(art. 7 par. 2 dell’Accordo)
La domanda di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo presentata in virtù dell’articolo 5 dell’Accordo deve contenere segnatamente le informazioni seguenti:
- dati concernenti l’identità e la cittadinanza della persona in questione (nomi e cognomi, data e luogo di nascita);
- elementi relativi ai documenti di cui all’articolo 4 del presente Protocollo che permettano di comprovare o constatare l’entrata o il soggiorno della persona in questione sul territorio della Parte contraente richiesta.
La domanda di riammissione è trasmessa direttamente alle autorità competenti generalmente per telecopia.
La Parte contraente richiesta risponde alla domanda quanto prima, ma al più tardi entro ventiquattro ore dalla ricezione della domanda. Questo termine può essere prolungato fino a sette giorni in mancanza di alcuni dei documenti menzionati all’articolo 4 paragrafo 1 del presente Protocollo.
La persona oggetto della domanda di riammissione è riammessa soltanto dopo l’accettazione della domanda da parte della Parte contraente richiesta.
Se la domanda di riammissione si basa sul fatto che lo straniero proveniente dallo Stato richiesto è munito di documenti falsi, questi ultimi devono essere trasmessi dallo Stato richiedente se è stata accettata la riammissione.
Se la persona in procinto di essere riammessa necessita di assistenza medica, la Parte contraente richiedente fornisce, se è nell’interesse di tale persona, una descrizione del suo stato di salute, includendo copia dei certificati medici corrispondenti e informazioni sulle cure speciali necessarie, quali assistenza, supervisione o trasporto in ambulanza.