I giovani che desiderano assumere un impiego devono cercarne uno di propria iniziativa nell’altro Paese. Le Parti contraenti non s’impegnano nella ricerca di opportunità di lavoro. L’autorità competente del Paese d’origine, di cui al successivo articolo 9, coadiuvata – se del caso – dall’Ambasciata, può assistere i propri cittadini nella ricerca di opportunità di lavoro nel Paese d’accoglienza.
I giovani desiderosi di partecipare a questo programma di scambio devono inoltrare una domanda alla missione diplomatica competente del Paese d’accoglienza. Allegano alla domanda il nome e l’indirizzo dell’azienda nel Paese d’accoglienza e indicazioni in merito all’attività prevista e alla remunerazione, nonché la prova della copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni per tutti i rischi prevedibili.
L’autorizzazione è accordata dall’autorità competente del Paese d’accoglienza per una durata massima di 12 mesi. Può essere prorogata per ulteriori sei mesi prima dello scadere. I contratti di lavoro vanno altresì conclusi per la stessa durata, e non potranno trasformarsi a tempo indeterminato, in osservanza del limite stabilito qui innanzi.
Le autorizzazioni sono rilasciate entro i limiti dei contingenti stabiliti all’articolo 3 paragrafo 1, indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro nel Paese d’accoglienza.
L’autorizzazione è accordata solo se le condizioni di impiego convenute con il datore di lavoro sono conformi alla legislazione in materia di lavoro e di assicurazioni sociali del Paese d’accoglienza.
I giovani lavoratori professionisti subordinati sono tenuti a lasciare il Paese d’accoglienza al termine del contratto di lavoro.