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0.142.116.637

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Romania relativo
allo scambio di tirocinanti

RU 2004 571

Traduzione1

Concluso il 25 novembre 1999

Entrato in vigore con scambio di note il 25 luglio 2000

(Stato 25 luglio 2000)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Romania

(detti in seguito Parti contraenti),

animati dalla volontà politica di rafforzare i tradizionali rispettivi vincoli di fiducia e di amicizia e animati dal desiderio di sviluppare le basi contrattuali delle reciproche relazioni,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il presente Accordo disciplina lo scambio di cittadini svizzeri e rumeni di ambo i sessi che assumono per un tempo limitato nell’altro Paese un impiego nella professione appresa, allo scopo di perfezionare le proprie conoscenze professionali e linguistiche (detti in seguito «tirocinanti»).

Le autorizzazioni sulla base del presente Accordo sono rilasciate nel quadro delle norme giuridiche nazionali e bilaterali vigenti delle Parti contraenti per quanto concerne l’entrata e la partenza, il soggiorno e l’impiego di cittadini stranieri. L’Accordo non porta pregiudizio alle altre categorie di soggiorno di cittadini di una Parte contraente sul territorio dell’altra.

L’impiego può essere assunto in tutte le professioni, salvo in quelle legalmente limitate per i cittadini stranieri. Qualora l’esercizio della professione fosse subordinato a un’autorizzazione speciale, l’interessato dovrà inoltre procurarsi detta autorizzazione.

Art. 2

I tirocinanti devono aver compiuto almeno i 18 anni di età e non devono di norma aver superato i 35 anni di età. Essi devono aver acquisito una qualificazione professionale dopo una formazione di almeno due anni.

Art. 3

L’autorizzazione per tirocinanti è accordata, di norma, per una durata fino a 12 mesi. Può essere prorogata di sei mesi al massimo; i contratti di lavoro devono essere conclusi per una durata determinata, in osservanza del limite stabilito qui innanzi.

Gli interessati devono inoltrare la domanda, corredata di tutte le indicazioni necessarie, all’autorità del Paese di origine incaricata dell’applicazione del presente Accordo (cfr. art. 9). Previo esame, questa autorità trasmette la domanda il più rapidamente possibile alla competente autorità dell’altra Parte contraente.

Ambedue le Parti contraenti garantiscono il disbrigo gratuito di tutte le formalità attinenti alle autorizzazioni per tirocinanti. Gli interessati devono per contro pagare le tasse e gli emolumenti usuali riscossi per l’entrata e il soggiorno.

Art. 4

Le autorizzazioni per tirocinanti sono accordate nel limite del contingente di cui all’articolo 7 capoverso 1 indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro nel Paese di accoglienza.

Art. 5

I tirocinanti non possono svolgere un’attività lucrativa né essere ammessi ad un lavoro diversi da quelli indicati nell’autorizzazione. L’autorità competente può, in casi debitamente giustificati, autorizzare un cambiamento di lavoro.

Art. 6

Per quanto concerne i diritti, i doveri e i provvedimenti cautelari dettati dalla legge, i tirocinanti fruiscono del medesimo trattamento concesso ai lavoratori del Paese di accoglienza, segnatamente in materia di alloggio, condizioni di lavoro e salario. Tali condizioni sono sancite dal diritto del lavoro vigente. L’imposta sul salario è retta dalle vigenti disposizioni nazionali e bilaterali delle Parti contraenti, tenuto conto in particolare della Convenzione intesa a evitare la doppia imposizione.

L’autorizzazione per tirocinanti è accordata solo qualora le condizioni di impiego convenute con il datore di lavoro siano conformi alla legislazione in materia di lavoro e di assicurazioni sociali del Paese di accoglienza. Oltre alle condizioni generali di impiego, il contratto di lavoro stipula segnatamente:

  1. il pagamento del salario secondo le tariffe fissate dai contratti collettivi di lavoro o, in assenza di tali contratti, secondo i salari in uso nella regione e nella professione nel Paese di accoglienza. Il salario deve corrispondere al lavoro fornito e consentire al tirocinante di provvedere alle proprie necessità;
  2. l’assicurazione contro i rischi di malattia, infortunio, invalidità e decesso;
  3. il pagamento delle spese di viaggio e di alloggio nonché il versamento di un eventuale anticipo sullo stipendio a tal fine.

Art. 7

Il numero dei tirocinanti ammesso da ciascun Paese non può superare 150 unità per anno civile.

Il contingente può essere interamente utilizzato, indipendentemente dal numero dei tirocinanti che già risiedono sul territorio del Paese di accoglienza in virtù del presente Accordo.

Qualora una Parte contraente non utilizzasse il contingente di cui al capoverso 1, l’altra Parte non può prevalersene per ridurre il contingente convenuto.

Il saldo non utilizzato non può essere riportato sull’anno successivo.

Una proroga della durata del tirocinio in virtù dell’articolo 3 non è considerata una nuova ammissione.

Entro il 1° luglio di ogni anno, le Parti contraenti possono convenire mediante scambio di note di modificare il contingente per l’anno successivo.

Art. 8

Le persone che desiderano assumere un impiego di tirocinante devono in primo luogo cercare di propria iniziativa un impiego nell’altro Paese.

Le autorità competenti (cfr. art. 9) possono, con misure adeguate, favorire il collocamento dei tirocinanti.

Art. 9

2.2. Le autorità di cui nel presente articolo concordano le misure d’applicazione necessarie. 2.3. Le autorità incaricate dell’applicazione del presente Accordo in virtù del presente articolo si comunicano a vicenda, il più rapidamente possibile, tutte le informazioni necessarie e i provvedimenti attuati in vista dell’applicazione dell’Accordo nonché le modifiche della rispettiva legislazione nazionale se tali modifiche concernono l’applicazione dell’Accordo.

Le autorità competenti per il presente Accordo sono:

  1. per il Consiglio federale svizzero, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP);
  2. per il Governo della Romania, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2.1. Le autorità incaricate dell’applicazione del presente Accordo sono:

  1. per il Dipartimento federale di giustizia e polizia, l’Ufficio federale degli stranieri (UFDS)2 a Berna;
  2. il Ministero del lavoro e della previdenza sociale della Romania.

Art. 10

Il presente Accordo entra in vigore non appena le Parti si saranno notificate l’avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti interni.

Le questioni relative all’applicazione dell’Accordo sono chiarite, all’occorrenza, mediante colloqui bilaterali.

Le modifiche all’Accordo sono apportate per scambio di note mediante una procedura analoga a quella descritta al capoverso 1 del presente articolo.

Il presente Accordo ha validità illimitata. Può essere denunciato per scritto su richiesta di una delle Parti. La denuncia va notificata con preavviso di sei mesi e ha effetto il 1° gennaio dell’anno successivo alla notifica.

In caso di denuncia del presente Accordo le autorizzazioni accordate in virtù dello stesso rimangono valide per la durata per la quale sono state rilasciate. Firmato a Berna, il 25 novembre 1999, in due originali nelle lingue tedesca e rumena, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo della Romania:

Peter Huber

Radu Boroianu