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AS 2025 703

Legge federale
sulla protezione della popolazione
e sulla protezione civile
(LPPC)
(LPPC)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 maggio 20241,

decreta:

I

La legge federale del 20 dicembre 20192 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2bise 2ter2bis Nell’ambito del servizio sanitario coordinato il Consiglio federale disciplina:a. la formazione universitaria, il perfezionamento professionale e l’aggiornamento permanente nonché la ricerca;b. l’impiego dei mezzi degli organi incaricati di pianificare, preparare ed eseguire misure d’ordine sanitario.2ter Nell’ambito del coordinamento dei trasporti il Consiglio federale disciplina:a. quali organi sono incaricati di pianificare, preparare ed eseguire misure per la gestione degli eventi;b. le modalità con cui ordinare e svolgere i trasporti prioritari di persone e merci per la gestione degli eventi.

Art. 9 cpv. 3bis e 53bis I Cantoni gestiscono punti di raccolta d’urgenza. L’UFPP li coadiuva nel coordinamento. 5 Assicura che i sistemi di cui ai capoversi 1 lettere b e c nonché 2–4 siano accessibili anche alle persone con disabilità.

Art. 12 cpv. 4Abrogato

Art. 13 cpv. 11 L’UFPP assicura, in collaborazione con i Cantoni e altri enti, la ricerca e lo sviluppo nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne l’analisi dei pericoli e dei rischi, lo sviluppo tecnico, la medicina d’urgenza e di catastrofe e la gestione di catastrofi e situazioni d’emergenza.

Art. 22 cpv. 3bis3bis Può incaricare terzi dello svolgimento di compiti nei campi della formazione universitaria, del perfezionamento professionale, dell’aggiornamento permanente e della ricerca.

Art. 27 lett. bAbrogata

Art. 29 cpv. 2 lett. b, c e cbis 2 Non è tenuto a prestare servizio di protezione civile chi:b. Abrogatac. è stato dichiarato inabile al servizio militare da una Commissione per la visita sanitaria dopo aver prestato almeno 166 giorni di servizio d’istruzione nell’esercito;cbis. cessa di sottostare all’obbligo di prestare servizio civile; fanno eccezione le persone che l’organo federale preposto all’esecuzione del servizio civile ha licenziato anticipatamente dal servizio per motivi di salute conformemente all’articolo 11 capoverso 3 lettera b della legge del 6 ottobre 19953 sul servizio civile e che fino a tale momento hanno prestato complessivamente meno di 166 giorni di servizio d’istruzione nell’esercito o di servizio civile;

Art. 31 cpv. 1–4 e 7 lett. a1 L’obbligo di prestare servizio di protezione civile inizia nell’anno in cui la persona assoggettata ha iniziato l’istruzione di base, al più presto a 18 anni, e termina al più tardi alla fine dell’anno in cui compie 40 anni.2 Dura al massimo 14 anni o 245 giorni di servizio. Non sussiste il diritto a prestare complessivamente 245 giorni di servizio o più del minimo annuo stabilito nell’articolo 53 capoverso 1. I giorni di servizio militare prestati sono computati.3 e 4 Abrogati7 Il Consiglio federale può:a. Abrogata

Art. 34 cpv. 1bis1bis Le persone naturalizzate dopo i 24 anni sono convocate dai Cantoni per il reclutamento nella protezione civile al più tardi nell’anno in cui compiono i 30 anni.

Art. 35 cpv. 3 e 4Abrogati

Art. 41 Tassa d’esenzione dall’obbligo militarePer il calcolo della tassa d’esenzione dall’obbligo militare, ai militi e alle persone che prestano servizio su base volontaria e sono assoggettate a tale tassa sono computati tutti i giorni di servizio di protezione civile prestati per i quali è previsto il versamento del soldo.

Art. 45 cpv. 22 L’UFPP emana le disposizioni concernenti la convocazione ai servizi d’istruzione e di perfezionamento secondo l’articolo 54 capoversi 2–4.

Art. 46 cpv. 4 e 47 cpv. 4Abrogati

Art. 49 cpv. 1, 1bis, 1ter e 4–61 L’istruzione di base inizia al più tardi due anni dopo il reclutamento nella protezione civile. 1bis Le persone assoggettate all’obbligo di prestare servizio di protezione civile dopo il compimento dei 24 anni iniziano l’istruzione di base entro un anno dalla loro incorporazione nella protezione civile. 1ter Se, per motivi non prevedibili, un milite non può rispettare il termine previsto per l’inizio dell’istruzione di base, il Cantone ha la facoltà di prorogarlo. Il milite inizia in ogni caso l’istruzione di base al più tardi nell’anno in cui compie i 30 anni.4 Il Cantone può decidere se e in che misura le persone che prestano servizio volontariamente o che hanno assolto la scuola reclute devono assolvere l’istruzione di base. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 5 e 6 Abrogati

Art. 54 cpv. 2 lett. c e 52 È competente per:c. Abrogata5 Stabilisce, in collaborazione con i Cantoni, gli obiettivi e i contenuti dell’istruzione in materia di protezione civile.

Art. 71 cpv. 3, 75 lett. d, 76 cpv. 1 lett. d e 4, 91 cpv. 1 lett. d nonchè 93 cpv. 4Abrogati

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2025

Il presidente: Andrea Caroni
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 21 marzo 2025

La presidente: Maja Riniker
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 10 luglio 2025.4

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.5

12 novembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge militare del 3 febbraio 19956

Art. 49 cpv. 22 I reclutati che alla fine dell’anno in cui compiono 25 anni non hanno ancora assolto la scuola reclute sono prosciolti dall’obbligo di prestare servizio militare e assoggettati all’obbligo di prestare servizio di protezione civile.

2. Legge federale del 3 ottobre 20087 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS

Art. 72 Organo responsabileL’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) gestisce il sistema d’informazione e d’impiego del Servizio sanitario coordinato (SII‑SSC).

Art. 73, frase introduttivaIl SII-SSC serve all’UFPP e agli organi civili e militari incaricati della pianificazione, della preparazione e dell’esecuzione di misure sanitarie (partner SSC) per la gestione di eventi di rilevanza sanitaria, nell’ambito dei seguenti compiti:

Art. 75, frase introduttivaL’UFPP e i partner SSC raccolgono i dati per il SII-SSC presso:

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