Lexipedia

0.142.112.142.1

Accordo
tra il Governo della Confederazione Svizzera e
il Governo della Repubblica di Bulgaria sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale2

RU 1994 1904

Traduzione1

Concluso il 18 luglio 1994
Entrato in vigore il 1° settembre 1994

(Stato 29 novembre 2003)

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica di Bulgaria,

dappresso le Parti contraenti,

nell’intento di facilitare la circolazione fra i due Stati di persone titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale, rilasciato dal Dipartimento federale degli affari esteri, dappresso Dipartimento, e dal Ministero degli affari esteri della Repubblica di Bulgaria, dappresso Ministero,

e allo scopo di rafforzare una collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I cittadini di ciascuno Stato, titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido, rilasciato dal Ministero e dal Dipartimento, che si recano in missione ufficiale nell’altro Stato in veste di membri di una rappresentanza diplomatica o consolare o di collaboratori di un’organizzazione internazionale, sono dispensati dall’obbligo del visto per tutta la durata delle loro funzioni.

L’invio in missione e la funzione di tali cittadini devono essere annunciati anticipatamente per via diplomatica all’altro Stato, che rilascerà loro una carta di legittimazione. La presente disposizione si estende anche ai familiari che vivono nella stessa economia domestica, a condizione che siano titolari di un passaporto ufficiale o ordinario valido.

Art. 2

I cittadini della Repubblica di Bulgaria titolari di un passaporto bulgaro diplomatico, di servizio o speciale valido, rilasciato dal Ministero, che non sono membri di una rappresentanza diplomatica o consolare della Repubblica di Bulgaria, né rappresentanti bulgari presso un’organizzazione internazionale in Svizzera sono dispensati dall’obbligo del visto per entrare in Svizzera, soggiornarvi fino a 90 (novanta) giorni o per uscirne, qualora essi non vi esercitino un’attività lucrativa indipendente o salariata.

Art. 3

I cittadini svizzeri titolari di un passaporto svizzero diplomatico, di servizio o speciale valido, rilasciato dal Dipartimento, che non sono membri di una rappresentanza diplomatica o consolare della Svizzera, né rappresentanti svizzeri presso un’organizzazione internazionale nella Repubblica di Bulgaria sono dispensati dall’obbligo del visto per entrare in Bulgaria, soggiornarvi fino a 90 (novanta) giorni o per uscirne, qualora essi non vi esercitino un’attività lucrativa indipendente o salariata.

Art. 4

Indipendentemente dal genere del loro passaporto, i cittadini dei due Stati domiciliati stabilmente nell’altro Stato possono ritornarvi senza visto alcuno sempreché siano in possesso di un’autorizzazione di residenza valida.

Art. 5

In caso d’introduzione di un nuovo passaporto, le due Parti contraenti ne informano l’altra Parte per via diplomatica, se possibile 30 (trenta) giorni prima, e gliene forniscono uno specimen.

Art. 6

Il presente Accordo non esonera i cittadini di uno dei due Stati dall’obbligo di conformarsi alle leggi e ad altre prescrizioni vigenti relative all’entrata e al soggiorno degli stranieri nel territorio dell’altro Stato.

Art. 7

Le competenti autorità delle due Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno sul proprio territorio ai cittadini dell’altro Stato che potessero mettere in pericolo l’ordine, la sicurezza o la salute pubblica, o la cui presenza nel Paese fosse illegale.

Art. 8

Le due Parti contraenti si impegnano a risolvere di comune intesa le questioni derivanti dall’applicazione del presente Accordo. Esse si informano reciprocamente ed a scadenze regolari sulle prescrizioni che disciplinano l’entrata di cittadini di Stati terzi nel loro territorio.

Art. 9

Ciascuna Parte contraente può, per ragioni di sicurezza, salute o ordine pubblici, sospendere provvisoriamente, totalmente o in parte, l’applicazione di disposizioni del presente Accordo. La sospensione e la rimessa in vigore delle disposizioni sono notificate immediatamente all’altra Parte contraente per via diplomatica. Dette disposizioni divengono effettive all’atto della ricezione del parere richiesto.

Art. 10

Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein ed ai suoi cittadini.

Art. 11

Il presente Accordo entrerà in vigore 30 (trenta) giorni dopo la firma, ma non prima dell’entrata in vigore dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bulgaria concernente la riaccettazione di persone senza dimora autorizzata 3 .

Il presente Accordo è di durata indeterminata. Può essere denunciato in qualsiasi momento mediante preavviso di tre mesi. La denuncia deve essere notificata all’altra Parte contraente per via diplomatica.

Fatto a Sofia, il 18 luglio 1994, in due esemplari conformi, ciascuno in lingua bulgara e in lingua francese, entrambi i testi facenti parimenti fede.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

Arnold Hugentobler

Per il Governo
della Repubblica di Bulgaria:

Stanislav Daskalov

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Bulgaria sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale2 | Lexipedia | Lexipedia