Sezione 3
L’Agenzia, con i suoi beni ed averi in qualunque posto si trovino e in possesso di qualunque detentore, gode dell’immunità di giurisdizione, tranne in quanto essa vi abbia, per un caso speciale, espressamente rinunciato. Resta tuttavia inteso che tale rinuncia non può estendersi alle misure esecutive.
Sezione 4
I locali dell’Agenzia sono inviolabili. 1 suoi beni ed averi, in qualunque posto si trovino e in possesso di qualunque detentore, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da qualsiasi altra forma di coercizione esecutiva, amministrativa, giudiziaria e legislativa.
Sezione 5
Gli archivi dell’Agenzia e, in generale, tutti i documenti che possiede o conserva, sono inviolabili, qualunque sia il posto in cui si trovano.
Sezione 6
Senza essere sottoposta a controllo, regolamento, o moratoria finanziaria:
- l’Agenzia può possedere fondi, oro e divise di qualsiasi natura, nonché avere dei conti in qualsiasi moneta;
- l’Agenzia può liberamente trasferire i suoi fondi, il suo oro e le sue divise da un paese in altro, o entro il territorio di qualsiasi paese, nonché convertire in qualsiasi altra moneta ogni divisa in suo possesso.
Sezione 7
Nell’esercizio dei diritti concessile in virtù della sezione 6, l’Agenzia terrà conto di ogni comunicazione che le fosse fatta dal governo di uno Stato partecipe dei presente Accordo, per quanto ritiene di poterla adempiere senza pregiudicare i propri interessi.
Sezione 8
L’Agenzia, i suoi averi, redditi e altri beni, vanno esenti:
- da qualsiasi imposta diretta – rimanendo inteso tuttavia che l’Agenzia non domanderà l’esonero da imposte non eccedenti la rimunerazione di servizi d’utilità pubblica;
- da qualsiasi dazio e da qualsiasi divieto o limitazione d’importazione o d’esportazione, per gli oggetti importati ed esportati dall’Agenzia per il proprio uso ufficiale – rimanendo tuttavia inteso che gli articoli così importati in franchigia non saranno venduti sul territorio del paese d’importazione, eccetto ove ciò accada giusta le condizioni accettate dal governo di detto paese;
- da qualsiasi dazio e da qualsiasi divieto e limitazione d’importazione o di esportazione delle sue pubblicazioni.
Sezione 9
Gli Stati partecipi del presente Accordo, benché l’Agenzia normalmente non rivendichi l’esenzione dalle imposte indirette e dalle tasse sulle vendite comprese nei prezzi di beni mobili ed immobili, provvederanno nondimeno, allorché essa procede per il suo impiego ufficiale ad acquisti importanti i cui prezzi siano tali, a stabilire, quanto possibile, adeguati accordi amministrativi nell’intento di ottenerle l’esenzione o il rimborso di dette imposte e tasse.