AS 2023 275
Ordinanza
sulla promozione della produzione di elettricità
generata a partire da energie rinnovabili
(Ordinanza sulla promozione dell’energia, OPEn)
(Ordinanza sulla promozione dell’energia, OPEn)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 1° novembre 20171 sulla promozione dell’energia è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 2 lett. c
2 Oltre agli impianti accessori secondo l’articolo 26 capoverso 4 LEne, gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dal limite inferiore di cui all’articolo 26 capoverso 1 LEne:
c. impianti nei quali vengono o sono state realizzate misure di risanamento di cui all’articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 19912 sulla protezione delle acque (LPAc) o all’articolo 10 della legge federale del 21 giugno 19913 sulla pesca (LFSP), sempre che gli ampliamenti o i rinnovamenti non causino nuovo o ulteriore pregiudizio sul piano ecologico.
Art. 15 Prezzo di mercato di riferimento
1 Il prezzo di mercato di riferimento per l’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici, idroelettrici, a biomassa, eolici e geotermici corrisponde alla media dei prezzi determinati alla borsa elettrica per il giorno successivo per la regione di mercato svizzera, ponderati in base all’effettiva immissione in rete ogni quarto d’ora degli impianti di ciascuna tecnologia sottoposti a una misurazione del profilo di carico.
2 Per gli impianti la cui produzione è comunicata mensilmente, si applica la media mensile.
3 Per gli impianti la cui produzione è comunicata trimestralmente, si applica la media trimestrale.
4 L’UFE calcola e pubblica ogni trimestre i prezzi di mercato di riferimento.
Art. 26 Indennità di gestione
1 I produttori nella commercializzazione diretta ricevono trimestralmente dall’organo d’esecuzione per ogni kWh di elettricità immessa in rete un’indennità di gestione, composta da una quota fissa per i costi di commercializzazione e da una quota variabile per i costi dell’energia di compensazione.
2 La quota fissa per i costi di commercializzazione ammonta a 0,11 ct./kWh per tutte le tecnologie.
3 La quota variabile per i costi dell’energia di compensazione corrisponde al prodotto dei seguenti valori:
a. il rapporto tra la media dei prezzi dell’energia di compensazione di un mese e la media dei prezzi dell’energia di compensazione degli anni 2013-2015; e
b. l’importo di base di cui al capoverso 4.
4 L’importo di base ammonta a:
a. per gli impianti fotovoltaici ed eolici: 0,44 ct./kWh;
b. per gli impianti idroelettrici: 0,17 ct./kWh;
c. per gli IIR: 0,05 ct./kWh;
d. per i restanti impianti a biomassa: 0,17 ct./kWh.
Art. 62 cpv. 1 lett. b
1 Non sono computabili in particolare i costi:
b. rimunerati in altro modo, segnatamente i costi per le misure di cui all’articolo 83a LPAc4 e all’articolo 10 LFSP5.
II
La presente ordinanza entra in vigore come segue:
a. l’articolo 26, retroattivamente il 1° aprile 2023;
b. le altre disposizioni, il 1° luglio 2023.
24 maggio 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |