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AS 2023 65

Regolamento del Tribunale federale (RTF)

Preambolo

Il Tribunale federale

adotta il regolamento seguente:

I

Il regolamento del 20 novembre 20061 del Tribunale federale è modificato come segue:

Art. 26 cpv. 1 lett. a e d, nonché 2

1 Il Tribunale federale è composto delle seguenti sette corti:

  • a. quattro corti di diritto pubblico;

  • d. abrogata

2 La prima e la seconda Corte di diritto pubblico, le due corti di diritto civile e la corte di diritto penale sono a Losanna. La terza e la quarta Corte di diritto pubblico hanno sede a Lucerna.

Art. 30 cpv. 1 lett. b

1 La seconda Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:

  • b. assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;

Art. 31 Terza Corte di diritto pubblico

(art. 22 LTF)

La terza Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:

  • a. imposte e tributi;

  • b. assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

  • c. assicurazione per l’invalidità;

  • d. indennità perdita di guadagno, inclusa la maternità;

  • e. assicurazione malattie;

  • f. previdenza professionale (art. 73 e 74 della legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità);

  • g. prestazioni complementari.

Art. 32 Quarta Corte di diritto pubblico

(art. 22 LTF)

La quarta Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:

  • a. assicurazione per l’invalidità;

  • b. assicurazione contro gli infortuni;

  • c. assicurazione contro la disoccupazione;

  • d. assicurazione sociale cantonale;

  • e. assegni familiari;

  • f. aiuto sociale e aiuto in situazioni di bisogno secondo l’articolo 12 Cost.3;

  • g. assicurazione militare;

  • h. personale nel settore pubblico.

Art. 33

Ex art. 31

Art. 34

Ex art. 32

Art. 35

Ex art. 33

Art. 40 Composizione e designazione del collegio giudicante

(art. 20, 22 LTF)

1 Il presidente della corte competente o il giudice presidente ai sensi dell’articolo 27 capoverso 2 di questo regolamento compone il collegio giudicante.

2 Per la designazione dei membri del collegio giudicante, il presidente della corte o il giudice presidente tiene conto, oltre che delle disposizioni legali imperative, in particolare dei seguenti criteri e circostanze:

  • a. equilibrio del carico di lavoro dei giudici; a tal proposito prende in considerazione il carico di lavoro causato da altre funzioni, per esempio la presidenza del Tribunale federale;

  • b. lingua; nella misura del possibile, la lingua materna del relatore corrisponde alla lingua del procedimento;

  • c. partecipazione di entrambi i sessi, laddove opportuno per la natura del litigio;

  • d. conoscenze specifiche in un determinato campo;

  • e. partecipazione a precedenti decisioni nella medesima materia;

  • f. assenze, in particolare malattia, vacanze, ecc.

3 Il presidente della corte o il giudice presidente designa in primo luogo il giudice dell’istruzione, incaricato della stesura del rapporto.

4 Non appena la stesura del rapporto è pronta, gli altri membri del collegio giudicante sono designati per via elettronica.

5 In caso di assenza prolungata di un membro del collegio giudicante incompatibile con il funzionamento del Tribunale, il membro interessato è sostituito. Il nuovo membro è designato per via elettronica.

6 Quando la corte giudica nella composizione di cinque giudici, è presieduta dal presidente della corte. È fatto salvo l’articolo 19 capoverso 2 LTF.

7 Se un membro di una corte deve sedere con un’altra corte, il presidente di quest’ultima designa tale membro dopo averlo sentito e con l’accordo del presidente della corte a cui appartiene.

8 Cause connesse vengono di regola decise dal medesimo collegio giudicante.

Art. 41

Abrogato

II

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

13 giugno 2022

In nome del Tribunale federale svizzero:

La presidente, Martha Niquille
Il segretario generale, Paul Tschümperlin