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AS 2023 262

Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 15 agosto 20181 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 1 nota a piè di pagina e 3

1 I cittadini di uno degli Stati di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2018/18062 sono soggetti all’obbligo del visto per soggiorni di breve durata.

3 Concerne soltanto il testo francese

II

L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

17 maggio 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

(art. 8 cpv. 4 lett. a)

Stati e collettività territoriali i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto per un soggiorno di breve durata sin dal primo giorno di esercizio dell’attività

Albania

Bosnia e Erzegovina

Georgia

Kosovo

Macedonia del Nord

Moldova

Montenegro

Serbia

Taiwan (Taipei cinese)

Ucraina