AS 2023 65
Regolamento del Tribunale federale (RTF)
Preambolo
Il Tribunale federale
adotta il regolamento seguente:
I
Il regolamento del 20 novembre 20061 del Tribunale federale è modificato come segue:
Art. 26 cpv. 1 lett. a e d, nonché 2
1 Il Tribunale federale è composto delle seguenti sette corti:
a. quattro corti di diritto pubblico;
d. abrogata
2 La prima e la seconda Corte di diritto pubblico, le due corti di diritto civile e la corte di diritto penale sono a Losanna. La terza e la quarta Corte di diritto pubblico hanno sede a Lucerna.
Art. 30 cpv. 1 lett. b
1 La seconda Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:
b. assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
Art. 31 Terza Corte di diritto pubblico
(art. 22 LTF)
La terza Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:
a. imposte e tributi;
b. assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
c. assicurazione per l’invalidità;
d. indennità perdita di guadagno, inclusa la maternità;
e. assicurazione malattie;
f. previdenza professionale (art. 73 e 74 della legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità);
g. prestazioni complementari.
Art. 32 Quarta Corte di diritto pubblico
(art. 22 LTF)
La quarta Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:
a. assicurazione per l’invalidità;
b. assicurazione contro gli infortuni;
c. assicurazione contro la disoccupazione;
d. assicurazione sociale cantonale;
e. assegni familiari;
f. aiuto sociale e aiuto in situazioni di bisogno secondo l’articolo 12 Cost.3;
g. assicurazione militare;
h. personale nel settore pubblico.
Art. 33
Ex art. 31
Art. 34
Ex art. 32
Art. 35
Ex art. 33
Art. 40 Composizione e designazione del collegio giudicante
(art. 20, 22 LTF)
1 Il presidente della corte competente o il giudice presidente ai sensi dell’articolo 27 capoverso 2 di questo regolamento compone il collegio giudicante.
2 Per la designazione dei membri del collegio giudicante, il presidente della corte o il giudice presidente tiene conto, oltre che delle disposizioni legali imperative, in particolare dei seguenti criteri e circostanze:
a. equilibrio del carico di lavoro dei giudici; a tal proposito prende in considerazione il carico di lavoro causato da altre funzioni, per esempio la presidenza del Tribunale federale;
b. lingua; nella misura del possibile, la lingua materna del relatore corrisponde alla lingua del procedimento;
c. partecipazione di entrambi i sessi, laddove opportuno per la natura del litigio;
d. conoscenze specifiche in un determinato campo;
e. partecipazione a precedenti decisioni nella medesima materia;
f. assenze, in particolare malattia, vacanze, ecc.
3 Il presidente della corte o il giudice presidente designa in primo luogo il giudice dell’istruzione, incaricato della stesura del rapporto.
4 Non appena la stesura del rapporto è pronta, gli altri membri del collegio giudicante sono designati per via elettronica.
5 In caso di assenza prolungata di un membro del collegio giudicante incompatibile con il funzionamento del Tribunale, il membro interessato è sostituito. Il nuovo membro è designato per via elettronica.
6 Quando la corte giudica nella composizione di cinque giudici, è presieduta dal presidente della corte. È fatto salvo l’articolo 19 capoverso 2 LTF.
7 Se un membro di una corte deve sedere con un’altra corte, il presidente di quest’ultima designa tale membro dopo averlo sentito e con l’accordo del presidente della corte a cui appartiene.
8 Cause connesse vengono di regola decise dal medesimo collegio giudicante.
Art. 41
Abrogato
II
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
13 giugno 2022 | In nome del Tribunale federale svizzero: La presidente, Martha Niquille |