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AS 2022 305

Ordinanza concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti (OVCC)

Modifica del 4 maggio 2022

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 febbraio 20051 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. e

1 La presente ordinanza disciplina:

e. il rifornimento di energia motrice.

Art. 2 cpv. 1 lett. c Abrogata

Art. 3 Definizioni Nella presente ordinanza s’intende per: a. veicoli della Confederazione: i veicoli dell’amministrazione e i veicoli mili- tari; b. veicoli dell’amministrazione: i veicoli acquisiti per i servizi di cui all’arti- colo 2 capoverso 1 e per i loro impiegati o che vengono messi a loro disposi- zione; c. veicoli militari: i veicoli che sono acquistati, noleggiati, presi in leasing, pre- stati o requisiti a favore dell’esercito (art. 4 lett. a OCSM2;

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d. veicoli di rappresentanza: i veicoli della Confederazione impiegati per gli scopi di cui all’articolo 14; e. veicoli con protezione speciale: i veicoli della Confederazione blindati impie- gati per la protezione di persone ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3; f. energia motrice: carburanti fossili o rinnovabili in forma liquida o gassosa ed elettricità.

Art. 5 Abrogato

Art. 8 cpv. 1, 1bis e 3 1 I veicoli militari possono essere consegnati ai servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 e a terzi, a condizione che i veicoli e le loro installazioni siano conformi alle prescri- zioni e alle esigenze tecniche per i veicoli civili. Queste condizioni non si applicano alla consegna alle unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa e ad armasuisse. 1bis Il servizio incaricato della consegna rende attenti i conducenti agli obblighi che incombono loro in base alla presente ordinanza ed emana istruzioni per l’impiego dei veicoli. Se i veicoli militari sono consegnati a terzi, gli obblighi dei conducenti e le prescrizioni per l’impiego dei veicoli devono essere stabiliti in un accordo scritto.

3 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 9 Abrogato

Art. 13 Energia motrice 1 L’energia motrice per i veicoli della Confederazione è fornita dai distributori di car- burante e dalle stazioni di ricarica della Confederazione o dai distributori di carburante e stazioni di ricarica convenzionati. 2 Se il rifornimento di energia motrice non può essere effettuato presso un distributore di carburante o una stazione di ricarica di cui al capoverso 1, il rimborso delle spese sostenute per il rifornimento può essere chiesto al servizio interessato di cui all’arti- colo 2 capoverso 1. 3 Il servizio interessato secondo l’articolo 2 capoverso 1 rimborsa integralmente le spese sostenute per il rifornimento di energia motrice all’estero prendendo come base di calcolo il tasso di cambio applicato nel periodo di utilizzazione. 4 I servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 sorvegliano il consumo di energia motrice.

5 Il rifornimento di energia motrice di veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio non può essere effettuato presso distributori della Confederazione.

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Art. 14 cpv. 3 3 I veicoli con protezione speciale vengono messi a disposizione per il trasporto di persone di cui all’articolo 6 dell’ordinanza del 24 giugno 20203 sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale, se ciò è necessario alla protezione di tali persone.

Art. 14a Richieste di veicoli 1 I servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 designano, ciascuno per la propria sfera di competenze, i servizi abilitati a notificare richieste di veicoli di rappresentanza all’or- gano di coordinamento. 2 Le richieste per il trasporto con veicoli di rappresentanza senza esigenze di sicurezza devono essere presentate all’organo di coordinamento per i trasporti di rappresentanza della Confederazione. 3 Le richieste per il trasporto con veicoli di rappresentanza con esigenze di sicurezza devono essere presentate all’organo di coordinamento per i trasporti di sicurezza della Confederazione. 4 Le richieste per il trasporto protetto di persone secondo l’articolo 14 capoverso 3 devono essere presentate al Servizio federale di sicurezza. Questo decide, sulla base di un’analisi dei rischi e previa consultazione dell’organo di coordinamento per i tra- sporti di sicurezza della Confederazione, sull’impiego dei veicoli con protezione spe- ciale.

Art. 17 cpv. 1bis e 3 1bis Per istruire gli impiegati dei servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 su veicoli della Confederazione è necessario il consenso del servizio competente. 3 Gli impiegati dei servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 possono essere istruiti come conducenti a spese della Confederazione solamente se esiste un’imperiosa ne- cessità di servizio.

Art. 18 Abrogato

Art. 21 cpv. 2 e 3 2 Il Centro danni DDPS decide in prima sede in merito alle azioni di rivalsa nei con- fronti di impiegati dei servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 e alla loro partecipa- zione alle spese per i sinistri in cui sono coinvolti veicoli della Confederazione.

3 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

3 RS 120.72

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Art. 23 cpv. 1 e 3 1 I servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a ordinano i veicoli dell’amministra- zione di cui hanno bisogno presso armasuisse. I costi d’acquisizione vanno a carico dei crediti dei servizi interessati. 3 La scelta dei veicoli per i servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a dev’essere fondata su principi economici ed ecologici, e in particolare sul principio di efficienza energetica. In linea di principio, per le nuove acquisizioni devono sempre essere ac- quistati veicoli con la tecnologia più neutrale possibile in termini di emissioni di CO2.

Art. 24 Immatricolazione ed esame dei veicoli dell’amministrazione 1 I veicoli dell’amministrazione sono immatricolati con targhe di controllo cantonali.

2 I documenti necessari per l’immatricolazione sono trasmessi dal servizio di cui all’articolo 2 capoverso 1 all’autorità cantonale di immatricolazione del Cantone di stanza. L’attestato di assicurazione è rilasciato dal Centro danni DDPS su incarico del servizio di cui all’articolo 2 capoverso 1 e trasmesso direttamente all’autorità canto- nale d’immatricolazione. 3 Il servizio di cui all’articolo 2 capoverso 1 provvede a tutte le mutazioni diretta- mente presso l’autorità cantonale di immatricolazione. 4 Esso si assume le spese di immatricolazione e le spese per le mutazioni presso l’au- torità cantonale di immatricolazione.

Art. 25 cpv. 2 2 In linea di massima, gli esercizi logistici della BLEs non forniscono prestazioni ai servizi civili di cui all’articolo 2 capoverso 1; tuttavia, il capo della BLEs può conce- dere delle eccezioni in presenza di giustificati motivi oppure per veicoli equipaggiati con strumenti sensibili o classificati.

Art. 28 Immatricolazione con targhe di controllo militari 1 L’UCNEs immatricola i veicoli militari nonché i veicoli del Servizio delle attività informative della Confederazione e di armasuisse con targhe di controllo militari.

2 L’UCNEs provvede al collaudo di veicoli immatricolati con targhe di controllo

militari ed emana le relative necessarie istruzioni.

Art. 29 Disposizione transitoria I veicoli del Corpo delle guardie di confine e delle autorità inquirenti doganali possono circolare con le licenze di circolazione militari e le targhe di controllo militari al più tardi fino al 31 dicembre 2023.

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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2022.

4 maggio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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