Lexipedia

0.192.122.23

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale per determinare lo statuto giuridico di questa organizzazione in Svizzera Conchiuso il 9 dicembre 1970 Entrato in vigore il 26 aprile 1970

(Stato 5 novembre 1999)

0.192.122.23Nicht löschen bitte "1 " !!

Traduzione2

Il Consiglio federale svizzero
da una parte,
e
L’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale,
dall’altra,

animati dal desiderio di conchiudere un accordo nell’intento di determinare in Svizzera lo Statuto giuridico dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Libertà d’azione dell’OMPI

Il Consiglio federale garantisce all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (detta qui di seguito «Organizzazione») l’indipendenza e la libertà d’azione che le appartengono in qualità d’istituzione internazionale.

Esso riconosce all’Organizzazione, e ai suoi membri, per quanto concerne i loro rapporti con la stessa, una completa libertà di riunione, comportante la libertà di discussione e di decisione.

Art. 2 Personalità

Il Consiglio federale riconosce la personalità internazionale e la capacità giuridica dell’Organizzazione.

Art. 3 Immunità e privilegi

L’Organizzazione gode dell’insieme delle immunità e privilegi comunemente riconosciuti alle organizzazioni internazionali.

Art. 4 Inviolabilità

Gli edifici o parte di essi ed i terreni attigui utilizzati per l’Organizzazione, qualunque ne sia il proprietario, sono inviolabili. Nessun agente dell’autorità pubblica svizzera può penetrarvi senza l’esplicito consenso dell’Organizzazione. Solo il direttore generale dell’Organizzazione, o il suo rappresentante debitamente autorizzato, hanno facoltà di rinunciare alla inviolabilità.

Gli archivi dell’Organizzazione e, in generale, tutti i documenti per suo uso ufficiale, che le appartengono o si trovano in suo possesso, sono inviolabili in ogni momento e in qualunque luogo essi si trovino.

L’Organizzazione esercita il controllo e la polizia dei propri locali.

Art. 5 Immunità di giurisdizione e immunità per altre misure

L’Organizzazione gode dell’immunità di giurisdizione penale, civile e amministrativa, salvo che detta immunità sia stata espressamente levata dal direttore generale dell’Organizzazione o dal suo rappresentante regolarmente autorizzato. L’inserimento in un contratto d’una clausola di giurisdizione d’un tribunale ordinario svizzero vale come rinuncia formale all’immunità. Tuttavia, tranne espresso disposto contrario, tale rinuncia non si estende alle misure esecutive.

Gli edifici o parte di essi, i terreni attigui ed i beni di proprietà dell’Organizzazione, o quelli utilizzati dalla medesima, come proprietaria o no, per i propri fini non possono formare oggetto d’alcuna misura di perquisizione, requisizione, confisca o esecuzione.

Art. 6 Comunicazioni

L’Organizzazione gode, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento di favore per lo meno pari a quello concesso alle altre istituzioni internazionali in Svizzera in conformità della convenzione internazionale delle telecomunicazioni 3 .

L’organizzazione ha il diritto di usare cifrari per le sue comunicazioni ufficiali. Essa ha segnatamente il diritto di servirsi, per la corrispondenza, di corrieri o valigie debitamente connotate, che godono degli stessi privilegi e immunità dei corrieri e valigie diplomatici.

Nessuna censura può essere applicata alla corrispondenza e altre comunicazioni ufficiali, debitamente autenticate, dell’Organizzazione.

Art. 7 Pubblicazioni

L’importazione e l’esportazione delle pubblicazioni dell’Organizzazione non sono sottoposte ad alcuna misura restrittiva.

Art. 8 Regime fiscale

L’Organizzazione, i propri averi, redditi ed altri beni sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Per gli immobili, tuttavia, l’esenzione vale solo per quelli di proprietà dell’Organizzazione e occupati dai suoi servizi, come anche per i redditi da essi prodotti. L’Organizzazione non è tenuta ad imposte sulle pigioni che paga per locali affittati occupati dai propri servizi.

L’Organizzazione è esente dalle imposte indirette, federali, cantonali e comunali. Per quanto concerne l’imposta federale sulla cifra d’affari, computata nel prezzo o trasferita in modo apparente, l’esenzione vale solo per gli acquisti destinati all’uso ufficiale dell’Organizzazione e a condizione che il fatturato di ogni singolo acquisto superi cento franchi svizzeri.

L’Organizzazione è esente dalle tasse federali, cantonali e comunali, che non costituiscono rimunerazione di servizi resi.

Le esenzioni menzionate potranno eventualmente, a domanda dell’Organizzazione, essere effettuate mediante rimborsi, giusta una procedura da stabilirsi di comune accordo tra l’Organizzazione stessa e le competenti autorità svizzere.

Art. 9 Regime doganale

Il trattamento doganale degli oggetti destinati all’Organizzazione è fatto conformemente al regolamento doganale del Consiglio federale applicabile alle organizzazioni internazionali, che è parte integrante del presente accordo.

Art. 10 Anticipi da parte della Svizzera

La Svizzera accorda degli anticipi all’Organizzazione qualora i fondi correnti di questa o d’una Unione siano insufficienti. L’ammontare e le condizioni degli anticipi, saranno oggetto, caso per caso, di un accordo speciale tra la Svizzera e l’Organizzazione.

La Svizzera disporrà ex officio, per tutta la durata del suo obbligo d’accordare anticipi, d’un seggio nel Comitato di coordinamento e nei Comitati esecutivi delle Unioni.

La Svizzera e l’Organizzazione hanno ciascuna il diritto di denunciare, mediante notifica scritta, la disposizione sugli anticipi. La disdetta prende effetto tre anni dopo quello durante il quale è avvenuta.

Art. 11 Libera disponibilità dei fondi

L’Organizzazione può ricevere, possedere, convertire e trasferire qualsiasi fondo, oro, divisa, numerario e altri valori mobili, e ha facoltà di disporne liberamente sia in Svizzera che all’estero.

Il presente articolo è pure applicabile agli Stati membri nelle loro relazioni con l’Organizzazione.

Art. 12 Libertà di entrata e di dimora

Le autorità svizzere prendono tutte le misure intese ad agevolare l’entrata in territorio svizzero, l’uscita e la dimora a tutte le persone, di qualsiasi cittadinanza, chiamate in qualità ufficiale presso l’Organizzazione, vale a dire:

  1. i rappresentanti degli Stati membri;
  2. il direttore generale e il personale dell’Organizzazione;
  3. le persone di qualsiasi cittadinanza chiamate in qualità ufficiale dall’Organizzazione.

I provvedimenti concernenti la polizia federale degli stranieri e intesi a limitare l’entrata in Svizzera degli stranieri o a controllare le loro condizioni di dimora non sono applicabili nei confronti delle persone indicate nel presente articolo.

Art. 13 Statuto dei rappresentanti dei membri dell’Organizzazione e delle Unioni

I rappresentanti dei membri dell’Organizzazione e delle Unioni alle assemblee generali, conferenze ed altre riunioni godono in Svizzera dei seguenti privilegi e immunità:

  1. inviolabilità della persona, del luogo di residenza e di qualsiasi oggetto appartenente all’interessato;
  2. immunità di arresto o detenzione e immunità di qualsiasi giurisdizione per gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni compresi le parole e gli scritti;
  3. agevolazioni in materia doganale concesse conformemente al regolamento doganale del Consiglio federale applicabile alle organizzazioni internazionali;
  4. immunità ed agevolazioni circa i bagagli personali pari a quelle riconosciute ai rappresentanti delle altre organizzazioni intergovernative in Svizzera;
  5. diritto di usare cifrari nelle loro comunicazioni ufficiali e di ricevere od inviare documenti o corrispondenza per corriere o mediante valigie diplomatiche sigillate;
  6. esenzione per sé e per il coniuge da qualsiasi misura restrittiva d’immigrazione, da ogni modalità di registrazione di stranieri e da qualsiasi obbligo di servizio nazionale;
  7. esenzione dalle limitazioni alla libertà di cambio nelle stesse condizioni che valgono per i rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale.

Art. 14 Statuto del direttore generale e di alcuni altri funzionari

Il direttore generale dell’Organizzazione e i funzionari appartenenti alle classi da esso designate e ammesse dal Consiglio federale, godono dei privilegi e delle immunità, esenzioni e agevolazioni concessi agli agenti diplomatici conformemente al diritto delle genti e agli usi internazionali.

I privilegi e le agevolazioni di carattere doganale sono concessi conformemente al regolamento doganale.

Art. 15 Immunità e agevolazioni concesse a tutti i funzionari

I funzionari dell’Organizzazione, qualunque sia la loro nazionalità, godono, anche dopo aver lasciato il servizio dell’Organizzazione, dell’immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti.

Art. 16 Immunità e agevolazioni concesse ai funzionari non svizzeri

I funzionari dell’Organizzazione che non sono cittadini svizzeri:

  1. sono esenti da qualsiasi obbligo di servizio nazionale in Svizzera;
  2. non sono sottoposti, unitamente ai familiari a carico, alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle modalità di registrazione degli stranieri;
  3. godono, in materia di agevolazioni di cambio, degli stessi privilegi concessi ai funzionari delle altre organizzazioni internazionali;
  4. godono, unitamente ai familiari e ai domestici, delle stesse agevolazioni di rimpatrio concesse ai funzionari delle altre organizzazioni internazionali;
  5. godono, in materia doganale, delle agevolazioni previste dal regolamento doganale del Consiglio federale applicabile alle organizzazioni internazionali;
  6. sono esenti dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, gratificazioni e indennità pagati dall’Organizzazione. Sono pure esenti in Svizzera, da ogni imposizione su capitale e reddito, al momento del versamento, le prestazioni in capitale dovute in qualunque circostanza da una cassa‑pensione o da un istituto di previdenza giusta l’articolo 18 del presente accordo; lo stesso accadrà per ogni prestazione che fosse fatta ad agenti, funzionari o impiegati dell’Organizzazione a titolo di indennità per malattia, infortunio od altro.

Art. 17 Funzionari dell’OMPI, dei BIRPI e dell’UPOV

Nessun disposto del presente accordo limita, ai funzionari dell’Organizzazione, l’assunzione di cariche ufficiali presso i BIRPI o presso l’UPOV.

I privilegi e le immunità dei funzionari che esercitano le funzioni menzionate nella cifra I qui sopra, sono retti dal presente accordo.

Art. 18 Cassa pensioni e fondi speciali

Ogni cassa pensione o istituzione di previdenza, che svolge ufficialmente la sua attività in favore dei funzionari dell’Organizzazione riceve la capacità giuridica in Svizzera, se provvede ad osservare le modalità previste all’uopo dal diritto svizzero. Essa gode, nei limiti della sua attività in favore di detti funzionari, delle stesse esenzioni, immunità e privilegi concessi all’Organizzazione.

I fondi e le fondazioni, con o senza personalità giuridica propria, amministrati sotto gli auspici dell’Organizzazione e destinati ai suoi scopi ufficiali, godono, per quanto concerne i loro beni mobili, delle stesse esenzioni, immunità e privilegi concessi all’Organizzazione.

Art. 19 Previdenza sociale

L’Organizzazione è esente da qualsiasi obbligo di contribuzione in favore di istituzioni generali di previdenza sociale, come le casse di compensazione, le casse di assicurazione contro la disoccupazione, l’assicurazione contro gl’infortuni ecc.; è inteso che l’Organizzazione provvede, in quanto possibile e a condizioni da stabilire, ad assoggettare ai sistemi svizzeri di assicurazione gli agenti che non godono, presso di essa, di una equivalente protezione sociale.

Art. 20 Ragione delle immunità

I privilegi e le immunità contemplati dal presente accordo non sono istituiti nell’intento di concedere favori e agevolazioni personali ai funzionari dell’Organizzazione. Essi sono istituiti solo allo scopo di garantire, in qualsiasi circostanza, il libero funzionamento dell’Organizzazione e la completa indipendenza dei suoi agenti.

Il direttore generale ha il diritto e il dovere di levare l’immunità a un funzionario, qualora ritenga che l’immunità sia d’impedimento al regolare esercizio della giustizia e sia possibile rinunciarvi senza pregiudicare gli interessi dell’Organizzazione. Il Comitato di coordinamento è competente a decidere la levata delle immunità al direttore generale.

Art. 21 Prevenzione degli abusi

L’Organizzazione e le autorità svizzere coopereranno in ogni tempo allo scopo di facilitare una buona amministrazione della giustizia, di garantire l’adempimento dei regolamenti di polizia e d’impedire qualsiasi abuso dei privilegi, immunità e agevolazioni, previsti nel presente accordo.

Art. 22 Carta d’identità

Il Dipartimento politico federale rilascia all’Organizzazione, per ogni funzionario, compresi i familiari a carico viventi nella comunità domestica e senza attività lucrativa, una carta d’identità con fotografia del titolare. Tale documento, autenticato dal Dipartimento politico federale e dall’Organizzazione, serve alla legittimazione del funzionario nei confronti di qualsiasi autorità federale, cantonale e comunale.

L’Organizzazione comunica regolarmente al Dipartimento politico federale l’elenco dei propri funzionari e dei membri delle famiglie, indicando per ciascuno di essi la data di nascita, la cittadinanza, il domicilio in Svizzera e la categoria o la classe di funzione cui appartengono.

Art. 23 Contestazioni di carattere privato

L’Organizzazione prende i provvedimenti adeguati allo scopo di regolare in modo soddisfacente:

  1. le contestazioni derivanti da contratti, di cui l’Organizzazione è parte, e le altre contestazioni di diritto privato;
  2. le contestazioni in cui è implicato un funzionario dell’Organizzazione che gode, per la sua qualità ufficiale, dell’immunità, qualora l’immunità non sia stata levata conformemente alle disposizioni dell’articolo 20.

Art. 24 Irresponsabilità della Svizzera

Dalla presenza dell’Organizzazione sul territorio svizzero, non deriva alla Svizzera alcuna responsabilità internazionale per gli atti e le omissioni dell’Organizzazione o dei suoi rappresentanti che agiscono o omettono di agire, nell’ambito delle loro funzioni.

Art. 25 Sicurezza della Svizzera

Nessuna disposizione del presente accordo può impedire al Consiglio federale di prendere ogni utile provvedimento nell’interesse della sicurezza della Svizzera.

Il Consiglio federale, qualora ritenesse opportuno di valersi del primo paragrafo del presente articolo, deve mettersi in relazione, il più presto possibile, con l’Organizzazione, allo scopo di stabilire, di comune intesa, le misure necessarie per proteggere gli interessi di quest’ultima.

L’Organizzazione collabora con le autorità svizzere per evitare, nell’esercizio della sua attività, ogni pregiudizio alla sicurezza della Svizzera.

Art. 26 Esecuzione dell’accordo da parte della Svizzera

Il Dipartimento politico federale è l’autorità svizzera d’esecuzione del presente accordo.

Art. 27 Giurisdizione

Ogni contestazione sull’applicazione o sull’interpretazione del presente accordo, che non sia potuta essere regolata mediante negoziati diretti fra le parti, può essere sottoposta, da ciascuna parte, a un tribunale arbitrale trimembre.

Il Consiglio federale e l’Organizzazione designano ciascuno un membro del tribunale.

I membri in tal modo designati nominano il loro presidente.

Qualora i membri non si accordino sulla nomina del presidente, questo è designato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia, a richiesta dei membri del tribunale.

Il tribunale stabilisce la propria procedura.

Art. 28 Entrata in vigore

L’entrata in vigore del presente accordo è stabilita con effetto retroattivo al 26 aprile 1970.

Art. 29 Modificazione dell’accordo

Il presente accordo può essere modificato a richiesta di ciascuna parte.

In questo caso le parti si accordano per stabilire le eventuali modificazioni da apportare alle disposizioni del presente accordo.

Qualora i negoziati non conducano ad un’intesa nel termine di un anno, l’accordo può essere disdetto dall’una o dall’altra parte con preavviso di due anni. Fatto e firmato a Berna, il 9 dicembre 1970, in doppio esemplare.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per l’Organizzazione mondiale
della proprietà intellettuale:

Thalmann

G. H. C. Bodenhausen