Per le persone che entrano nel territorio della Svizzera dopo aver transitato dal territorio di uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni sull’abolizione dei controlli alle frontiere interne e delle restrizioni di movimento delle persone, conformemente all’Acquis di Schengen, i 90 giorni decorrono dal giorno dell’attraversamento della frontiera esterna che delimita l’area formata dai predetti Stati.
Ciascuna Parte autorizza i cittadini dell’altra, titolari di un passaporto diplomatico o speciale/di servizio valido, a entrare nel proprio territorio senza visto d’entrata alle condizioni seguenti:
- gli Emirati Arabi Uniti autorizzano i cittadini svizzeri titolari di un passaporto diplomatico o speciale/di servizio a soggiornare nel proprio territorio per un periodo di al massimo 90 giorni nell’arco di 180 giorni;
- la Svizzera autorizza i cittadini degli Emirati Arabi Uniti titolari di un passaporto diplomatico o speciale/di servizio a soggiornare nel proprio territorio per un periodo di al massimo 90 giorni nell’arco di 180 giorni.
I cittadini di ciascuna Parte, titolari di un passaporto diplomatico o speciale/di servizio valido, sono autorizzati a svolgere un’attività lucrativa o a intraprendere una professione liberale o degli studi nello Stato dell’altra Parte purché osservino le regole e discipline applicabili a tali attività in ambo gli Stati.