Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:
- «Parti contraenti»: la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca;
- «cittadino di Paese terzo»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella della Svizzera o della Danimarca;
- «apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza;
- «permesso di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dalla Svizzera o dalla Danimarca, che autorizza una persona a soggiornare sul loro territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno;
- «visto»: autorizzazione rilasciata o decisione adottata dalla Svizzera o dalla Danimarca per consentire l’entrata o il transito nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale;
- «Stato richiedente»: lo Stato (Svizzera o Danimarca) che presenta domanda di riammissione secondo l’articolo 5 oppure domanda di transito secondo l’articolo 11 del presente Accordo;
- «Stato richiesto»: lo Stato (Svizzera o Danimarca) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 5, oppure una domanda di transito secondo l’articolo 11 del presente Accordo;
- «autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale della Svizzera o della Danimarca incaricata dell’attuazione del presente Accordo secondo l’articolo 16.