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0.142.392

Accordo
sulla concessione del transito di cittadini jugoslavi
obbligati a partire

RU 2004 667

Testo originale

Concluso a Berlino il 21 marzo 2000

Entrato in vigore per la Svizzera il 20 aprile 2000

(Stato 20 aprile 2000)

Il Governo della Repubblica d’Albania,
il Consiglio dei ministri di Bosnia e Erzegovina,
il Governo della Repubblica federale di Germania,
il Governo della Repubblica Italiana,
il Governo della Repubblica di Croazia,
il Governo federale della Repubblica d’Austria,
il Consiglio federale svizzero,
il Governo della Repubblica di Slovenia,
il Governo della Repubblica di Ungheria,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Transito a scopo di rimpatrio

Le Parti contraenti autorizzano un unico transito volontario, attraverso il proprio territorio nazionale a scopo di rimpatrio, di cittadini jugoslavi 1 soggiornanti nel territorio nazionale di una Parte contraente che non adempiono le condizioni vigenti per un’ulteriore dimora. Ciò non vale nei casi in cui uno Stato di transito ha pronunciato un divieto d’entrata nei confronti della persona interessata.

Presupposto per il transito è il possesso di un passaporto o documento sostitutivo del passaporto della Repubblica federale di Jugoslavia 2 valido giusta il diritto jugoslavo vigente in materia di passaporti. Per il rimpatrio da uno Stato di partenza attraverso il territorio nazionale di una Parte contraente verso il Kosovo si può, se del caso, rilasciare un documento nazionale sostitutivo del passaporto della Parte contraente oppure un documento internazionale sostitutivo del passaporto (lasciapassare UE). I modelli dei documenti sostitutivi del passaporto nazionale o internazionale menzionati figurano nell’allegato 1 3 del presente accordo. L’esame dell’idoneità di tali documenti di viaggio per il rimpatrio è a carico dello Stato di partenza. Nel documento di viaggio è riportata una menzione (contrassegno) sulla qualità di rimpatriato verso la Jugoslavia con una validità di tre mesi. I modelli della menzione (contrassegno) figurano nell’allegato 2 del presente accordo.

Lo Stato di partenza si impegna a riammettere la persona per cui non è garantita la prosecuzione volontaria del viaggio attraverso possibili Stati di transito oppure l’ingresso nello Stato di destinazione. In questo caso gli Stati di transito permettono un ulteriore transito. All’occorrenza, le autorità competenti dello Stato di transito in questione rilasciano un documento sostitutivo di viaggio per il ritorno nello Stato di partenza della persona interessata. I modelli di questi documenti sostitutivi di viaggio figurano nell’allegato 3 del presente accordo.

Le Parti contraenti devono fare in modo che il transito dei cittadini jugoslavi avvenga per la via più diretta possibile. Le autorità competenti dello Stato di partenza annotano nel documento di viaggio della persona interessata gli Stati previsti per il transito.

Non è necessario un visto di transito delle Parti contraenti.

Il presente accordo non tange le disposizioni della legislazione doganale delle Parti contraenti.

Gli Stati di transito possono registrare i dati personali (cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, tipo e numero del documento di viaggio) come anche luogo e orario dell’entrata e dell’uscita della persona interessata.

Art. 2 Riammissione

Per l’adempimento dell’obbligo di riammissione conformemente all’articolo 1 paragrafo 3, gli Stati di partenza registrano i dati personali (cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita), il tipo e il numero del documento di viaggio menzionato nell’articolo 1 paragrafo 2 come anche altri dati necessari all’identificazione in caso di perdita del documento di viaggio (ad es. copia del documento di viaggio, compresa fotografia).

I costi a carico di una Parte contraente per la riammissione giusta l’articolo 1 paragrafo 3 causati da trasporto, accompagnamento necessario, vitto e alloggio e altro sono assunti dallo Stato di partenza. Il rimborso dei costi avviene entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Art. 3 Protezione dei dati

Nella misura in cui per l’esecuzione del presente accordo sono registrati o trasmessi dati personali, questi ultimi possono concernere esclusivamente informazioni riguardo a:

  1. dati personali delle persone transitanti (cognome, nome, se del caso cognome precedente, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale e precedente),
  2. dati sui documenti di viaggio (tipo, numero, durata di validità, data, autorità e luogo di rilascio, ecc.),
  3. su richiesta di una Parte contraente, altri dati necessari all’identificazione della persona in questione.

Nella misura in cui in base al presente accordo vengono trasmessi dati personali in conformità al diritto nazionale, le seguenti disposizioni si applicano quale complemento, in osservanza della legislazione vigente per ciascuna Parte contraente:

  1. I dati personali comunicati al destinatario possono essere trattati soltanto allo scopo indicato e alle condizioni fissate dall’autorità mittente.
  2. Il destinatario informa l’autorità mittente, su richiesta, in merito all’utilizzazione dei dati trasmessi e dei risultati così ottenuti.
  3. I dati personali vanno trasmessi esclusivamente ai servizi competenti. Una trasmissione successiva ad altri servizi può essere fatta soltanto previa approvazione del servizio mittente.
  4. Il servizio mittente deve accertarsi dell’esattezza dei dati da trasmettere come anche della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. A questo proposito, deve essere tenuto conto dei divieti di trasmissione vigenti secondo il diritto nazionale applicabile. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, il mittente deve avvertire immediatamente il destinatario. Quest’ultimo è obbligato a procedere alla rettificazione o alla distruzione dei dati in questione.
  5. I servizi mittenti e destinatari sono obbligati a documentare la trasmissione e la ricezione di dati personali.
  6. I servizi mittenti e destinatari sono obbligati a proteggere efficacemente i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata.
  7. La persona interessata, su richiesta, deve essere informata sui suoi dati personali trasmessi e sull’utilizzazione prevista. L’obbligo d’informare non sussiste se risulta che l’interesse pubblico a non comunicare informazioni è preponderante rispetto all’interesse della persona in questione ad essere informata. Per il rimanente, il diritto della persona interessata a ricevere informazioni sui dati che la concernono personalmente si basa sul diritto nazionale della Parte contraente sul cui territorio nazionale è stata chiesta l’informazione.
  8. Nella misura in cui il diritto nazionale applicabile agli organi mittenti preveda, in merito ai dati personali trasmessi, speciali termini di cancellazione, il servizio mittente lo comunica al destinatario. Indipendentemente da questi termini, i dati personali trasmessi devono essere cancellati non appena non sono più necessari per lo scopo per cui sono stati comunicati.

Art. 4 Organi competenti

Gli organi competenti per la ricezione delle richieste, la verifica e l’esecuzione della riammissione giusta l’articolo 1 paragrafo 3 e l’articolo 2 sono per

  1. il Governo della Repubblica d’Albania
    Ministria e Rendit Publik
    Departament i Policise se Huayve
    Sheshi Skenderbej 3
    Tirana
    Tel.: +355 42 28098 (centro)
    +355 42 26801 (centralino)
    Fax: +355 42 63607
  2. il Consiglio dei ministri di Bosnia e Erzegovina
    Ministarstvo civilnih poslova i kommunikacija
    Sektor za izbjeglice
    Ulica Musala Br. 9
    Sarajevo, 71000
    Tel./fax: +387 71 442 870 e 650 068
  3. il Governo della Repubblica federale di Germania
    Grenzschutzdirektion
    Roonstrasse 13
    D-56068 Coblenza
    Tel.: +49261/399-0 (centralino)
    Fax: +49261/399-218
  4. il Governo della Repubblica Italiana
    Ministero dell’Interno
    Dipartimento della Pubblica Sicurezza
    Direzione Centrale della Polizia Stradale,
    Ferroviaria, di Frontiera e Postale
    Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera
    Via Cavour 6
    I-00184 Roma
    Tel.: +39 465 39625 o +39 06 465 39669
    Fax: +39 06 465 39993 o +39 06 465 39994
  5. il Governo della Repubblica di Croazia
    Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
    Sektor policije
    Odjel granicne policije
    Savska cesta 39
    HR-10 000 Zagabria
    Tel.: +385 1 61 22479
    Fax: +385 1 61 22836
  6. il Governo federale della Repubblica d’Austria
    Bundesministerium für Inneres
    Abteilung III/16
    Am Hof 4
    A-1014 Vienna
    Tel.: +431/53126 interno: 4621
    Fax: +431/53126 interno: 4648
  7. il Consiglio federale svizzero
    Dipartimento federale di giustizia e polizia
    Ufficio federale dei rifugiati (UFR)4
    Taubenstrasse 16, CH - 3003 Berna-Wabern
    Tel.: 0041 31 325 94 14
    Fax: 0041 31 325 91 15
  8. il Governo della Repubblica di Slovenia
    Ministrstvo za Notranje Zadeve
    Stefanova 2
    SL-1501 Lubiana
    Tel.: +386 61 217 580
    Fax: +386 61 217 450
  9. Il Governo della Repubblica di Ungheria
    Belügyminisztérium
    Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
    Budafoki út 60.
    Pf.:314
    H-1903 Budapest
    Tel.: +36 1 463 9152
    Fax: +36 1 463 9153

Gli organi competenti rispondono immediatamente alle domande sottoposte nel quadro del presente accordo, al più tardi però entro due settimane dalla ricezione.

Art. 5 Obbligo di consultazione

Le Parti contraenti si impegnano a risolvere di comune accordo i problemi che sorgono dall’applicazione del presente accordo e a trasmettersi tutte le informazioni necessarie. Ciascuna Parte contraente può, all’occorrenza, indire senza indugio
colloqui volti a risolvere i problemi sorti nell’applicazione del presente accordo.

Art. 6 Priorità degli accordi internazionali

Il presente accordo non tange gli impegni delle Parti contraenti derivanti da altri accordi internazionali.

Art. 7 Durata di validità, entrata in vigore, depositario

Il presente accordo è concluso a tempo indeterminato.

Per le Parti contraenti che hanno firmato il presente accordo e non devono adempiere altre condizioni di diritto interno, il presente accordo entra in vigore 30 giorni successivi alla firma.

Per le Parti contraenti che devono adempiere altre condizioni di diritto interno, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al giorno in cui l’ultima Parte contraente ha notificato al depositario giusta il paragrafo 5 del presente articolo che dal canto suo sono adempiute le necessarie condizioni di diritto interno.

Le Parti contraenti di cui al paragrafo 3 applicano provvisoriamente il presente accordo a contare dal trentesimo giorno dalla firma conformemente alla dichiarazione allegata. La dichiarazione in allegato è parte integrante del presente accordo.

Il Governo della Repubblica federale di Germania è depositario del presente accordo.

Art. 8 Adesione di Stati terzi

Le Parti contraenti convengono che possono aderire al presente accordo anche altri Stati.

Dopo ricezione della domanda d’adesione, il depositario avverte immediatamente per via diplomatica le altre Parti contraenti. Le Parti contraenti si esprimono sulla domanda d’adesione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del depositario.

Per lo Stato aderente, l’accordo entra in vigore 30 giorni dopo la ricezione presso il depositario dell’ultima approvazione delle altre Parti contraenti. Il depositario informa tutte le Parti contraenti riguardo all’entrata in vigore.

Art. 9 Sospensione, denuncia

Ciascuna Parte contraente può, per importanti motivi, in particolare in caso di disturbo o pericolo per la sicurezza o la salute pubbliche, dopo consultazione con le altre Parti contraenti sospendere o denunciare il presente accordo mediante notifica indirizzata al depositario.

La sospensione entra in vigore il giorno dopo la ricezione della notifica di sospensione; la denuncia il primo giorno del mese successivo alla ricezione della notifica di denuncia da parte del depositario. Fatto a Berlino, in data 21 marzo 2000 in un esemplare originale nelle lingue albanese, bosniaca, tedesca, italiana, croata, slovena e ungherese, tutti i testi facenti
parimenti fede. ( Seguono le firme )

Allegato

Dichiarazione
conformemente all’articolo 7 paragrafo 4 dell’Accordo

I Governi di Albania, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Slovenia e Ungheria dichiarano di applicare provvisoriamente il presente accordo fino all’adempimento delle necessarie condizioni di diritto interno.

0.142.392

Campo d’applicazione dell’accordo il 26 agosto 2003

Stati partecipanti

Ratifica
Firmato senza riserva
di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Austria

21 marzo

2000

F

20 aprile

2000

Germania

21 marzo

2000

F

20 aprile

2000

Italia

21 marzo

2000

F

20 aprile

2000

Svizzera

21 marzo

2000

F

20 aprile

2000