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0.132.454.27

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente una modificazione del confine nello stretto di Lavena e sulla Tresa Conchiusa il 16 maggio 1961 Approvata dall’Assemblea federale il 15 dicembre 1961 Istrumenti di ratificazione scambiati il 17 giugno 1963 Entrata in vigore il 17 giugno 1963

RU 1963 536; FF 1961 1016

Traduzione1

(Stato 17 giugno 1963)

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica Italiana,

vista la convenzione del 17 settembre 1955 2 tra la Svizzera e l’Italia relativa alla regolazione del lago di Lugano;

considerata la necessità d’un adattamento dei confine italo‑svizzero nello stretto di Lavena e sulla Tresa,

hanno risolto di conchiudere una convenzione. A tale scopo, esse hanno nominato per loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, comunicatisi i loro pieni poteri e avendoli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto:

Art. 1

A parziale modificazione della convenzione del 24 luglio 1941 3 fra la Confederazione Svizzera e il Regno d’Italia per la determinazione del confine italo‑svizzero nel tratto compreso fra Cima Garibaldi o Run Do e il Monte Dolent, il tracciato del confine nello stretto di Lavena e lungo la Tresa tra Ponte Tresa e Madonnone è fissato sull’asse del corso d’acqua, corretto in conformità del progetto tecnico menzionato nell’articolo 1 della convenzione del 17 settembre 1955 tra la Svizzera e l’Italia relativa alla regolazione dei lago di Lugano e approvato dalle due parti contraenti. Sono riservate le modificazioni di poco conto che risultassero dalla terminazione del confine modificato. Sono, del pari, riservate le modificazioni che fossero apportate al progetto di correzione, previsto nell’articolo VI capoverso 2 della convenzione del 17 settembre 1955 tra la Svizzera e l’Italia relativa alla regolazione del lago di Lugano.

Il tracciato del confine nei tratti menzionati nel capoverso 1 del presente articolo è rappresentato sui due piani seguenti, allegati alla convenzione4):

  1. piano alla scala 1:2000, n° 48636, del 31 gennaio 1949, intitolato «Correzione dello Stretto di Lavena. – Determinazione della linea di confine italo‑svizzera nello stretto»;
  2. piano alla scala 1:2500, n° 51208, del 14 ottobre 1950, intitolato «Correzione dello Stretto di Lavena. – Determinazione della linea di confine italo‑svizzera nel fiume Tresa».

Art. 2

Non appena i due Governi avranno approvato il processo verbale di collaudo, previsto nell’articolo VII della convenzione del 17 settembre 1955 tra la Svizzera e l’Italia relativa alla regolazione del lago di Lugano, la Commissione per la manutenzione del confine italo‑svizzero procederà:

  1. alla determinazione definitiva del nuovo tracciato;
  2. alla terminazione della nuova linea di confine secondo le norme in vigore tra i due Stati;
  3. alla compilazione della documentazione descrittiva del nuovo tracciato.

Art. 3

Le spese per le operazioni della commissione per la manutenzione del confine italo‑svizzero, conformemente all’art. 2, saranno divise in parte uguale tra i due Stati; ciascuno Stato sosterrà quelle dei suoi rappresentanti ufficiali.

Art. 4

La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratificazioni.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Ivrea, il 16 maggio 1961, in duplice originale, in lingua francese.

Per la
Confederazione Svizzera:

E. Huber

Per la
Repubblica Italiana:

Generale di Brigata Ermanno Rossi