La presente Convenzione si applica agli atti pubblici che sono stati redatti sul territorio di uno Stato contraente e che devono essere prodotti sul territorio d’un altro Stato contraente.
Sono considerati atti pubblici, giusta la presente Convenzione:
- i documenti emananti da un’autorità o da un funzionario sottoposto ad una giurisdizione dello Stato, compresi quelli che emanano dal Ministero pubblico, da un cancelliere o da un usciere di giustizia;
- i documenti amministrativi;
- gli atti notarili;
- le dichiarazioni ufficiali, quali menzioni di registrazione, visti per data certa e certificati di firma, posti su un atto privato.
Tuttavia la presente Convenzione non si applica:
- ai documenti compilati da agenti diplomatici o consolari;
- ai documenti amministrativi concernenti direttamente un operazione commerciale o doganale.