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0.142.114.187

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica di Ungheria
relativo allo scambio di tirocinanti

RU 1996 1233

Traduzione1

Concluso il 22 settembre 1995
Entrato in vigore mediante scambio di note il 9 febbraio 1996

(Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Ungheria

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il presente Accordo disciplina lo scambio di cittadini svizzeri e ungheresi di ambo i sessi che assumono per un tempo limitato nell’altro Paese un impiego nella professione appresa allo scopo di perfezionare le proprie conoscenze professionali e linguistiche (dappresso: «tirocinanti»).

L’impiego può essere assunto in tutte le professioni, salvo in quelle legalmente limitate per gli stranieri. Qualora l’esercizio nella professione fosse subordinato ad un’autorizzazione, l’interessato dovrà prima chiedere detta autorizzazione.

Art. 2

I tirocinanti devono avere compiuto almeno 18 anni di età e non devono di norma aver superato i 30 anni di età; essi devono aver acquisito una qualificazione professionale.

Art. 3

L’autorizzazione per tirocinanti è accordata, di norma, per una durata di 12 mesi. Può essere prorogata di 6 mesi al massimo; i contratti di lavoro devono essere conclusi per una durata determinata, in osservanza del limite stabilito qui innanzi.

La necessaria autorizzazione è rilasciata dal Paese di accoglienza conformemente alle disposizioni in vigore circa l’ingresso e l’uscita, il soggiorno e l’esercizio di un’attività lucrativa da parte degli stranieri.

Gli interessati devono inoltrare la domanda, corredata di tutte le indicazioni necessarie, all’autorità del Paese di origine incaricata dell’applicazione del presente Accordo (cfr. art. 9). Dopo esame, questa autorità trasmetterà la domanda il più rapidamente possibile all’autorità del Paese di accoglienza.

Tali autorità si occuperanno del disbrigo gratuito di tutte le formalità attinenti all’autorizzazione per tirocinanti; per contro, sono messe a carico le tasse e gli emolumenti usuali riscossi per l’entrata e il soggiorno.

Art. 4

Le autorizzazioni per tirocinanti sono accordate nel limite del contingente di cui all’articolo 7 paragrafo 1 indipendentemente dalla situazione dei mercato del lavoro nel Paese di accoglienza.

Art. 5

I tirocinanti non possono svolgere un’attività lucrativa né essere ammessi ad un lavoro diversi da quelli indicati nell’autorizzazione. L’autorità competente può, in casi debitamente giustificati, autorizzare un cambiamento di lavoro.

Art. 6

I tirocinanti fruiscono, in materia di alloggio, condizioni di lavoro e salario, degli stessi diritti e doveri concessi ai lavoratori del Paese di accoglienza. L’imposta sul salario è retta dalla legislazione fiscale del Paese di accoglienza.

Le condizioni di impiego convenute con il datore di lavoro devono essere conformi alla legislazione in materia di lavoro e di assicurazioni sociali del Paese di accoglienza. Oltre alle condizioni generali di impiego, il contratto di lavoro stipula segnatamente:

  1. il pagamento del salario secondo le tariffe fissate dai contratti collettivi di lavoro o, in assenza di tali contratti, secondo i salari in uso nella regione e nella professione; il salario deve corrispondere al lavoro fornito e consentire al tirocinante di provvedere alle proprie necessità;
  2. l’assicurazione contro i rischi di malattia, infortuni, invalidità e decesso;
  3. il pagamento delle spese di viaggio e di alloggio dei tirocinante.

Art. 7

Ciascun Paese può ammettere 100 tirocinanti per anno civile.

Il contingente può essere interamente utilizzato, indipendentemente dal numero dei tirocinanti che risiedono sul territorio del Paese di accoglienza in virtù del presente Accordo. Qualora uno Stato non esaurisce il proprio contingente, l’altro Stato non può prevalersene per ridurre il contingente convenuto. Il saldo non utilizzato non può essere riportato sull’anno successivo. Una proroga della durata del tirocinio in virtù dell’articolo 3 non è considerata come una nuova ammissione.

Le Parti all’Accordo possono convenire mediante scambio di note, entro il 1° luglio dell’anno in corso, di modificare il contingente per l’anno successivo.

Art. 8

Le persone che desiderano assumere un impiego di tirocinante dovranno, di norma, cercare di propria iniziativa un impiego nell’altro Paese. Le autorità incaricate dell’applicazione del presente Accordo (vedi art. 9) possono con misure adeguate assistere i tirocinanti nella ricerca di un posto di lavoro.

Art. 9

Le autorità competenti per il presente Accordo sono:

  1. per il Consiglio federale svizzero, il Dipartimento federale dell’economia pubblica2;
  2. per la Repubblica di Ungheria, il Ministero del lavoro.

Le autorità incaricate dell’applicazione del presente Accordo sono:

  1. per il Dipartimento federale dell’economia pubblica3, l’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro4 a Berna;
  2. per il Ministero del lavoro della Repubblica di Ungheria, l’Istituto nazionale del lavoro.

Art. 10

Il presente Accordo entra in vigore non appena le Parti contraenti si saranno notificate l’adempimento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Il presente Accordo ha validità illimitata e può essere denunziato per scritto su richiesta di una delle Parti, mediante preavviso di sei mesi, per il 1° gennaio.

In caso di denunzia le autorizzazioni accordate in virtù del presente Accordo rimangono valide per la durata per la quale sono state rilasciate. Fatto a Berna, il 22 settembre 1995, in due esemplari nelle lingue tedesca e ungherese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica di Ungheria:

Jean-Pascal Delamuraz

Magda Kovács Kósa