Il presente Accordo è applicabile ai cittadini di entrambi i Paesi che, desiderosi di perfezionarsi sul piano professionale e linguistico, assumono nell’altro Paese un impiego per un tempo limitato (dappresso «tirocinanti»). L’impiego può essere assunto in tutte le professioni, salvo in quelle legalmente limitate per gli stranieri. Qualora l’esercizio della professione fosse subordinato ad un’autorizzazione, l’interessato dovrà prima chiedere detta autorizzazione.
0.142.115.677
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo di S.A.S. il Principe di Monaco
relativo allo scambio di tirocinanti
Traduzione1
Concluso il 25 marzo 1996
Entrato in vigore il 25 marzo 1996
(Stato 25 marzo 1996)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo di S.A.S. il Principe di Monaco,
desiderosi di contribuire alla formazione professionale dei cittadini dei loro Stati, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
I tirocinanti sono autorizzati ad assumere un impiego alle condizioni fissate dagli articoli seguenti, senza che la situazione del mercato del lavoro nel settore professionale scelto costituisca un ostacolo al rilascio dell’autorizzazione.
Art. 3
I tirocinanti possono essere di ambo i sessi. Devono aver compiuto almeno i 18 anni di età e non devono, di norma, aver superato i 35 anni di età. L’autorizzazione per il tirocinio è rilasciata, in linea di massima, per la durata di un anno, e può essere prorogata a titolo eccezionale di sei mesi.
Art. 4
I tirocinanti non possono svolgere un’attività né essere ammessi ad un lavoro diversi da quelli indicati nell’autorizzazione. L’autorità competente può, in casi debitamente giustificati, autorizzare un cambiamento di lavoro.
Art. 5
Il numero dei tirocinanti ammessi da ciascun Paese non può superare 20 unità all’anno. Domande supplementari saranno tuttavia esaminate favorevolmente qualora lo consenta la situazione del mercato dei lavoro nel settore in questione. Questo contingente è valevole per un anno civile e può essere modificato di comune intesa tra le Parti entro il 1° dicembre per l’anno civile seguente. Qualora i tirocinanti di uno dei due Paesi non esaurissero il contingente previsto nel corso di un anno civile, ciò non giustifica la riduzione del contingente da parte dell’altro Paese, né il riporto sull’anno successivo del saldo non utilizzato.
Art. 6
I datori di lavoro che desiderino impiegare un tirocinante si impegnano a rimunerarlo conformemente alle disposizioni regolamentari in vigore o ai contratti collettivi di lavoro o, in assenza di tali contratti, secondo i salari in uso nella regione e nella professione.
Art. 7
La domanda dovrà essere corredata di tutte le indicazioni necessarie per il suo esame, in particolare delle indicazioni sull’azienda nella quale il tirocinante sarà impiegato. L’autorità esamina le domande e ne verifica la conformità con le disposizioni del presente Accordo, per poi trasmettere direttamente quelle accettate all’autorità dell’altro Paese.
I cittadini dei due Paesi desiderosi di beneficiare delle disposizioni del presente Accordo inoltrano la domanda all’autorità competente nel loro Paese di origine, ossia:
- per la Svizzera: l’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e dei lavoro2 a Berna;
- per il Principato di Monaco: le Service de l’emploi.
Art. 8
Le autorità competenti dei due Paesi di cui al precedente articolo si adopereranno per assistere i candidati tirocinanti nella ricerca di un posto di lavoro, e per trattare la domanda nel più breve tempo possibile. L’autorizzazione di tirocinante è rilasciata dal Paese di accoglienza conformemente alle disposizioni in vigore circa l’ingresso e l’uscita, il soggiorno e l’esercizio di un’attività lucrativa da parte degli stranieri. Le autorità competenti si adopereranno per appianare tutte le difficoltà attinenti all’entrata o al soggiorno di tirocinanti. Le suddette autorità provvedono al disbrigo gratuito di tutte le formalità attinenti alle autorizzazioni per tirocinanti. Gli interessati devono per contro pagare le tasse e gli emolumenti usuali riscossi per l’entrata e il soggiorno.
Art. 9
Il presente Accordo entra in vigore il giorno della sua firma per il periodo di un anno. Sarà in seguito prorogato tacitamente ogni anno, salvo denunzia di una delle due Parti innanzi il 1° luglio per l’anno civile successivo. In caso di denunzia, le autorizzazioni concesse in virtù del presente Accordo rimangono valide per la durata per la quale sono state rilasciate. Fatto a Berna il 25 marzo 1996 in doppio esemplare.
Per il | Per il Governo |
Consiglio federale svizzero: | di S.A.S. il Principe di Monaco: |
Jean-Luc Nordmann | Bernard Fautrier |