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AS 2024 468

Ordinanza
sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI e delle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani dal 2025
del 28 agosto 2024

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 19 della legge federale del 6 ottobre 20061
sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia,
i superstiti e l’invalidità (LPC);
visto l’articolo 12 della legge federale del 19 giugno 20202
sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD),

ordina:

Art. 1 Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale

Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera a LPC e l’articolo 9 capoverso 1 lettera a LPTD sono aumentati a:

  • a. 20 670 franchi per le persone sole;

  • b. 31 005 franchi per i coniugi;

  • c. 10 815 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI e che hanno compiuto gli 11 anni di età;

  • d. 7590 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI e che non hanno ancora compiuto gli 11 anni di età.

Art. 2 Adeguamento degli importi massimi per la pigione

Gli importi massimi per la pigione per una persona che vive sola secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 1 LPC o l’articolo 9 capoverso 1 lettera b numero 1 LPTD sono aumentati a 18 900 franchi nella regione 1, a 18 300 franchi nella regione 2 e a 16 680 franchi nella regione 3.

I supplementi se più persone vivono nella stessa economia domestica secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 2 LPC o l’articolo 9 capoverso 1 lettera b numero 2 LPTD sono aumentati a:

  • a. 3420 franchi nella regione 1, 3420 franchi nella regione 2 e 3480 franchi nella regione 3 per la seconda persona;

  • b. 2460 franchi nella regione 1 e 2040 franchi nelle regioni 2 e 3 per la terza persona;

  • c. 2280 franchi nella regione 1, 2160 franchi nella regione 2 e 1800 franchi nella regione 3 per la quarta persona.

I supplementi se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 3 LPC o l’articolo 9 capoverso 1 lettera b numero 3 LPTD sono aumentati a 6900 franchi.

Art. 3 Adeguamento delle franchigie sui proventi da attività lucrativa

Le franchigie sui proventi da attività lucrativa secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera a LPC sono aumentate a:

  • a. 1300 franchi per le persone sole;

  • b. 1950 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI.

Le franchigie sui redditi da attività lucrativa secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera a LPTD sono aumentate a:

  • a. 1300 franchi per le persone sole;

  • b. 1950 franchi per i coniugi e le persone con figli minorenni o di età inferiore a 25 anni ancora in formazione.

Art. 4 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza 23 del 12 ottobre 20223 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI e delle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani è abrogata.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

28 agosto 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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