AS 2022 414
Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti contro la propagazione
della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia
Modifica del 14 luglio 2022
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:
I
L’allegato dell’ordinanza dell’USAV del 6 agosto 20211 che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 16 luglio 20222.
14 luglio 2022 | Ufficio federale della sicurezza alimentare Hans Wyss |
Allegato
(art. 3)
Stati membri e zone interessati
N. 2
2 Altre zone infette
Gli Stati membri dell’UE nonché le zone infette secondo il regolamento delegato (UE) 2020/6873 ubicate al di fuori delle zone di cui al numero 1 sono stabiliti nelle seguenti decisioni di esecuzione:
Atto normativo di base UE | Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione |
|---|---|
Decisione di esecuzione (UE) 2022/920 | Decisione di esecuzione (UE) 2022/920 della Commissione del 13 giugno 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia, versione della GU L 159 del 14.6.2022, pag. 90 |
Decisione di esecuzione (UE) 2022/1189 | Decisione di esecuzione (UE) 2022/1189 della Commissione, dell’8 luglio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Germania, versione della GU L 184 dell’11.7.2022, pag. 66 |
Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono tali zone soggette a restrizioni:
Germania
Italia