AS 2025 685
Legge federale
sull’assicurazione contro gli infortuni
(LAINF)
(LAINF)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 settembre 20241,
decreta:
I
La legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:
Inserire prima del titolo della sezione 3
Art. 67b Sostegno finanziario alla Fondazione Fondo per le vittime dell’amianto1 L’INSAI può sostenere finanziariamente la Fondazione Fondo per le vittime dell’amianto.2 Il sostegno finanziario è costituito esclusivamente da eccedenze di ricavi ai sensi dell’articolo 63 capoverso 5 lettera f risultanti dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 20 giugno 2025 La presidente: Maja Riniker | Consiglio degli Stati, 20 giugno 2025 Il presidente: Andrea Caroni |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 9 ottobre 2025.3
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.
5 novembre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |