Tra la Svizzera e il Dominio dell’India regnerà pace perpetua ed amicizia inalterabile.
0.142.114.231
Trattato di Amicizia e di Domicilio tra la Confederazione Svizzera e Sua Maestà il Re dei Regno Unito di Gran Bretagna, dell’Irlanda e dei Dominî Britannici d’oltre mare, in nome dei Dominio dell’India Conchiuso il 14 agosto 1948 Approvato dall’Assemblea federale il 22 dicembre 1948 Istrumenti di ratificazione scambiati il 5 maggio 1949 Entrato in vigore il 5 maggio 1949
RU 1949 I 435; FF 1948III 200 ediz. ted. 199 ediz. franc.
Traduzione
(Stato 5 maggio 1949)
Il Consiglio federale svizzero
e
Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna, dell’Irlanda e dei Domini Britannici d’oltre mare, per e in nome del Dominio dell’India,
animati dal desiderio di rafforzare i vincoli di pace e di amicizia che sono sempre esistiti tra i due Stati e di sviluppare le loro relazioni pacifiche ed amichevoli,
hanno convenuto di conchiudere il presente Trattato, e hanno a questo scopo nominati quali loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
Art. 1
Art. 21
Ciascuna delle Parti Contraenti può nominare agenti diplomatici, consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari che risiederanno nelle città, nei porti ed altre località, in cui sono ammessi a risiedere gli agenti del medesimo grado di terzi Stati, oppure in qualsiasi altro luogo che sia stato convenuto. I consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari riceveranno l’exequatur o un’altra autorizzazione valida per l’esercizio delle loro funzioni. t permesso al governo che ha concesso l’exequatur o un’autorizzazione analoga di ritirarli, qualora lo giudichi necessario. Se esso fa uso di questa facoltà, deve indicare, in tutti i casi in cui sia possibile, i motivi del ritiro. I rappresentanti sopra indicati godono con riserva della reciprocità, di tutti i diritti, privilegi, esenzioni ed immunità che sono concessi ai rappresentanti di grado corrispondente di qualsiasi altro Stato.
Art. 3
I cittadini di ciascuna Parte Contraente hanno, sul territorio dell’altra e riservate le leggi e i regolamenti che vi sono in vigore, il diritto di domicilio e di dimora, di entrata, di uscita e di libera circolazione.
Art. 4
I cittadini di ciascuna Parte Contraente, i quali risiedono sul territorio dell’altra Parte, sono trattati sotto ogni aspetto, per quanto concerne l’esercizio dei loro mestieri e delle loro professioni, l’esercizio e lo sviluppo delle loro imprese commerciali ed industriali, il traffico e il commercio leciti, alla stessa stregua che i cittadini della nazione più favorita, a condizione che si conformino alle leggi e ai regolamenti in vigore. Essi non devono pagare e sopportare imposte, tasse od oneri di qualsiasi natura, diversi o superiori a quelli pagati dai cittadini della nazione più favorita 2 .
Art. 5
In nessun caso una delle Parti Contraenti domanda per i propri cittadini, i quali esercitano un mestiere o una professione oppure un’impresa commerciale od industriale di qualsiasi natura, o si occupano di traffici e di commerci leciti, diritti più estesi di quelli che essa concede ai cittadini dell’altra, che svolgano una attività affine.
Art. 6
Le Parti Contraenti s’impegnano a prevedere per i cittadini e per le merci dell’altra Parte un trattamento eguale a quello che è previsto per i cittadini e per le merci della nazione più favorita, in tutto quanto concerne i viaggiatori di commercio, l’importazione, l’esportazione, e il transito delle merci. Sono esclusi i privilegi attualmente concessi o che potrebbero esserlo in avvenire per facilitare il traffico di confine con i paesi limitrofi, come pure i privilegi che potrebbero risultare da un’Unione doganale esistente o che una Parte dovesse concludere in avvenire.
Art. 7
Le Parti Contraenti converranno, non appena possibile, la conclusione di un Trattato o di Trattati di domicilio e di commercio più completi, i quali contengano tra altro disposizioni concernenti gli articoli 3, 4, 5 e 6. Con riserva delle disposizioni di siffatti Trattati, il presente Trattato resterà in vigore, per quanto concerne gli articoli 3, 4, 5 e 6, durante un periodo di 6 mesi dopo che una Parte abbia notificato all’altra la sua intenzione di porre fine all’applicazione degli articoli di cui si tratta.
Art. 8
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l’interpretazione o l’applicazione del presente Trattato, come pure di uno o di parecchi suoi articoli, sarà in primo luogo regolata mediante trattative, e, nel caso in cui non si giungesse ad un accordo dopo sei mesi di trattative, mediante arbitrato; la procedura dell’arbitrato stesso sarà prevista ulteriormente in una convenzione generale o speciale tra le Parti Contraenti.
Art. 9
Il presente Trattato sarà ratificato ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione, che avrà luogo il più presto possibile a Berna.
In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato in lingua francese ed inglese e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Nuova Dehli, in doppio esemplare, il quattordici agosto mille novecento quarant’otto.
Armin Daeniker Jawaharlal Nehru
Protocollo finale
Procedendo alla firma del Trattato di amicizia e di domicilio tra la Confederazione Svizzera e Sua Maestà il Re dei Regno Unito di Gran Bretagna, dell’Irlanda del Nord e dei Domini Britannici d’oltre mare, in nome del Dominio dell’India, i Plenipotenziari sottoscritti hanno convenuto le seguenti riserve e dichiarazioni che faranno parte integrante dei Trattato:
- Sono considerati come cittadini dell’India, nel senso del presente trattato, i sudditi degli Stati Indiani che hanno aderito o aderiranno al Dominio dell’India.
- Le disposizioni del presente Trattato, che prevedono per i cittadini e per le merci svizzere il trattamento della nazione più favorita nel Dominio dell’India, non si applicano ai favori e alle preferenze di qualsiasi natura che il Dominio dell’India prevede o potrebbe prevedere per i cittadini e per le merci della Repubblica di Birmania o dei Regno dei Nepal.
- Il controllo delle importazioni e delle esportazioni, reso necessario dalle difficoltà di cambio o da altre circostanze eccezionali, non sarà considerato contrario alla clausola della nazione più favorita, contenuta nell’articolo 6.
Il presente protocollo sarà considerato approvato e ratificato dalle Parti Contraenti, senza nessuna altra ratificazione speciale, in base allo scambio degli strumenti di ratificazione del Trattato, del quale fa parte integrante.
Fatto a Nuova Dehli, in doppio esemplare, il quattordici agosto mille novecento quarant’otto.
Armin Daeniker Jawaharlal Nehru