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0.192.110.978.41 EUTELSAT

Protocollo
sui privilegi e le immunità
dell’Organizzazione europea di telecomunicazioni
via satellite (EUTELSAT)1

RU 1992 1432

Traduzione

Concluso a Parigi il 13 febbraio 1987
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 9 aprile 1992
Entrato in vigore per la Svizzera il 9 maggio 1992

(Stato 13 ottobre 2004)

Gli Stati Parti al presente Protocollo,

considerando la Convenzione istitutiva dell’Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT) aperta alla firma a Parigi il 15 luglio 1982 2 , come emendata e, in particolare, l’articolo XII paragrafo c) della Convenzione,

notando che l’Organizzazione ha concluso un Accordo di sede con il Governo francese,

considerando che l’oggetto del presente Protocollo è di facilitare la realizzazione dell’obiettivo dell’Organizzazione e di garantire un buon espletamento delle sue funzioni, 3

hanno convenuto quanto segue:

Art. 14 Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

  1. con il termine «Convenzione» s’intende la Convenzione istitutiva dell’Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT), compresi i suoi Allegati, aperta alla firma a Parigi il 15 luglio 1982;
  2. con il termine «Parte alla Convenzione» s’intende uno Stato nei cui confronti la Convenzione è entrata in vigore;
  3. con il termine «Parte ospitante la sede» s’intende la Parte alla Convenzione sul cui territorio l’Organizzazione ha stabilito la propria sede;
  4. con il termine «Parte al Protocollo» s’intende uno Stato nei cui confronti il presente Protocollo, o il Protocollo emendato, secondo i casi, è entrato in vigore;
  5. con il termine «membro del personale» s’intende il Segretario esecutivo e ogni persona impiegata a tempo pieno da EUTELSAT ed assoggettata al suo Statuto del personale;
  6. con il termine «rappresentanti», nel caso di Parti al Protocollo e della Parte ospitante la sede, s’intendono i rappresentanti presso l’EUTELSAT, compresi i capi delegazione, sostituti e consulenti rispettivi;
  7. con il termine «archivi» s’intendono tutti i fascicoli appartenenti ad EUTELSAT o in suo possesso, quali manoscritti, corrispondenza, documenti, fotografie, pellicole, registrazioni ottiche e magnetiche, registrazioni di dati, rappresentazioni grafiche e programmi informatici;
  8. con il termine «attività ufficiali» d’EUTELSAT s’intendono le attività svolte dall’Organizzazione nell’ambito delle sue finalità così come definite dalla Convenzione, comprese le sue attività amministrative;
  9. con il termine «esperto» s’intende una persona, diversa da un membro del personale, incaricata di svolgere una determinata mansione per conto o a nome d’EUTELSAT ed a carico di quest’ultima;
  10. con il termine «beni» s’intende tutto ciò che può essere oggetto di un diritto di proprietà, compresi i diritti contrattuali;
  11. con il termine «Segretario esecutivo» s’intende il Segretario esecutivo d’EUTELSAT.

Art. 2 Inviolabilità degli archivi

Gli archivi di EUTELSAT sono inviolabili, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore.

Art. 35 Immunità dalla giurisdizione e dall’esecuzione giudiziaria nei confronti di EUTELSAT

A meno di avere rinunciato espressamente alla sua immunità in un caso particolare, EUTELSAT gode, nell’esercizio delle sue attività ufficiali, dell’immunità dalla giurisdizione, tranne nei casi seguenti:

  1. ogni attività commerciale;
  2. nel caso di un’azione civile intentata da un terzo per danni risultanti da un incidente causato da un autoveicolo o ogni altro mezzo di trasporto appartenente a EUTELSAT o circolante per suo conto, o nel caso di infrazioni al codice stradale concernenti il veicolo o il predetto mezzo di trasporto;
  3. per quanto riguarda il sequestro, in esecuzione di una decisione giurisdizionale inappellabile, degli stipendi e degli emolumenti, ivi compresi i diritti alla pensione, dovuti da EUTELSAT ad un membro o ad un ex-membro del personale;
  4. nel caso di un controricorso direttamente collegato ad un’azione giudiziaria intentata da EUTELSAT;
  5. nel caso dell’esecuzione di una sentenza arbitrale pronunciata ai sensi dell’articolo XV della Convenzione.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, nessuna azione relativa ai diritti ed obblighi in virtù della Convenzione può essere intentata contro EUTELSAT nei Tribunali delle Parti al presente Protocollo da Parti alla Convenzione, o da persone agenti in loro nome o che facciano valere diritti ceduti da quest’ultima.

I beni e gli attivi d’EUTELSAT, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore, sono esenti da qualsiasi perquisizione, costrizione, requisizione, pignoramento, confisca, espropriazione, sequestro o ogni altra forma di esecuzione, sotto forma di decisione esecutiva, amministrativa o giudiziaria, tranne nei casi di:

  1. un pignoramento o un’esecuzione effettuata in applicazione di una decisione giurisdizionale inappellabile pronunciata nell’ambito di qualsiasi azione intentata contro EUTELSAT in applicazione del paragrafo 1;
  2. ogni provvedimento preso in conformità alla legislazione dello Stato interessato qualora sia temporaneamente necessario per la prevenzione degli incidenti che possono coinvolgere autoveicoli o altri mezzi di trasporto appartenenti a EUTELSAT o circolanti per suo conto, nonché per l’inchiesta concernente i predetti incidenti;
  3. un’espropriazione di beni immobili per causa di utilità pubblica, fatto salvo il sollecito pagamento di un equo indennizzo, sempre che la predetta espropriazione non pregiudichi le funzioni e le attività d’EUTELSAT.

Art. 46 Disposizioni fiscali e doganali

1) Nell’ambito delle sue attività ufficiali, EUTELSAT, i suoi beni e redditi, sono esenti da ogni imposta diretta. 2) Qualora EUTELSAT effettui rilevanti acquisti di merci o di servizi, necessari all’esercizio delle sue attività ufficiali, ed il cui prezzo sia comprensivo di tasse o diritti, la Parte al Protocollo interessata prenderà ogni provvedimento per la rimessa o il rimborso dell’importo di tali tasse e diritti. 3) Le merci acquistate da EUTELSAT o per suo conto nell’ambito delle sue attività ufficiali sono esonerate da qualsiasi divieto e restrizione di importazione o di esportazione. 4) Nessuna esenzione è accordata per le imposte ed i diritti che rappresentano il corrispettivo di servizi particolari resi. 5) Nessuna esenzione è accordata per le merci acquistate o i servizi ottenuti da EUTELSAT per l’uso personale dei membri del personale. 6) Le merci che beneficiano dell’esenzione ai sensi delle disposizioni del presente articolo non devono essere cedute, affittate o prestate a titolo temporaneo o permanente, e neppure vendute, a meno che ciò non avvenga a condizioni fissate dalla Parte al Protocollo che ha concesso l’esenzione. Tuttavia, il predetto divieto non si applica al trasferimento di merci nei vari locali di EUTELSAT.

Art. 5 Fondi, valute e valori

EUTELSAT può ricevere e detenere fondi, valute o valori di ogni tipo e disporne liberamente nell’ambito di ogni sua attività ufficiale. Essa può avere dei conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria all’adempimento delle proprie attività ufficiali.

Art. 6 Comunicazioni e pubblicazioni ufficiali

1) Per quanto riguarda le sue comunicazioni ufficiali, nonché la divulgazione di ogni suo documento, EUTELSAT beneficia, sul territorio di ogni Parte al Protocollo, di un trattamento almeno altrettanto favorevole di quello solitamente accordato alle organizzazioni intergovernative equivalenti per quanto concerne la precedenza, le tariffe e le tasse sul corriere ed ogni mezzo di telecomunicazione, nella misura in cui detto trattamento sia compatibile con ogni altro accordo internazionale cui la Parte al Protocollo ha aderito. 2) Per quanto riguarda le sue comunicazioni ufficiali, EUTELSAT può avvalersi di ogni adeguato mezzo di comunicazione, ivi compresi messaggi in codice o cifrati. Le Parti al Protocollo non impongono alcuna restrizione alle comunicazioni ufficiali di EUTELSAT, e neppure alla divulgazione delle sue pubblicazioni ufficiali. Nessuna censura può essere esercitata nei confronti di dette comunicazioni e pubblicazioni. 3) L’istallazione e l’utilizzazione da parte di EUTELSAT, nel territorio di una Parte al Protocollo, di una stazione radio saranno autorizzate e si svolgeranno nell’ambito della legislazione in vigore nel territorio in questione.

Art. 7 Rappresentanti delle Parti

2) Le disposizioni del paragrafo 1) non sono applicabili alle relazioni tra una Parte al Protocollo ed i suoi rappresentanti. Inoltre, le disposizioni dei capoversi a), d), e) e f) del paragrafo 1 non sono applicabili alle relazioni tra una parte al Protocollo ed i suoi cittadini o le persone residenti stabilmente nel suo territorio.

1) I rappresentanti delle Parti alla Convenzione godono, per la durata dell’esercizio delle loro funzioni ufficiali e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza del luogo dove esercitano dette funzioni, i seguenti privilegi ed immunità:

  1. immunità in caso di arresto o di detenzione ed esenzione dal sequestro dei loro bagagli personali, tranne che in caso di reato grave o di flagrante delitto;
  2. immunità dalla giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali; detta immunità non è tuttavia valida nel caso di un’azione civile intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente cagionato da un autoveicolo o altro mezzo di trasporto appartenente o guidato da un Rappresentante, o nel caso di un’infrazione al codice stradale implicante detto veicolo e da esso commessa;
  3. inviolabilità di tutte le carte e documenti ufficiali relativi alle attività ufficiali di EUTELSAT;
  4. esenzione dalle misure restrittive relative all’immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;
  5. lo stesso trattamento, nei riguardi di restrizioni monetarie e di cambio, di quello accordato ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea;
  6. lo stesso trattamento, nei riguardi del controllo doganale dei loro bagagli personali, di quello accordato ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Art. 87 Membri del personale

2) I trattamenti ed emolumenti versati ai membri del personale da EUTELSAT saranno esentati dall’imposta sul reddito a decorrere dalla data in cui questi membri del personale sono assoggettati ad un’imposta prelevata da EUTELSAT sui loro stipendi ed emolumenti, per suo conto. Le Parti al Protocollo possono tener presente detti stipendi ed emolumenti ai fini della valutazione dell’ammontare della tassa da prelevare sui redditi aventi altre origini. Le Parti al Protocollo non sono tenute ad esentare dall’imposta sul reddito le pensioni o le rendite versate agli ex-membri del personale. 3) Fatta salva la condizione che i membri del personale siano coperti da un regime di sicurezza sociale proprio di EUTELSAT, che offra loro adeguate prestazioni, EUTELSAT ed i membri del suo personale sono esenti da ogni contributo obbligatorio a schemi nazionali di sicurezza sociale, fermo restando che siano stati conclusi Accordi con le Parti al Protocollo interessate in conformità con l’articolo 21 del presente Protocollo o che altre disposizioni pertinenti siano in vigore nel territorio di detta Parte al Protocollo. Detta esenzione non preclude una partecipazione volontaria ad un sistema nazionale di sicurezza sociale conformemente con la legislazione della Parte al Protocollo interessata. Essa non obbliga neppure una Parte al Protocollo a versare prestazioni, ai sensi di uno schema di sicurezza sociale, ai membri del personale che sono esonerati in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo e che non sono partecipanti volontari come summenzionato. 4) Le Parti al Protocollo non sono tenute ad accordare i privilegi e le immunità di cui ai capoversi b), d), e), f) e g) del paragrafo 1) ai loro concittadini o alle persone residenti stabilmente sul loro territorio.

1) I membri del personale godono dei privilegi e delle immunità seguenti:

  1. l’immunità dalla giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali; detta immunità non è tuttavia valida nel caso di un’azione civile intentata da un terzo per danni risultanti da un incidente cagionato da un autoveicolo o altro mezzo di trasporto appartenente ad un membro del personale o da esso guidato, o nel caso di un’infrazione al codice stradale implicante detto veicolo e da esso commessa;
  2. esenzione, per essi e per i loro familiari conviventi, da ogni obbligo relativo a servizi pubblici, compreso il servizio di leva;
  3. inviolabilità di tutte le carte e documenti ufficiali relative alle attività ufficiali di EUTELSAT;
  4. esenzione, per essi e per i loro familiari conviventi, dalle misure restrittive relative all’immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;
  5. lo stesso trattamento, nei riguardi di restrizioni monetarie e di cambio, di quello accordato solitamente ai membri del personale di organizzazioni intergovernative;
  6. le stesse agevolazioni di rimpatrio, per essi e per i loro familiari conviventi, di quelle accordate ai membri del personale di organizzazioni intergovernative in periodo di crisi internazionale;
  7. diritto di importare in franchigia sul territorio di ogni Parte al Protocollo il loro mobilio ed effetti personali, ivi compreso un autoveicolo, in occasione della loro presa di funzione nel territorio dello Stato interessato e diritto ad esportare detti articoli in franchigia al momento della cessazione delle loro funzioni in detto territorio, conformemente, in entrambi i casi, alle leggi ed ai regolamenti adottati dallo Stato interessato. Tuttavia, le merci che sono state esentate in virtù delle disposizioni dei presente capoverso non devono essere cedute, affittate o prestate a titolo permanente o temporaneo, o vendute, a meno che ciò non avvenga in conformità con le leggi ed i regolamenti di cui sopra.

Art. 9 Segretario esecutivo8

2) Le Parti al Protocollo non sono tenute ad accordare le immunità ed il trattamento di cui al presente articolo ai loro concittadini o alle persone residenti stabilmente nel loro territorio.

1) Oltre ai privilegi ed immunità accordati ai membri del personale all’articolo 9 del presente Protocollo, il Segretario esecutivo gode:

  1. dell’immunità dall’arresto e dalla detenzione, tranne che in caso di flagrante delitto;
  2. dell’immunità dalla giurisdizione e da atti di esecuzione civili ed amministrativi accordata agli agenti diplomatici, e dall’immunità totale dalla giurisdizione penale; dette immunità non sono tuttavia valide nel caso di un’azione civile intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente cagionato ad un autoveicolo o altro mezzo di trasporto che gli appartenga, o sia da lui guidato, o nel caso di un’infrazione al codice stradale implicante detto veicolo e da esso commessa, salve restando le disposizioni del capoverso a) di cui sopra;
  3. lo stesso trattamento, nel riguardo del controllo doganale dei suoi bagagli personali, di quello accordato agli agenti diplomatici.

Art. 10 Esperti

2) Le Parti al Protocollo non sono tenute ad accordare i privilegi e le immunità di cui ai capoversi c) e d) del paragrafo 1 ai loro concittadini o alle persone residenti stabilmente nel loro territorio.

1) Gli esperti, durante l’esercizio delle loro funzioni nell’ambito di EUTELSAT, e nel corso dei loro viaggi a destinazione ed in provenienza del luogo della loro missione, godono dei seguenti privilegi ed immunità:

  1. l’immunità dalla giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali; detta immunità non è tuttavia valida nel caso di un’azione civile intentata da un terzo per danni derivanti da un autoveicolo o altro mezzo di trasporto appartenente o guidato da un esperto, o nel caso di un’infrazione al codice stradale implicante detto veicolo e da esso commessa;
  2. inviolabilità di tutte le carte e documenti ufficiali relative alle attività ufficiali di EUTELSAT;
  3. lo stesso trattamento, nei riguardi di restrizioni monetarie e di cambio, di quello solitamente accordato ai membri del personale delle organizzazioni intergovernative;
  4. esenzione dalle misure restrittive relative all’immigrazione ed alle formalità di registrazione degli stranieri.

Art. 11 Arbitri ed altre persone partecipanti alle procedure di arbitrato

Ogni qualvolta una controversia sia sottoposta ad arbitrato in conformità con le disposizioni dell’articolo XX della Convenzione, i privilegi e le immunità spettanti agli arbitri ed altre persone partecipanti alle procedure di arbitrato sono precisate in un accordo specifico tra le parti all’arbitrato e la Parte nel di cui territorio devono svolgersi le procedure.

Art. 12 Notifica dei nomi dei membri del personale e degli esperti

Il Segretario esecutivo informa la Parte al Protocollo interessata quando un membro del personale o un esperto assume le proprie funzioni o cessa da esse nel territorio di detta Parte. Inoltre, il Segretario esecutivo notifica periodicamente a tutte le Parti alla Convenzione i nomi e le nazionalità dei membri del personale cui si applicano le disposizioni dell’articolo 9 del presente Protocollo.

Art. 139 Rinuncia

I privilegi, le esenzioni e le immunità di cui al presente Protocollo sono accordate alle persone che ne beneficiano non ai fini del loro vantaggio personale, ma al fine di consentir loro di assolvere con efficacia le loro funzioni ufficiali.

Qualora, secondo le autorità menzionate qui di seguito, i privilegi e le immunità siano di natura tale da ostacolare l’azione della giustizia e in tutti i casi in cui possono essere aboliti senza pregiudicare i fini per i quali sono stati accordati, tali autorità hanno il diritto ed il dovere di abolire detti privilegi ed immunità:

  1. le Parti del Protocollo, nei riguardi dei loro rappresentanti;
  2. l’Assemblea, se del caso convocata in sessione straordinaria, per quanto riguarda EUTELSAT o il Segretario esecutivo;
  3. il Segretario esecutivo, per quanto riguarda i membri del personale e gli esperti.

Art. 14 Entrata, soggiorno ed uscita

Le Parti al Protocollo prendono ogni adeguato provvedimento per agevolare l’entrata, il soggiorno e l’uscita dei rappresentanti, dei membri del personale e degli esperti.

Art. 15 Rispetto delle leggi e dei regolamenti

EUTELSAT ed ogni persona che benefici di privilegi ed immunità conformemente con il presente Protocollo, osservano le leggi ed i regolamenti delle Parti al Protocollo interessate e cooperano in ogni momento con le Autorità competenti di queste ultime alfine di garantire il rispetto delle loro leggi e regolamenti e di impedire ogni abuso dei privilegi e delle immunità previste dal presente Protocollo.

Art. 16 Sicurezza

Ciascuna Parte al Protocollo si riserva il diritto di prendere tutti i provvedimenti che riterrà necessari nell’interesse della sua sicurezza.

Art. 17 Composizione delle controversie

Ogni controversia tra EUTELSAT ed una Parte al Protocollo o tra due o più Parti, relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Protocollo, che non venga risolta per via negoziale è, su richiesta di ogni parte alla controversia, sottoposta ad arbitrato conformemente con l’articolo XV e l’Allegato B della Convenzione. 10

Art. 18 Clausola di arbitrato nei contratti scritti

Al momento della conclusione di contratti scritti, diversi da quelli stipulati in conformità con lo statuto del personale o di quelli nei quali il Segretario esecutivo abbia espressamente rinunciato all’immunità dalla giurisdizione nei confronti di EUTELSAT, EUTELSAT è tenuta a prevedere il ricorso all’arbitrato. La clausola di arbitrato offre il modo di fissare la legge e la procedura applicabili, la composizione del tribunale, le modalità di designazione degli arbitri, nonché la sede del Tribunale. L’esecuzione della decisione arbitrale è regolamentata dalle norme in vigore nello Stato nel di cui territorio essa avrà luogo.

Art. 19 Composizione delle controversie relative ai danni, alla responsabilità non contrattuale o concernenti i membri del personale o gli esperti

Ciascuna Parte alla Convenzione può sottoporre ad un arbitrato, conformemente con le disposizioni dell’articolo XV e dell’Allegato B della Convenzione, ogni controversia: 11

  1. relativa ad un danno cagionato da EUTELSAT;
  2. implicante ogni altra responsabilità non contrattuale di EUTELSAT;
  3. nella quale sia implicato un membro del personale o un esperto che possa rivendicare l’immunità dalla giurisdizione, se detta immunità non è stata abolita.

Art. 20 Accordi complementari

EUTELSAT può concludere con ogni Parte al Protocollo accordi complementari o altre intese volte a dar effetto alle disposizioni del presente Protocollo nei confronti di detta Parte o anche al fine di assicurare il buon funzionamento di EUTELSAT.

Art. 21 Firma, ratifica, adesione e riserve

1) Il presente Protocollo è aperto alla firma, a Parigi, dal 13 febbraio 1987 al 31 dicembre 1987. 3) La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione sono effettuate mediante deposito dello strumento appropriato presso il Depositario così come definito all’articolo 24 del presente Protocollo. 12 4) Possono essere formulate riserve al presente Protocollo, in conformità con il diritto internazionale. Dette riserve possono essere ritirate in ogni tempo da una dichiarazione rivolta a tal fine al Depositario.

2) Tutte le Parti alla Convenzione, diverse dalla Parte che ospita la sede, possono divenire Parti al presente Protocollo mediante:

  1. firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione;
  2. firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione;
  3. adesione.

Art. 22 Entrata in vigore e durata del Protocollo

1) Il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data alla quale cinque Parti alla Convenzione soddisfano alle condizioni previste all’articolo 24 paragrafo 2 del presente Protocollo. 13 2) Il presente Protocollo cessa di essere in vigore nel momento in cui la Convenzione cessa di esserlo.

Art. 23 Entrata in vigore e durata nei confronti di uno Stato

1) Il presente Protocollo prende effetto, nei confronti di uno Stato che adempie alle condizioni dell’articolo 24 paragrafo 2 del presente Protocollo, dopo la sua entrata in vigore, il trentesimo giorno successivo alla data della firma senza riserva di ratifica, di accettazione o approvazione, o del deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Depositario. 14 2) Ogni Parte al Protocollo può denunciare il presente Protocollo, inoltrando una notifica scritta al Depositario. La denuncia prende effetto dodici mesi dopo la data in cui il Depositario ha ricevuto la notifica o alla scadenza di un qualunque periodo più lungo che può essere specificato nella notifica. 3) Una Parte al Protocollo cessa di essere Parte al Protocollo alla data in cui cessa di essere Parte alla Convenzione.

Art. 24 Depositario

1) Il Segretario esecutivo è Depositario del presente Protocollo. 3) Al momento dell’entrata in vigore del presente Protocollo, il Depositario trasmette una copia autenticata conforme dell’originale al Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, in conformità con l’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 15 .

2) In particolare il Depositario informa al più presto tutte le Parti alla Convenzione:

  1. di ogni firma del presente Protocollo;
  2. del deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
  3. della data di entrata in vigore del presente Protocollo;
  4. della data in cui uno Stato ha cessato di essere Parte al presente Protocollo;
  5. di ogni altra comunicazione relativa al presente Protocollo.

Art. 25 Testi facenti fede

Il presente Protocollo, redatto in un solo esemplare in lingua francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, è depositato presso il Depositario il quale ne invia una copia autenticata conforme a tutte le Parti alla Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Parigi, il tredici febbraio millenovecentottantasette.

(Seguono le firme)

Campo di applicazione del protocollo 1° ottobre 200416

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Austria*

21 marzo

1989

20 aprile

1989

Belgio

11 febbraio

1992

12 marzo

1992

Cipro

20 maggio

1992

19 giugno

1992

Danimarca

11 marzo

1988

17 agosto

1988

Finlandia

18 ottobre

1988

17 novembre

1988

Germania*

26 maggio

1989

25 giugno

1989

Grecia

23 marzo

1995

22 aprile

1995

Irlanda

5 agosto

1993 A

4 settembre

1993

Islanda

28 aprile

1987 F

17 agosto

1988

Italia*

7 febbraio

1991

9 marzo

1991

Libano

27 novembre

1995 A

27 dicembre

1995

Liechtenstein

22 febbraio

1993

24 marzo

1993

Malta

28 aprile

1987 F

17 agosto

1988

Monaco

4 gennaio

1989

3 febbraio

1989

Norvegia*

13 marzo

1991 A

12 aprile

1991

Paesi Bassi*

10 dicembre

1987 F

17 agosto

1988

Polonia

13 luglio

1995 A

12 agosto

1995

Portogallo

27 ottobre

2003

26 novembre

2003

Regno Unito

14 ottobre

1988

13 novembre

1988

Romania

2 aprile

1992 A

2 maggio

1992

Santa Sede

9 luglio

1991

8 agosto

1991

Serbia e Montenegro*

11 settembre

1989

11 ottobre

1989

Slovacchia

31 ottobre

2001

30 novembre

2001

Spagna*

2 luglio

1992

1° agosto

1992

Svezia

18 luglio

1988

17 agosto

1988

Svizzera*

9 aprile

1992

9 maggio

1992

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni, ad eccezione di quelle per la Svizzera, non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU): http://treaties.un.org oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Riserve

Svizzera

La Svizzera considera che l’imposta sulla cifra d’affari identificabile, nel senso dell’articolo 4 paragrafo 2, sia quella che colpisce la fornitura a EUTELSAT di merci di valore superiore a 500 franchi svizzeri.

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