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AS 2025 839

Ordinanza
concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio
(Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP)
(Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 22 maggio 20021 sulla libera circolazione delle persone è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 3, 4 e 53 e 4 Concerne soltanto il testo francese5 In caso di lavoro temporaneo ai sensi dell’articolo 27 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 gennaio 19912 sul collocamento, di una durata superiore a tre mesi e inferiore a un anno, svolto per il tramite di un fornitore di personale a prestito con sede in Svizzera, i cittadini dell’UE e dell’AELS ottengono un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS per la durata dell’impiego presso l’impresa acquisitrice con sede in Svizzera.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

26 novembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Ordinanza<br />concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio<br />(Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP) | Lexipedia | Lexipedia