitazione da parte di una persona fisica (art. 2 cpv. 2 lett. b, 7 lett. j n. 1 e 2, 8 cpv. 3, nonché 9 cpv. 1 lett. c e 2 LAFE): a. l’acquisto diretto in proprio nome;
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Acquisto di fondi da parte di persone all’estero. O RU 2021 87
b. quando si tratta di società di azionisti-inquilini costituite prima del 1° febbraio 1974, l’acquisto di quote in ragione corrispondente.
Art. 18a cpv. 3, frase introduttiva e lett. a 3 Nel caso di un acquisto di un’abitazione secondaria da parte di un frontaliere nella regione del suo luogo di lavoro (art. 7 lett. j n. 1 e 2 LAFE), si rinuncia al rinvio se: a. l’acquirente presenta un permesso per frontalieri UE / AELS valido (art. 4 cpv. 1 OLCP4);
Art. 21 cpv. 2 2 Gli oneri derivanti da autorizzazioni rilasciate conformemente al diritto previgente (DF del 23 marzo 19615 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero, DCF del 26 giugno 19726 che vieta l’investimento di capitali stranieri in immobili svizzeri e O del 10 novembre 19767 sull’acquisto di fondi in luoghi turistici da parte di persone all’estero), restano in vigore; rimangono salvi il capoverso 2 delle disposizioni finali della modifica del 30 aprile 19978 e le disposizioni finali delle modifiche dell’8 otto- bre 19999, del 14 dicembre 200110 e del 25 settembre 202011 della LAFE.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2021.
20 gennaio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 RS 142.203
5 RU 1961 213, 1965 1240, 1970 1195, 1974 83, 1977 1689 n. II, 1982 1914
6 RU 1972 1238 7 RU 1976 2389, 1979 806, 1980 1875, 1981 2070, 1982 2235, 1983 1614 8 RU 1997 2086 9 RU 2002 701 10 RU 2002 685 11 FF 2020 6959
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