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AS 2022 504

Ordinanza del DEFR
concernente la liberazione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi
del 12 settembre 2022

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),

visto l’articolo 21 dell’ordinanza del 10 maggio 20171 sull’approvvigionamento economico del Paese,

ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica ai carburanti e combustibili liquidi:

Voce di tariffa2

Designazione della merce

2710.1211

Benzina destinata a essere utilizzata come carburante

2710.1911

Petrolio per aeromobili (cherosene) destinato a essere utilizzato come carburante

2710.1912

Olio diesel destinato a essere utilizzato come carburante

2710.1992

Oli per il riscaldamento

Art. 2 Quantità massima

La quantità massima di carburanti e combustibili liquidi che può essere liberata corrisponde alla differenza tra il fabbisogno comprovato in Svizzera e la quantità liberamente disponibile sul mercato interno.

Art. 3 Liberazione di scorte

Il proprietario di scorte obbligatorie che non dispone di sufficienti scorte libere e si trova nell’impossibilità di compensare in altro modo tale carenza può chiedere la liberazione delle scorte obbligatorie al settore energia. La domanda deve essere motivata.

Il settore energia determina la quantità liberata e la durata della liberazione. Esso emana una decisione.

Art. 4 Adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie

Prima di prelevare la merce dalla scorta obbligatoria occorre adeguare il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie stipulato con l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE).

Art. 5 Obbligo di fornitura

Il proprietario di una scorta obbligatoria autorizzato a liberarla è tenuto a rifornire i clienti svizzeri.

Il proprietario è autorizzato a fornire ai clienti solo le quantità necessarie per coprire il loro fabbisogno effettivo.

Se il proprietario non adempie agli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2, il settore energia può revocare una liberazione già autorizzata o rifiutare una liberazione prevista.

Il proprietario di una scorta obbligatoria può rifiutarsi di fornire la merce a clienti insolvibili.

Art. 6 Obbligo di tenere una contabilità e di fare rapporto

I proprietari sono tenuti a contabilizzare tutte le loro scorte nonché le relative variazioni e a fare rapporto ogni due settimane al settore energia.

Art. 7 Opposizione alle decisioni

In virtù dell’articolo 45 della legge del 17 giugno 2016 sull’approvvigionamento del Paese (LAP), il proprietario di scorte obbligatorie può fare opposizione contro le decisioni del settore energia entro cinque giorni dalla loro notifica.

Art. 8 Disposizioni penali

Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono punite conformemente all’articolo 49 LAP.

Art. 9 Esecuzione

L’UFAE e il settore energia sono responsabili dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 3 ottobre 2022.

12 settembre 2022

Dipartimento federale dell’economia,
della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

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