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Convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente una rettificazione dei confine tra il Cantone di Vaud e il Dipartimento dell’Ain Conchiusa il 3 dicembre 1959 Approvata dall’Assemblea federale il 30 giugno 1960 Istrumemi di ratificazione scambiati il 1° dicembre 1960 Entrata in vigore con scambio di note il 1° giugno 1967

RU 1967 1031; FF 1960 I 1245 ediz. ted. 1273 ediz. franc

Traduzione

(Stato 1° giugno 1967)

Il Consiglio federale svizzero
e
Il Presidente della Repubblica francese,
Presidente della Comunità,

considerato che l’attuazione d’opere di pubblica utilità necessita a rettificare il confine franco‑svizzero tra il Cantone di Vaud e il Dipartimento dell’Ain;

visto la convenzione firmata oggi circa la correzione del ruscello «Le Boiron» 1 ;

hanno convenuto di conchiudere la presente convenzione e, a tale scopo, hanno nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, comunicatisi i loro pieni poteri e riconosciutili in buona e debita forma, hanno risolto:

Art. 1

Il confine franco‑svizzero tra il Cantone di Vaud e il Dipartimento dell’Ain, nel tratto compreso fra i termini n. 287 e 299, è stabilito secondo il rilievo alla scala 1:1000, allegato alla presente convenzione e della quale è parte integrante 2 , che prevede la permuta di particelle con superfici equivalenti.

Art. 2

Ultimati i lavori, sarà aggiunto alla presente convenzione, della quale formerà parte integrante, un processo verbale, corredato di rilievi e descrizioni dei nuovo tracciato 3 , confermante l’esecuzione della stessa. Le spese attenenti all’esecuzione di questi lavori saranno addossate alla Svizzera.

I delegati permanenti all’apposizione dei termini del confine franco‑svizzero sono incaricati, con l’entrata in vigore della presente convenzione, di procedere, per quanto riguarda il confine fra i termini n. 287 e 299:

  1. alla terminazione e misurazione del confine;
  2. alla compilazione di rilievi, di descrizioni del confine e di tabelle concernenti le modificazioni particellari per l’inscrizione nel registro fondiario.

Art. 3

La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna. La data dell’entrata in vigore verrà stabilita mediante uno scambio di note tra i due Governi, accertante la compiuta attuazione dei lavori.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Parigi, il 3 dicembre 1959, in due esemplari originali in lingua francese.

Per il
Consiglio Federale Svizzero:

Bindschedler

Per il
Presidente della Repubblica Francese,
Presidente della Comunità:

J. D. Jurgensen

Convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente una rettificazione dei confine tra il Cantone di Vaud e il Dipartimento dell’Ain Conchiusa il 3 dicembre 1959 Approvata dall’Assemblea federale il 30 giugno 1960 Istrumemi di ratificazione scambiati il 1° dicembre 1960 Entrata in vigore con scambio di note il 1° giugno 1967 | Lexipedia | Lexipedia