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0.142.111.949

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica del Botswana sulla riammissione di persone in situazione irregolare

RU 2020 1023

Traduzione

Concluso il 2 luglio 2019

Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° marzo 2020

(Stato 1° marzo 2020)

Le Alte Parti contraenti,
il Consiglio federale svizzero,
in appresso denominato la «Svizzera»
e
il Governo della Repubblica del Botswana,
in appresso denominato il «Botswana»
in appresso denominati congiuntamente «Parti contraenti» e individualmente «Parte contraente»;

animati dal desiderio di mantenere e rafforzare lo spirito di solidarietà e cooperazione che li unisce;

determinati ad agire contro l’immigrazione clandestina;

nell’intento di facilitare la riammissione di persone che non adempiono o non adempiono più le condizioni di entrata o di soggiorno legale nei territori delle Parti contraenti;

sottolineando che il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla Convenzione del 28 luglio 1951 1 sullo statuto dei rifugiati e dal suo Protocollo del 31 gennaio 1967 2 ,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende per:

  1. «autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale della Svizzera o del Botswana incaricata dell’attuazione del presente Accordo conformemente all’articolo 13 paragrafo 1;
  2. «cittadino della Svizzera»: chiunque abbia la cittadinanza conformemente alla legislazione nazionale della Confederazione Svizzera;
  3. «cittadino del Botswana»: chiunque abbia la cittadinanza del Botswana conformemente alla legislazione nazionale di tale Paese;
  4. «persona in situazione irregolare» chiunque, conformemente alle pertinenti procedure stabilite dalla legislazione nazionale, non adempia, o non adempia più, le condizioni vigenti di entrata, soggiorno o dimora nel territorio della Svizzera o del Botswana;
  5. «riammissione»: il trasferimento da parte dello Stato richiedente e l’ammissione da parte dello Stato richiesto, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, di persone (cittadini dello Stato richiesto) che non adempiono o non adempiono più le condizioni per entrare o soggiornare legalmente nello Stato richiedente;
  6. «Stato richiesto»: lo Stato (Svizzera o Botswana) cui è rivolta una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 5 del presente Accordo;
  7. «Stato richiedente»: lo Stato (Svizzera o Botswana) che presenta una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 5 del presente Accordo;
  8. «permesso di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dalla Svizzera o dal Botswana, che autorizza una persona a soggiornare sul suo territorio. Non rientrano in questa definizione i permessi temporanei di rimanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno; e
  9. «visto»: autorizzazione o decisione emanata dalla Svizzera o dal Botswana necessaria per entrare nei loro territori, soggiornarvi o transitare sugli stessi. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale.

Art. 2 Campo d’applicazione

Le norme del presente Accordo si applicano alle persone che non adempiono o non adempiono più le condizioni di entrata o soggiorno legale nel territorio della Svizzera o del Botswana.

Sezione I Obblighi di riammissione delle Parti contraenti

Art. 3 Riammissione dei propri cittadini

Lo Stato richiesto riammette, su domanda dello Stato richiedente e senza ulteriori formalità rispetto a quelle previste dal presente Accordo, chiunque non adempia o non adempia più le condizioni per entrare o soggiornare legalmente nel territorio dello Stato richiedente, purché sia comprovato o sia ragionevolmente verosimile sulla base delle prove prima facie fornite conformemente all’articolo 6 del presente Accordo che tale persona è cittadina dello Stato richiesto.

Dopo che lo Stato richiesto ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione o, se del caso, scaduti senza risposta i termini di cui all'articolo 7 paragrafo 2, la competente rappresentanza diplomatica o consolare, indipendentemente dalla volontà della persona da riammettere, rilascia gratuitamente entro venti (20) giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno di tale persona (vedi allegati 4 e 5), valido per una durata di sei (6) mesi.

Sezione II Procedura di riammissione

Art. 4 Principi

Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, il trasferimento della persona da riammettere in conformità degli obblighi di cui all’articolo 3 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto.

Se la persona da riammettere, dopo essere stata informata che non adempie più le condizioni per entrare o soggiornare nel territorio della Parte contraente, è in possesso di un documento di viaggio valido, il trasferimento avviene senza che lo Stato richiedente debba presentare domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto. La persona interessata deve essere informata, prima di essere trasferita, che non adempie più le condizioni per entrare o soggiornare nel territorio dello Stato richiedente.

Art. 5 Contenuto della domanda di riammissione

Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene:

  1. i dati relativi alla persona da riammettere (p. es. cognomi, nomi, data e luogo di nascita, ultimo luogo di residenza);
  2. l’indicazione dei mezzi con i quali è fornita la prova o la prova prima facie della cittadinanza, come indicato, rispettivamente, negli allegati 1 e 2;
  3. una fotografia della persona da riammettere.

Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene inoltre:

  1. una dichiarazione attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o cure, purché sia stata rilasciata con il consenso esplicito della persona interessata;
  2. tutte le altre particolari misure di protezione o di sicurezza o le informazioni sulle condizioni di salute della persona, necessarie per il singolo trasferimento.

Fatto salvo l'articolo 4 paragrafo 2, la domanda di riammissione è presentata per scritto usando il modulo comune figurante nell'allegato 3 del presente Accordo.

La domanda di riammissione è presentata per via diplomatica.

Art. 6 Prova della cittadinanza

La prova della cittadinanza ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 può essere fornita in particolare tramite i documenti elencati nell’allegato 1 del presente Accordo, anche se scaduti. Se vengono presentati tali documenti, le Parti contraenti riconoscono la cittadinanza ai fini del presente Accordo, senza che siano necessarie ulteriori verifiche. La prova della cittadinanza non può essere fornita tramite documenti falsi.

La prova prima facie della cittadinanza ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 può essere fornita in particolare mediante i documenti elencati nell’allegato 2 del presente Accordo, anche se scaduti. Se vengono presentati tali documenti, le Parti contraenti ritengono accertata la cittadinanza ai fini del presente Accordo, a meno che, in seguito a un’indagine ed entro il termine stabilito nell’articolo 7, lo Stato richiesto provi il contrario. La prova prima facie della cittadinanza non può essere fornita tramite documenti falsi.

Ove non sia possibile presentare alcun documento di cui agli allegati 1 o 2, oppure ove detti documenti siano insufficienti o contestati, su domanda scritta dello Stato richiedente da allegare alla domanda di riammissione, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto predispone quanto necessario per interrogare senza indugio, entro sette (7) giorni lavorativi dalla richiesta, la persona da riammettere onde accertarne la cittadinanza. Lo Stato richiedente presenta la persona al rappresentante diplomatico o consolare alla data stabilita.

Art. 7 Termini

La domanda di riammissione è presentata all'autorità competente dello Stato richiesto dopo che l’autorità competente dello Stato richiedente ha preso atto che la persona non adempie o non adempie più le condizioni di entrata o soggiorno legale nel suo territorio.

Alla domanda di riammissione è data risposta scritta:

  1. senza indugio e in ogni caso entro un massimo di trenta (30) giorni di calendario. Qualora non sia possibile rispondere in tempo per motivi de jure o de facto, il termine può essere prorogato, su domanda debitamente motivata, fino a un massimo di sessanta (60) giorni di calendario;
  2. il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda di riammissione. Se non è data risposta nel termine prescritto, il trasferimento si considera accettato; e
  3. la risposta a una domanda di riammissione è trasmessa per via diplomatica.

Autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'interessato è trasferito quanto prima, tenendo conto degli ostacoli giuridici o pratici.

Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato per scritto.

Art. 8 Riammissione indebita

Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto se è appurato, entro un termine di tre (3) mesi dal trasferimento della persona, che non sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 3 del presente Accordo.

In tali casi, si applicano, mutatis mutandis , le norme di procedura del presente Accordo; lo Stato interessato è tenuto a fornire tutte le informazioni disponibili circa l'identità e la cittadinanza della persona interessata.

Sezione III Costi

Art. 9 Costi di trasporto

Tutti i costi di trasporto e gli altri costi relativi alla logistica afferenti alla riammissione, ai sensi del presente Accordo, sono a carico dello Stato richiedente.

Sezione IV Protezione dei dati e clausola di non incidenza

Art. 10 Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo se necessario per l’attuazione del presente Accordo da parte delle autorità competenti delle Parti contraenti. Il trattamento e l’elaborazione dei dati personali nel caso specifico sottostanno alla pertinente legislazione nazionale delle Parti contraenti.

Una Parte contraente non può rivelare a terzi, né rendere pubblica alcuna informazione fornita dall’altra Parte contraente ai sensi del presente Accordo senza aver dapprima consultato l’altra Parte contraente.

Si applicano inoltre i seguenti principi:

  1. i dati personali devono essere trattati lealmente e lecitamente;
  2. i dati personali devono essere rilevati per le specifiche, esplicite e legittime finalità dell'attuazione del presente Accordo e non devono essere successivamente trattati dall'autorità che li comunica e dall'autorità che li riceve in modo incompatibile con tali finalità;
  3. i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:(i)le generalità della persona da trasferire (p. es. cognomi, nomi, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti),(ii)il passaporto, la carta di identità o la patente di guida e altri documenti di identità o di viaggio (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio),(iii)gli scali o gli itinerari,(iv)altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente Accordo;
  4. i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;
  5. i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l'identificazione dell'interessato per e non oltre il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati rilevati o successivamente trattati;
  6. sia l'autorità che comunica i dati sia l'autorità che li riceve adottano tutti i provvedimenti del caso per rettificare, cancellare o bloccare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra Parte contraente della rettifica, della cancellazione o del blocco di tali dati;
  7. su richiesta, l’autorità che riceve i dati personali informa l’autorità che li ha comunicati del loro utilizzo e dei risultati ottenuti. A sua richiesta, ognuno deve essere informato sui dati che lo riguardano e sull’uso previsto degli stessi;
  8. i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L'eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata all’autorizzazione dell'autorità che li comunica;
  9. l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve sono tenute a registrare per scritto la trasmissione e il ricevimento dei dati. Proteggono efficacemente i dati personali trasmessi dall’accesso non autorizzato, dalle modifiche abusive e dalla comunicazione non autorizzata. Il controllo del trattamento e dell’utilizzo dei dati è assicurato dalle autorità designate a tal fine dalle Parti contraenti in virtù delle rispettive legislazioni nazionali.

Art. 11 Clausola di non incidenza

Il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale, compresi gli accordi e le convenzioni internazionali di cui sono parte, in particolare:

  1. la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948;
  2. il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 19663;
  3. la Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 1951 e il relativo Protocollo del 1967;
  4. la Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti del 19844;
  5. la Convenzione sull’aviazione civile internazionale del 19445.

Nessuna disposizione del presente accordo osta al rimpatrio di una persona secondo altre disposizioni formali o informali.

Sezione V Attuazione e applicazione

Art. 12 Cooperazione in vista dell’attuazione

Le autorità competenti delle Parti contraenti si prestano reciproca assistenza ai fini dell'applicazione e dell'interpretazione del presente accordo.

Ciascuna Parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione di esperti delle due Parti contraenti al fine di chiarire qualsiasi questione riguardante l'attuazione del presente Accordo.

Le Parti contraenti risolvono per via diplomatica le difficoltà riguardanti l’esecuzione del presente Accordo.

Art. 13 Disposizioni d’esecuzione

Al momento della firma del presente Accordo, le Parti contraenti si notificano mutuamente, per via diplomatica, le autorità competenti per l’esecuzione del presente Accordo, indicando i contatti e i valichi di confine ufficiali.

Le Parti contraenti si notificano mutuamente, senza indugio per via diplomatica, qualsiasi cambiamento riguardante le proprie autorità competenti per l’esecuzione del presente Accordo, compresi i contatti e i valichi di confine ufficiali di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Le Parti contraenti comunicano tra loro in inglese.

Sezione VI Disposizioni finali

Art. 14 Modifiche dell’Accordo

Le disposizioni del presente Accordo possono essere modificate di comune accordo dalle Parti contraenti. Le modifiche vanno redatte sotto forma di protocolli separati, che sono parte integrante del presente Accordo ed entrano in vigore conformemente alla procedura stabilita nell’articolo 15 paragrafo 1 del presente Accordo.

Art. 15 Entrata in vigore, durata e denuncia

Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell’ultima notifica scritta con cui le Parti contraenti si confermano per via diplomatica l’avvenuto espletamento delle suddette procedure.

Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata.

Ciascuna Parte contraente può, dandone notifica ufficiale all’altra Parte contraente, sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l’applicazione del presente Accordo per motivi di sicurezza, ordine pubblico, salute pubblica o altri motivi gravi. La sospensione entra in vigore il secondo giorno successivo al ricevimento della suddetta notifica.

Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo dandone notifica ufficiale all’altra Parte contraente. Il presente Accordo cessa di applicarsi sei (6) mesi dopo la notifica.

Art. 16 Allegati

Gli allegati da 1 a 5 costituiscono parte integrante del presente Accordo. Fatto a Gaborone, il 2 luglio 2019, in duplice esemplare nelle lingue francese e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Helene Budliger Artieda

Per il Governo
della Repubblica del Botswana:

Unity Dow

Allegato 1

Lista comune dei documenti la cui presentazione è considerata prova di cittadinanza

(art. 3 par. 1 e 6 par. 1)

  1. passaporti di qualsiasi tipo (ordinari/nazionali, diplomatici, ufficiali, di servizio, speciali);
  2. lasciapassare rilasciati dallo Stato richiesto;
  3. carte d’identità di qualsiasi tipo (anche temporanee e provvisorie), ad eccezione dei documenti d’identità per marittimi;
  4. certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali da cui risulti la cittadinanza; e
  5. conferma dell'identità risultante da ricerche effettuate nel Sistema d'informazione Visti o nel Sistema d’informazione sulla migrazione e sulla cittadinanza.

Allegato 2

Lista comune dei documenti la cui presentazione è considerata prova prima facie di cittadinanza

(art. 3 par. 1 e 6 par. 2)

  1. fotocopie di qualsiasi documento di cui all'allegato 1 del presente Accordo;
  2. patente di guida o relativa fotocopia;
  3. atto di nascita o relativa fotocopia;
  4. tessera aziendale o relativa fotocopia;
  5. libretti di servizio o carte d’identità militari;
  6. registri navali, licenze di skipper e documenti d’identità per marittimi;
  7. dichiarazioni documentate di testimoni;
  8. dichiarazioni documentate rese dall’interessato e documenti attestanti la lingua da questi parlata, anche in base ai risultati di un test ufficiale;
  9. qualsiasi altro documento che possa permettere di stabilire la cittadinanza dell’interessato, compresi i documenti con fotografie rilasciati dalle autorità in sostituzione del passaporto;
  10. informazioni precise fornite dalle autorità ufficiali e confermate dall'altra parte;
  11. impronte digitali;
  12. conferma dell’identità risultante da ricerche effettuate nei sistemi automatizzati d’informazione;
  13. analisi del DNA per provare la filiazione, se del caso.

Allegato 3

(art. 6 par. 3)

[Emblema della Repubblica del Botswana]

(Designazione dell’autorità richiedente)

(Luogo e data)

Riferimento:

Destinatario:

(Designazione dell’autorità richiedente)

  1. Richiesta d’interrogatorio (art. 6 par. 3)

Domanda di riammissione
conformemente all’articolo 3 dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Botswana sulla riammissione di persone in situazione irregolare

A. Dati personali

1. Cognome e nome per esteso (sottolineare il cognome):

Fotografia

2. Cognome da nubile/celibe:

3. Data e luogo di nascita:

4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):

5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

6. Cittadinanza e lingua:

7. Stato civile:

◻ coniugato/a ◻ celibe/nubile ◻ divorziato/a ◻ vedovo/a

Per le persone coniugate, nome del coniuge:

Nome ed età di eventuali figli:

8. Ultimo indirizzo nello Stato richiesto, se noto:

B. Dati personali dell’eventuale coniuge

1. Cognome e nome per esteso (sottolineare il cognome):

2. Nome da nubile/celibe:

3. Data e luogo di nascita:

4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):

5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

6. Cittadinanza e lingua:

C. Dati personali di eventuali figli

1. Cognome e nome per esteso (sottolineare il cognome):

2. Data e luogo di nascita:

3. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):

4. Cittadinanza e lingua:

D. Indicazioni particolari sulla persona da trasferire

1. Condizioni di salute

(p. es. eventuale riferimento a cure mediche speciali nell’interesse della persona da trasferire o per motivi di salute pubblica; denominazione latina di eventuali malattie contagiose):

2. Indicare se si tratta di un soggetto particolarmente pericoloso

(p. es. persona sospettata di reati gravi, comportamento aggressivo):

E. Mezzi di prova allegati

1.

(n. passaporto)

(data e luogo di rilascio)

(autorità di rilascio)

(data di scadenza)

2.

(n. carta d’identità)

(data e luogo di rilascio)

(autorità di rilascio)

(data di scadenza)

3.

(n. patente di guida)

(data e luogo di rilascio)

(autorità di rilascio)

(data di scadenza)

4.

(n. altro documento ufficiale)

(data e luogo di rilascio)

(autorità di rilascio)

(data di scadenza)

F. Osservazioni

(Firma) (Timbro)

Allegato 4

Documento di viaggio della Svizzera per la riammissione

(art. 3 par. 2)

Allegato 5

Documento di viaggio del Botswana per la riammissione

(art. 3 par. 2)