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AS 2022 85

Legge federale sull’agricoltura

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Legge federale sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)

Modifica del 1° ottobre 2021

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dei tributi e dell’economia del Consiglio nazionale del 2 febbraio 20211; visto il parere del Consiglio federale del 31 marzo 20212, decreta:

I La legge del 29 aprile 19983 sull’agricoltura è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 2 2 Le aliquote di dazio per lo zucchero, inclusi i contributi al fondo di garanzia (art. 16 della legge del 17 giugno 20164 sull’approvvigionamento del Paese), ammontano ad almeno 7 franchi per 100 kg lordi. La presente disposizione è valida fino al 2026.

2bis Fino al 2026, per le barbabietole destinate alla produzione di zucchero è versato un contributo di 2100 franchi per ettaro e anno. Per le barbabietole coltivate secondo le esigenze dell’agricoltura biologica o della produzione integrata, fino al 2026 è ver- sato un contributo supplementare di 200 franchi per ettaro e anno.