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0.192.110.127.32

Accordo sui privilegi e le immunità dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare Approvato dal Consiglio direttivo il 1° luglio 1959 Approvato dall’Assemblea federale il 18 giugno 1969 Accettato dalla Svizzera con strumento depositato il 16 settembre 1969 Entrato in vigore per la Svizzera il 16 settembre 1969

RU 1970 118; FF 1969 I 121

Traduzione

(Stato 23 giugno 2025)

Considerato che il paragrafo C dell’Articolo XV dello Statuto dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare 1 (dappresso «Agenzia») dispone che la capacità giuridica, i privilegi e le immunità ivi menzionati vanno definiti in uno o più accordi da stipularsi tra l’Agenzia (all’uopo rappresentata dal Direttore generale su istruzioni del Consiglio direttivo) ed i suoi Membri;

Considerato che un’Intesa sulle relazioni tra l’Agenzia e l’Organizzazione delle Nazioni Unite già è stata raggiunta conformemente all’Articolo XVI dello Statuto;

Considerato che l’Assemblea generale della predetta Organizzazione, desiderosa d’unificare al massimo i privilegi e le immunità, conferiti all’Organizzazione stessa ed alle istituzioni ad essa vincolate, ha adottato la Convenzione su i privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, cui diversi Stati Membri dell’ONU hanno aderito;

Il Consiglio direttivo

1. ha approvato, senza peraltro vincolare i governi in esso rappresentati, il testo seguente, il quale, in genere, recepisce le disposizioni della Convenzione su i privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate; e

2. invita gli Stati Membri dell’Agenzia ad esaminare il presente Accordo affinché, se lo giudicano opportuno, abbiano ad approvarlo.

Art. I Definizioni

Sezione 1

Nel presente Accordo:

  1. Il termine «Agenzia» designa l’Agenzia internazionale dell’energia nucleare;
  2. la locuzione «beni ed averi», giusta l’Art. III, s’applica parimente ai fondi custoditi o amministrati dall’Agenzia nel quadro delle sue mansioni statutarie;
  3. la locuzione «rappresentanti dei Membri», giusta gli articoli V ed VIII, include tutti i governatori, rappresentanti, supplenti, consiglieri, periti e segretari di delegazione;
  4. la locuzione «riunioni convocate dall’Agenzia», giusta le sezioni 12, 13, 14 e 27, designa le riunioni:1.della sua Conferenza generale e del suo Consiglio direttivo,2.d’ogni conferenza internazionale, colloquio, giornata o gruppo di studio da essa indetto,3.d’ogni commissione d’uno qualsiasi dei precedenti organi;
  5. la locuzione «funzionari dell’Agenzia», giusta gli articoli VI e IX, indica il Direttore generale con tutti i componenti del personale dell’Agenzia, tranne quelli assunti sul posto e pagati ad ore.

Art. II Personalità giuridica

Sezione 2

L’Agenzia ha personalità giuridica. Essa ha la capacità: a) di contrattare, b) d’acquistare e di disporre di beni immobili e mobili, c) di stare in giudizio.

Art. III Beni, fondi e averi

Sezione 3

L’Agenzia, con i suoi beni ed averi in qualunque posto si trovino e in possesso di qualunque detentore, gode dell’immunità di giurisdizione, tranne in quanto essa vi abbia, per un caso speciale, espressamente rinunciato. Resta tuttavia inteso che tale rinuncia non può estendersi alle misure esecutive.

Sezione 4

I locali dell’Agenzia sono inviolabili. 1 suoi beni ed averi, in qualunque posto si trovino e in possesso di qualunque detentore, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da qualsiasi altra forma di coercizione esecutiva, amministrativa, giudiziaria e legislativa.

Sezione 5

Gli archivi dell’Agenzia e, in generale, tutti i documenti che possiede o conserva, sono inviolabili, qualunque sia il posto in cui si trovano.

Sezione 6

Senza essere sottoposta a controllo, regolamento, o moratoria finanziaria:

  1. l’Agenzia può possedere fondi, oro e divise di qualsiasi natura, nonché avere dei conti in qualsiasi moneta;
  2. l’Agenzia può liberamente trasferire i suoi fondi, il suo oro e le sue divise da un paese in altro, o entro il territorio di qualsiasi paese, nonché convertire in qualsiasi altra moneta ogni divisa in suo possesso.
Sezione 7

Nell’esercizio dei diritti concessile in virtù della sezione 6, l’Agenzia terrà conto di ogni comunicazione che le fosse fatta dal governo di uno Stato partecipe dei presente Accordo, per quanto ritiene di poterla adempiere senza pregiudicare i propri interessi.

Sezione 8

L’Agenzia, i suoi averi, redditi e altri beni, vanno esenti:

  1. da qualsiasi imposta diretta – rimanendo inteso tuttavia che l’Agenzia non domanderà l’esonero da imposte non eccedenti la rimunerazione di servizi d’utilità pubblica;
  2. da qualsiasi dazio e da qualsiasi divieto o limitazione d’importazione o d’esportazione, per gli oggetti importati ed esportati dall’Agenzia per il proprio uso ufficiale – rimanendo tuttavia inteso che gli articoli così importati in franchigia non saranno venduti sul territorio del paese d’importazione, eccetto ove ciò accada giusta le condizioni accettate dal governo di detto paese;
  3. da qualsiasi dazio e da qualsiasi divieto e limitazione d’importazione o di esportazione delle sue pubblicazioni.
Sezione 9

Gli Stati partecipi del presente Accordo, benché l’Agenzia normalmente non rivendichi l’esenzione dalle imposte indirette e dalle tasse sulle vendite comprese nei prezzi di beni mobili ed immobili, provvederanno nondimeno, allorché essa procede per il suo impiego ufficiale ad acquisti importanti i cui prezzi siano tali, a stabilire, quanto possibile, adeguati accordi amministrativi nell’intento di ottenerle l’esenzione o il rimborso di dette imposte e tasse.

Art. IV Agevolazioni di comunicazione

Sezione 10

L’Agenzia gode, per le sue comunicazioni ufficiali sul territorio d’uno Stato partecipe del presente Accordo, e nella misura compatibile con le convenzioni, i regolamenti e gli atti internazionali che lo legano, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dal governo di detto Stato a qualsiasi altro governo o alla sua rappresentanza diplomatica, per quanto riguarda la precedenza, le tariffe e le tasse per le poste e le telecomunicazioni, come pure le tariffe di stampa per le informazioni ai giornali e alla radio.

Sezione 11

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali dell’Agenzia non possono essere sottoposte a censura. L’Agenzia ha il diritto d’impiegare codici, nonché di spedire e ricevere la corrispondenza e le altre comunicazioni ufficiali per il tramite di corrieri o valigie sigillate, usufruenti degli stessi privilegi ed immunità, concessi ai corrieri e alle valigie diplomatiche. La presente sezione non potrà in nessun modo essere interpretata come preclusiva dell’adozione di adeguate misure di sicurezza, da definire mediante intesa tra lo Stato partecipe del presente Accordo e l’Agenzia stessa.

Art. V Rappresentanti dei Membri

Sezione 12

I rappresentanti dei Membri nelle riunioni convocate dall’Agenzia godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e il viaggio di andata ai luoghi di riunione o di ritorno da questi, delle seguenti immunità e privilegi:

  1. immunità di arresto o detenzione e di sequestro dei bagagli personali e, per quanto concerne gli atti da essi compiuti a titolo ufficiale (parole e scritti compresi), immunità da qualsiasi giurisdizione;
  2. inviolabilità di qualsiasi carta e documento;
  3. diritto di usare codici e di ricevere documenti o corrispondenza per corrieri o valigie sigillate;
  4. esenzione, per sé ed i congiunti, da qualsiasi misura restrittiva in materia d’immigrazione, da ogni modalità di registrazione degli stranieri e da qualunque obbligo di servizio nazionale nel paese visitato o attraversato nell’esercizio delle loro funzioni; e) le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea, quanto alle restrizioni monetarie o cambiarie; f) le stesse immunità e agevolazioni concesse agli agenti diplomatici di rango analogo, quanto ai loro bagagli personali.
Sezione 13

Allo scopo di garantire ai rappresentanti dei Membri dell’Agenzia, durante le riunioni da questa convocate, una completa libertà di parola e una piena indipendenza nell’adempimento delle loro funzioni, l’immunità di giurisdizione, per quanto concerne parole e scritti od atti relativi a detto adempimento, continuerà ad essere loro concessa anche quando il loro mandato fosse cessato.

Sezione 14

Per le imposte subordinate alla residenza del contribuente, i periodi durante i quali i rappresentanti dei Membri dell’Agenzia, alle riunioni da questa convocate, si troveranno sul territorio di un Membro per l’esercizio delle loro funzioni, non saranno considerati come periodi di residenza.

Sezione 15

I privilegi e le immunità sono concessi ai rappresentanti dei Membri non già a loro favore personale, bensì allo scopo di garantire l’esercizio pienamente indipendente delle loro funzioni nell’Agenzia. Conseguentemente, un Membro ha il diritto, anzi il dovere, di levare l’immunità al suo rappresentante, nei casi in cui ritenga che questa ostacoli l’azione della giustizia o possa venir levata senza compromettere lo scopo per cui era stata concessa.

Sezione 16

Le disposizioni delle sezioni 12, 13 e 14 non sono opponibili alle autorità dello Stato di cui la persona in questione è cittadina o di cui è o è stata rappresentante.

Art. VI Funzionari

Sezione 17

L’Agenzia comunica periodicamente ai governi degli Stati partecipi del presente Accordo i nomi dei funzionari cui sono applicabili le disposizioni del presente articolo e dell’articolo IX.

Sezione 18
  1. I funzionari dell’Agenzia:i)godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in qualità ufficiale (parole e scritti compresi);ii)godono, per quanto concerne gli stipendi e le gratificazioni versate dall’Agenzia, degli stessi esoneri d’imposta accordati ai funzionari dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, a parità di condizioni;iii)non sono sottoposti, unitamente ai congiunti e ai familiari a carico, alle disposizioni limitanti l’immigrazione né alle modalità di registrazione degli stranieri;iv)godono, in materia di agevolazioni cambiarie, degli stessi privilegi concessi agli agenti diplomatici di analogo rango;v)godono, nei periodi di crisi internazionale ed unitamente ai congiunti ed ai familiari a carico, delle stesse agevolazioni di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici di analogo rango;vi)godono del diritto d’importare in franchigia i loro mobili ed i loro effetti personali in occasione della loro prima entrata in funzione nel paese interessato.
  2. I funzionari dell’Agenzia con compiti d’ispezione, giusta l’articolo XII dello Statuto della medesima, o di progettazione, giusta l’articolo XI, godono, nell’esercizio delle loro funzioni e durante le trasferte ufficiali, degli altri privilegi ed immunità, elencati nell’Art. VII del presente Accordo, nei limiti in cui risultino loro necessari per lo svolgimento effettivo dei detti compiti.
Sezione 19

I funzionari dell’Agenzia vanno esenti da ogni obbligo concernente il servizio nazionale. Tuttavia l’esenzione, rispetto agli Stati di cui sono cittadini, è limitata ai funzionari nominativamente elencati, in ragione delle loro funzioni, su un elenco compilato dal Direttore generale e approvato dal predetto Stato. In caso di chiamate al servizio nazionale di altri funzionari dell’Agenzia, lo Stato interessato accorderà, su domanda della medesima, la dispensa che fosse necessaria per evitare l’interruzione d’un’attività essenziale.

Sezione 20

Oltre ai privilegi ed immunità, previsti nelle sezioni 18 e 19, il Direttore generale, ed ogni funzionario dell’Agenzia che in sua assenza lo sostituisca, gode, per quanto concerne se stesso, i suoi congiunti e figli minorenni, dei privilegi, immunità, esenzioni ed agevolazioni accordati, giusta il diritto internazionale, agli inviati diplomatici, per quanto concerne i medesimi, i loro congiunti e figli minorenni. Gli stessi privilegi e immunità, esenzioni ed agevolazioni, vanno concessi pure ai direttori generali aggiunti e ai funzionari dell’Agenzia di rango analogo.

Sezione 21

I privilegi e le immunità sono accordati ai funzionari esclusivamente nell’interesse dell’Agenzia e non già a loro personale beneficio. L’Agenzia può, anzi deve, levare l’immunità concessa a un funzionario nei casi in cui ritenga che questa ostacoli l’azione della giustizia o possa venir levata senza pregiudicare gli interessi dell’Agenzia.

Sezione 22

L’Agenzia collabora in ogni tempo con le competenti autorità degli Stati Membri onde facilitare la buona amministrazione della giustizia, garantire l’osservanza dei regolamenti di polizia ed evitare gli abusi cui potessero dare adito i privilegi, le immunità e le agevolazioni concesse col presente articolo.

Art. VII Periti in missione per l’Agenzia

Sezione 23

I periti (diversi dai funzionari di cui all’Art. VI) esercitanti delle funzioni nelle commissioni dell’Agenzia o assicuranti delle missioni per quest’ultima, comprese quelle in qualità d’ispettori, giusta l’articolo XII dello Statuto, o in qualità di incaricati di studi, giusta l’articolo XI, godono dei privilegi ed immunità elencati qui di seguito, nella misura in cui risultino necessari per l’attuazione effettiva dei loro compiti (viaggi relativi a dette commissioni o missioni inclusi):

  1. immunità di arresto o detenzione e di sequestro dei bagagli personali;
  2. immunità d’ogni giurisdizione per gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni ufficiali (parole e scritti compresi) – gli interessati continueranno a beneficiare di questa immunità quand’anche non esercitassero più alcuna funzione presso le commissioni dell’Agenzia o non fossero più incaricati di missione per conto della medesima;
  3. inviolabilità di qualsiasi carta e documento;
  4. diritto di usare codici e di ricevere documenti o corrispondenza per corriere o valigie sigillate, nelle loro comunicazioni con l’Agenzia;
  5. le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea, in materia di restrizioni monetarie o cambiarie;
  6. le stesse immunità e agevolazioni concesse agli agenti diplomatici di rango analogo, per quanto concerne i loro bagagli personali.
Sezione 24

I disposti delle lettere c) e d) della sezione 23 non potranno in nessun modo essere interpretati come preclusivi dell’adozione di adeguate misure di sicurezza, da definire mediante intesa tra lo Stato partecipe del presente Accordo e l’Agenzia stessa.

Sezione 25

I privilegi e le immunità sono accordati ai periti esclusivamente nell’interesse dell’Agenzia e non già a loro personale beneficio. L’Agenzia può, anzi deve, levare l’immunità concessa a un perito nei casi in cui ritenga che questa ostacoli l’azione della giustizia o possa venir levata senza pregiudicare gli interessi dell’Agenzia.

Art. VIII Abuso di privilegi

Sezione 26

se uno Stato partecipe del presente Accordo ritiene che vi è stato abuso di un privilegio od immunità accordati dal medesimo, verranno avviate delle consultazioni tra esso e l’Agenzia intese ad accertare l’abuso e, ove questo effettivamente si riscontrasse, a prevenirne la ripetizione. Se dette consultazioni non giungessero ad un risultato soddisfacente per lo Stato in questione o per l’Agenzia, l’accertamento dell’abuso sarà fatto giusta i disposti della sezione 34. In tal caso, se l’abuso è stato accertato, lo Stato partecipe del presente Accordo e leso dal detto abuso ha diritto, previa notificazione all’Agenzia, di non più accordare, nei suoi rapporti con essa, il beneficio del privilegio o dell’immunità abusati. Tuttavia, tale soppressione non deve impedire l’Agenzia nell’esercizio delle sue attività principali né precluderle l’adempimento delle sue finalità essenziali.

Sezione 27

I rappresentanti dei Membri, nelle riunioni convocate dall’Agenzia e nell’esercizio delle loro funzioni (viaggi d’andata e ritorno dal luogo di riunione inclusi), come pure i funzionari elencati nella sezione 1 v), non potranno, dalle autorità territoriali, essere costretti a lasciare il paese, ove esercitano le loro funzioni, a cagione di attività da loro compiute nella loro qualità ufficiale. Tuttavia, qualora una tale persona abusasse dei privilegio di residenza per esercitare nel paese in parola attività. irrelate alla funzione ufficiale, essa potrebbe, dal governo dei medesimo, venir costretta a lasciare il territorio purché:

  1. i rappresentanti dei Membri o le persone fruenti d’immunità, ai sensi della sezione 20, siano costretti a lasciare il paese conformemente alla procedura diplomatica applicabile agli agenti diplomatici accreditati in esso;
  2. nel caso d’un funzionario cui non s’applichi il disposto della sezione 20, nessuna decisione d’espulsione venga presa dalle autorità territoriali senza l’approvazione del Ministro degli affari esteri di quel paese, data previa consultazione del Direttore generale dell’Agenzia; quest’ultimo, quando una procedura d’espulsione già fosse avviata contro un funzionario, ha diritto d’intervenzione in essa a favore della persona contro la quale è diretta.

Art. IX Lasciapassare

Sezione 28

I funzionari dell’Agenzia hanno il diritto d’usare il lasciapassare delle Nazioni Unite, conformemente agli accordi amministrativi conchiusi tra il Direttore generale dell’Agenzia e il Segretario generale dell’ONU. Il primo notificherà, ad ogni Stato partecipe del presente Accordo, le intese amministrative così raggiunte.

Sezione 29

I lasciapassare delle Nazioni Unite, rilasciati ai funzionari dell’Agenzia, vanno riconosciuti ed accettati come validi titoli di viaggio dagli Stati partecipi del presente Accordo.

Sezione 30

Le domande di visto (allorché il visto è necessario), presentate dai funzionari dell’Agenzia titolari dei predetti lasciapassare e munite di un certificato attestante che i funzionari viaggiano per conto della medesima, devono essere esaminate entro il più breve termine. Ai titolari dei lasciapassare sono inoltre concesse agevolazioni di viaggio rapido.

Sezione 31

Ai periti e alle altre persone prive di un lasciapassare delle Nazioni Unite, che nondimeno possono presentare un certificato attestante che viaggiano per conto dell’Agenzia, vanno concesse agevolazioni analoghe a quelle menzionate nella sezione 30.

Sezione 32

Il Direttore generale, i direttori generali aggiunti e gli altri funzionari di rango almeno pari a quello di capodivisione dell’Agenzia, godono, quando viaggiano per il conto di quest’ultima con un lasciapassare delle Nazioni Unite, delle stesse agevolazione di viaggio concesse agli agenti diplomatici di analogo rango.

Art. X Composizione delle controversie

Sezione 33

L’Agenzia dovrà prevedere un’adeguata procedura per regolare:

  1. le contestazioni in materia di contratti o altre liti di diritto privato, nelle quali essa stessa fosse parte;
  2. le contestazioni implicanti un funzionario o un perito dell’Agenzia, il quale, per la sua situazione ufficiale, gode dell’immunità, qualora quest’ultima non sia stata levata giusta i disposti delle sezioni 21 e 25.
Sezione 34

Tranne ove le parti abbiano stabilito, per un singolo caso, di ricorrere a un altro modo di composizione, ogni divergenza sull’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo va proposta alla Corte internazionale di Giustizia, conformemente allo Statuto della medesima. Se una controversia insorge tra l’Agenzia e uno Stato Membro, e non sia prevista alcun’altra procedura, va chiesto alla Corte, in conformità dell’Art. 65 del suo Statuto 2 , dell’Art. 96 della Carta delle Nazioni Unite 3 e delle relative disposizioni dell’Accordo tra l’ONU e l’Agenzia, un parere consultivo su tutti i punti giuridici controversi. Il parere dev’essere accettato dalle parti come definitivo.

Art. XI Interpretazione

Sezione 35

Le disposizioni del presente Accordo devono essere interpretate al lume delle finalità assegnate all’Agenzia dal proprio Statuto.

Sezione 36

Le disposizioni del presente Accordo non limitano né pregiudicano i privilegi ed immunità, accordati o accordandi da uno Stato, per il fatto che la Sede o gli uffici regionali dell’Agenzia sono situati sul territorio del medesimo oppure che funzionari, periti, prodotti, materiali o impianti dell’Agenzia vi si trovano in esecuzione di progetti o d’attività della medesima, compresa l’applicazione di garanzie a un progetto dell’Agenzia o ad altra convenzione. li presente Accordo non può essere interpretato come preclusivo della stipulazione, tra uno Stato partecipe e l’Agenzia, di accordi aggiuntivi intesi all’ulteriore precisazione dei disposti del presente testo, oppure all’estensione o alla limitazione dei privilegi ed immunità da quest’ultimo definiti.

Sezione 37

Nessuna disposizione dello Statuto dell’Agenzia, e nessun diritto od obbligo da questa altrimenti assunto o assumibile, può essere abrogato per esclusivo effetto del presente Accordo; quest’ultimo non potrà nemmeno apportarvi deroga alcuna.

Art. XII Clausule finali

Sezione 38

Il presente Accordo va proposto all’accettazione di tutti i Membri dell’Agenzia. L’accettazione è fatta mediante deposito, presso il Direttore generale, del relativo strumento; l’Accordo, rispetto a ciascun Membro, entra in vigore il giorno del deposito del suo strumento d’accettazione. Resta inteso che allorché un tale strumento è depositato a nome d’uno Stato, quest’ultimo dev’essere in grado, in virtù della sua legislazione, di attuare i disposti dell’Accordo. Il Direttore generale invierà copia certificata conforme del presente Accordo al governo di ogni Stato, che è o diverrà Membro dell’Agenzia, e provvederà ad informare tutti i Membri del deposito di ciascuno strumento, nonché della consegna di ciascun avviso di disdetta giusta la sezione 39. Ciascun Membro dell’Agenzia può avanzare riserve contro il presente Accordo. Esso non potrà però procedervi allorché depositerà lo strumento d’accettazione; il Direttore generale comunicherà immediatamente il testo delle riserve a tutti i Membri dell’Agenzia.

Sezione 39

Il presente Accordo rimane in vigore tra l’Agenzia e ciascun Membro che abbia depositato uno strumento d’accettazione, fintanto che quest’ultimo resti Membro dell’Agenzia o che, dal Consiglio direttivo, venga approvato un accordo riveduto cui il detto Membro partecipi, rimanendo tuttavia inteso che, qualora un Membro consegnasse al Direttore generale un avviso di disdetta, il presente Accordo cesserebbe di valere, rispetto al depositante, un anno dopo la consegna dell’avviso al Direttore generale.

Sezione 40

Il Consiglio direttivo dell’Agenzia, a domanda d’un terzo degli Stati partecipi del presente Accordo, esamina se occorra emendarlo. Gli emendamenti approvati dal Consiglio entrano in vigore dopo che siano stati accettati giusta la procedura definita nella sezione 38.

0.192.110.127.32

Campo d’applicazione il 23 giugno 20254

Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

10 aprile

2003

10 aprile

2003

Arabia Saudita*

7 agosto

2024

7 agosto

2024

Argentina

15 ottobre

1963

15 ottobre

1963

Australia

9 maggio

1986

9 maggio

1986

Belarus*

2 dicembre

1966

2 dicembre

1966

Belgio*

26 ottobre

1965

26 ottobre

1965

Benin

30 gennaio

0203

30 gennaio

2003

Bolivia

10 aprile

1968

10 aprile

1968

Bosnia ed Erzegovina*

11 giugno

2009

11 giugno

2009

Brasile

13 giugno

1966

13 giugno

1966

Brunei*

19 marzo

2018

19 marzo

2018

Bulgaria*

17 giugno

1968

17 giugno

1968

Burkina Faso*

28 marzo

2025

28 marzo

2025

Camerun

22 settembre

1988

22 settembre

1988

Canada*

15 giugno

1966

15 giugno

1966

Ceca, Repubblica

24 marzo

1994 S

27 settembre

1993

Cile*

8 dicembre

1987

8 dicembre

1987

Cina*

16 luglio

1984

16 luglio

1984

Cipro

27 luglio

1983

27 luglio

1983

Colombia

1° luglio

1983

1° luglio

1983

Congo (Brazzaville)

18 settembre

2018

18 settembre

2018

Congo (Kinshasa)

9 aprile

2003

9 aprile

2003

Corea (Sud)*

17 gennaio

1962

17 gennaio

1962

Costa d’Avorio

30 ottobre

2019

30 ottobre

2019

Croazia

12 febbraio

1993

12 febbraio

1993

Cuba*

24 agosto

1982

24 agosto

1982

Danimarca*

14 marzo

1962

14 marzo

1962

Ecuador

16 aprile

1969

16 aprile

1969

Egitto

12 febbraio

1963

12 febbraio

1963

El Salvador*

22 marzo

2024

22 marzo

2024

Eritrea*

13 marzo

2020

13 marzo

2020

Estonia

12 febbraio

1992

12 febbraio

1992

Filippine

17 dicembre

1962

17 dicembre

1962

Finlandia

29 luglio

1960

29 luglio

1960

Georgia

2 ottobre

2019

2 ottobre

2019

Germania*

4 agosto

1960

4 agosto

1960

Ghana

16 dicembre

1963

16 dicembre

1963

Giamaica

5 settembre

1967

5 settembre

1967

Giappone

18 aprile

1963

18 aprile

1963

Giordania*

27 ottobre

1982

27 ottobre

1982

Grecia

2 novembre

1970

2 novembre

1970

India

10 marzo

1961

10 marzo

1961

Indonesia*

4 giugno

1971

4 giugno

1971

Iran

21 maggio

1974

21 maggio

1974

Iraq

23 novembre

1960

23 novembre

1960

Irlanda

29 febbraio

1972

29 febbraio

1972

Islanda

19 marzo

2007

19 marzo

2007

Italia*

20 giugno

1985

20 giugno

1985

Kazakistan

9 aprile

1998

9 aprile

1998

Kuwait

15 settembre

1998

15 settembre

1998

Lesotho

16 settembre

2019

16 settembre

2019

Lettonia

5 gennaio

2000

5 gennaio

2000

Libano

13 aprile

2022

13 aprile

2022

Liberia

18 settembre

2024

18 settembre

2024

Lituania

28 febbraio

2001

28 febbraio

2001

Lussemburgo*

24 marzo

1972

24 marzo

1972

Marocco*

30 marzo

1977

30 marzo

1977

Maurizio

7 aprile

1975

7 aprile

1975

Messico*

19 ottobre

1983

19 ottobre

1983

Moldova*

22 dicembre

2008

22 dicembre

2008

Mongolia

12 gennaio

1976

12 gennaio

1976

Montenegro

21 marzo

2007 S

30 ottobre

2006

Mozambico

15 marzo

2011

15 marzo

2011

Nicaragua

17 ottobre

1977

17 ottobre

1977

Niger

17 giugno

1969

17 giugno

1969

Nigeria

4 aprile

2007

4 aprile

2007

Norvegia

10 ottobre

1961

10 ottobre

1961

Nuova Zelanda

22 giugno

1961

22 giugno

1961

Oman*

3 agosto

2010

3 agosto

2010

Paesi Bassi*

29 agosto

1963

29 agosto

1963

Aruba

29 agosto

1963

29 agosto

1963

Curaçao

29 agosto

1963

29 agosto

1963

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

29 agosto

1963

29 agosto

1963

Sint Maarten

29 agosto

1963

29 agosto

1963

Pakistan*

16 aprile

1963

16 aprile

1963

Palau

5 settembre

2013

5 settembre

2013

Paraguay

15 febbraio

2019

15 febbraio

2019

Polonia

24 luglio

1970

24 luglio

1970

Portogallo*

27 novembre

2006

27 novembre

2006

Regno Unito

19 settembre

1961

19 settembre

1961

Romania*

7 ottobre

1970

7 ottobre

1970

Russia*

1° luglio

1966

1° luglio

1966

Saint Kitts e Nevis

12 giugno

2023

12 giugno

2023

Santa Sede

21 gennaio

1986

21 gennaio

1986

Senegal

15 dicembre

2006

15 dicembre

2006

Serbia

28 aprile

1992

27 aprile

1992

Singapore*

19 luglio

1973

19 luglio

1973

Siria

18 dicembre

1989

18 dicembre

1989

Slovacchia

10 febbraio

1993 S

27 settembre

1993

Slovenia

7 luglio

1992 S

21 settembre

1992

Spagna

21 maggio

1984

21 maggio

1984

Sri Lanka*

5 luglio

2024

5 luglio

2024

Sudafrica*

13 settembre

2009

13 settembre

2002

Svezia

8 settembre

1961

8 settembre

1961

Svizzera*

16 settembre

1969

16 settembre

1969

Tagikistan

11 maggio

2009

11 maggio

2009

Thailandia*

15 maggio

1962

15 maggio

1962

Tunisia

28 dicembre

1967

28 dicembre

1967

Turchia*

26 giugno

1978

26 giugno

1978

Ucraina*

5 ottobre

1966

5 ottobre

1966

Ungheria*

14 luglio

1967

14 luglio

1967

Uruguay

17 marzo

2023

17 marzo

2023

Vietnam

31 luglio

1969

31 luglio

1969

Zimbabwe

25 settembre

2023

25 settembre

2023

  1. Riserve e dichiarazioni.
    Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) www.iaea.org/publications/documents oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

0.192.110.127.32

Riserve e dichiarazioni

Svizzera 5

Articolo VI sezione 19 capoverso 2

La Svizzera si riserva la facoltà di non accordare le dispense chieste dall’Agenzia, rimanendo nondimeno inteso che tali domande saranno oggetto di benevolo esame da parte delle autorità federali competenti.

Accordo sui privilegi e le immunità dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare Approvato dal Consiglio direttivo il 1° luglio 1959 Approvato dall’Assemblea federale il 18 giugno 1969 Accettato dalla Svizzera con strumento depositato il 16 settembre 1969 Entrato in vigore per la Svizzera il 16 settembre 1969 | Lexipedia | Lexipedia