Il confine franco‑svizzero tra il Cantone di Vaud e il Dipartimento dell’Ain, nel tratto compreso fra i termini n. 287 e 299, è stabilito secondo il rilievo alla scala 1:1000, allegato alla presente convenzione e della quale è parte integrante 2 , che prevede la permuta di particelle con superfici equivalenti.
0.132.349.27
Convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente una rettificazione dei confine tra il Cantone di Vaud e il Dipartimento dell’Ain Conchiusa il 3 dicembre 1959 Approvata dall’Assemblea federale il 30 giugno 1960 Istrumemi di ratificazione scambiati il 1° dicembre 1960 Entrata in vigore con scambio di note il 1° giugno 1967
RU 1967 1031; FF 1960 I 1245 ediz. ted. 1273 ediz. franc
Traduzione
(Stato 1° giugno 1967)
Il Consiglio federale svizzero
e
Il Presidente della Repubblica francese,
Presidente della Comunità,
considerato che l’attuazione d’opere di pubblica utilità necessita a rettificare il confine franco‑svizzero tra il Cantone di Vaud e il Dipartimento dell’Ain;
visto la convenzione firmata oggi circa la correzione del ruscello «Le Boiron» 1 ;
hanno convenuto di conchiudere la presente convenzione e, a tale scopo, hanno nominato loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, comunicatisi i loro pieni poteri e riconosciutili in buona e debita forma, hanno risolto:
Art. 1
Art. 2
Ultimati i lavori, sarà aggiunto alla presente convenzione, della quale formerà parte integrante, un processo verbale, corredato di rilievi e descrizioni dei nuovo tracciato 3 , confermante l’esecuzione della stessa. Le spese attenenti all’esecuzione di questi lavori saranno addossate alla Svizzera.
I delegati permanenti all’apposizione dei termini del confine franco‑svizzero sono incaricati, con l’entrata in vigore della presente convenzione, di procedere, per quanto riguarda il confine fra i termini n. 287 e 299:
- alla terminazione e misurazione del confine;
- alla compilazione di rilievi, di descrizioni del confine e di tabelle concernenti le modificazioni particellari per l’inscrizione nel registro fondiario.
Art. 3
La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna. La data dell’entrata in vigore verrà stabilita mediante uno scambio di note tra i due Governi, accertante la compiuta attuazione dei lavori.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione.
Fatto a Parigi, il 3 dicembre 1959, in due esemplari originali in lingua francese.
Per il Bindschedler |
Per il J. D. Jurgensen |