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Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l’estensione su territorio francese degli impianti dell’Organizzazione europea per le ricerche nucleari Conchiusa il 13 settembre 1965 Approvata dall’Assemblea federale il 20 dicembre 1967 Notificata, conformemente all’articolo XII, il 5 marzo 1968 Entrata in vigore il 5 marzo 1968

RU 1969 521; FF 1967 II 249

Traduzione

(Stand am 31. Oktober 2019)

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese,

considerato che per agevolare i compiti dell’Organizzazione europea per le ricerche nucleari (dappresso «Organizzazione») 1 la Svizzera e la Francia le hanno messo a disposizione i terreni occorrenti su cui l’Organizzazione vi ha costruito o costruirà gli impianti necessari per adempire al mandato assegnatole in virtù della Convenzione per l’istituzione di un’Organizzazione europea per le ricerche nucleari, firmata a Parigi il 1° luglio 1953 2 , nonché in virtù di qualsiasi accordo suppletivo;

considerato che il territorio dell’Organizzazione è attraversato da un confine che separa due Stati e che pertanto possono crearsi delle situazioni speciali,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2 della Convenzione di Parigi del 1° luglio 1953 che designano Ginevra quale sede dell’Organizzazione, rimangono immutate.

Art. II

Riservate le disposizioni degli Accordi rispettivamente conchiusi l’11 giugno 1955 3 tra il Consiglio federale e l’Organizzazione e il 13 settembre 1965 fra il Governo francese e l’Organizzazione nonché della presente Convenzione e dei suoi allegati 1 e 2, che ne sono parte integrante 4 , le leggi e i regolamenti della Confederazione svizzera e quelli della Repubblica francese sono applicabili, i primi, alla parte dell’area dell’Organizzazione situata su territorio svizzero e, i secondi, alla parte dell’area dell’Organizzazione situata su territorio francese. Derogando a tale principio, il diritto applicabile alle imprese che operano sull’area dell’Organizzazione per realizzare prestazioni di servizi aventi carattere transnazionale è determinato previamente e reso noto alle imprese in ogni contratto. La sua determinazione si fonda sulla considerazione della localizzazione, sulla parte svizzera o francese dell’area dell’Organizzazione, della parte preponderante prevedibile delle prestazioni da effettuare, alle condizioni definite all’allegato 2 alla presente Convenzione. 5

Art. III

Le autorità competenti 6 di ciascuno Stato possono intervenire soltanto nella parte dell’area dell’Organizzazione situata nel territorio de loro Stato. Per motivi e in, condizioni menzionati negli allegati 1 e 2 alla presente Convenzione 7 , esse possono derogare a tale norma e intervenire nella parte dell’area dell’Organizzazione situata su territorio dell’altro Stato. Le autorità competenti 8 che intervengono, rispettano diritti e prerogative riconosciuti all’Organizzazione in virtù di accordi conchiusi tra essa e ciascuno Stato.

Art. IV

Nonostante che né alla Svizzera né alla Francia non incomba nessuna responsabilità internazionale per atti od omissioni dell’Organizzazione o dei suoi agenti in servizio, il Consiglio federale e il Governo francese collaboreranno se, per motivi di interesse generale, le autorità dei due paesi desiderano intervenire assieme.

Art. V

Le autorità civili o militari competenti prendono, ciascuna in quanto le concerne, i provvedimenti ritenuti necessari alla tutela della sicurezza dei rispettivi Stati. Esse possono accordarsi, secondo le circostanze, su la natura e la portata dei provvedimenti per assicurare tra esse e l’Organizzazione una collaborazione utile che consenta, per quanto possibile, di salvaguardare tutti gli interessi.

Art. VI

Salvo nei casi previsti all’articolo 5 dell’allegato alla presente Convenzione e all’articolo IX, paragrafo 5 del Contratto concernente i terreni situati in territorio francese e affittati all’Organizzazione, è vietato il passaggio di persone o beni attraverso l’entrata all’area dell’Organizzazione, situata in territorio francese.

Art. VII

Qualsiasi agente francese, anche in uniforme, debitamente qualificato e incaricato di svolgere una missione ufficiale, può recarsi liberamente presso l’Organizzazione attraverso l’entrata in territorio svizzero, per il tramite della strada che congiunge i Comuni di St. Genis e di Meyrin. Egli deve provare mediante legittimazione ufficiale la propria identità, funzione e missione.

Art. VIII

L’Organizzazione si è assunta l’obbligo verso il Governo francese di tutelare nella propria area l’intangibilità dei termini di confine che separano il territorio francese da quello svizzero. Qualora uno di detti termini fosse danneggiato o spostato, le autorità francesi e svizzere, avvertite dall’Organizzazione, indicano a quest’ultima i lavori da farsi per ripristinare lo statu quo ante e verificano, a lavori ultimati, che non siano stati lesi i diritti dei due Stati. Il Consiglio federale e il Governo francese prendono atto che l’Organizzazione non può erigere né impianti né edifici lungo il tratto di confine franco-svizzero (segnato in rosso nella carta allegata 9 ) sulla striscia di territorio larga 10 metri, dalla parte francese, e 2 metri, dalla parte svizzera. Tuttavia, se l’Organizzazione, per assicurare un buon procedimento dei lavori, ritenga indispensabile l’erezione di un edificio o impianto nella striscia menzionata al paragrafo 3, il Consiglio federale e il Governo francese, su domanda dell’Organizzazione, si consultano sulla possibilità d’autorizzare eccezionalmente la costruzione. Alla presente Convenzione è allegata una carta 10 in cui è delimitata l’area dell’Organizzazione.

Art. IX

Qualora la Svizzera fosse responsabile della liquidazione conformemente all’articolo XIV della Convenzione di Parigi, il Consiglio federale deve aver cura che gli agenti da esso all’uopo designati tengano rigorosamente conto dei diritti speciali – segnatamente di quelli preferenziali – riconosciuti al Governo francese nell’Accordo e Contratto d’affitto tra quest’ultimo e l’Organizzazione, del 13 settembre 1965 e concernenti le condizioni di occupazione e d’utilizzazione dei terreni situati in territorio francese e messi a disposizione dell’Organizzazione. Una copia certificata conforme dell’Accordo e del Contratto d’affitto del 13 settembre 1965 sono trasmesse dal Governo francese al Consiglio federale.

Art. X

Qualsiasi controversia concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, che non sia composta mediante negoziati diretti, va risolta conformemente alle disposizioni del Trattato del 6 aprile 1925 11 di conciliazione e di arbitrati obbligatori fra la Svizzera e la Francia, restando tuttavia inteso che tale controversia non può essere considerata una vertenza di cui all’articolo 2 di detto Trattato.

Art. XI

Il Consiglio federale e il Governo francese si comunicano tutte le informazioni concernenti la situazione speciale dell’Organizzazione sui propri territori, lo statuto giuridico di cui essa beneficia e suscettibili di provocare una decisione conformemente alla presente Convenzione.

Art. XII

Ciascuna parte contraente notifica all’altra l’adempimento delle proprie modalità costituzionali per l’entrata in vigore della presente Convenzione. Quest’ultima prende effetto in data dell’ultima notificazione.

Art. XIII

La presente Convenzione rimane in vigore fintanto che lo rimangono l’Accordo firmato l’11 giugno 1955 12 tra il Consiglio federale e l’Organizzazione e l’Accordo firmato il 13 settembre 1965 tra il Governo della Repubblica francese e l’Organizzazione. Qualora uno di questi due Accordi fosse disdetto, la Convenzione prende fine alla stessa data.

Fatto a Ginevra, il 13 settembre 1965, in due esemplari.

Per il
Consiglio federale svizzero:

J. Burckhardt

Per il Governo
della Repubblica francese:

Jacques Martin

Allegato 113

Disposizioni applicabili agli interventi di polizia e agli interventi di soccorso e di emergenza medica

Art. 1

In caso di infrazioni commesse nelle parti dell’area dell’Organizzazione situata nel territorio di uno degli Stati, le autorità dello Stato possono, in casi urgenti, prendere tutti i provvedimenti del caso anche nella parte situata nel territorio dell’altro Stato. Esse possono, segnatamente, procedere all’arresto del presunto colpevole e al sequestro degli oggetti che servono come mezzi di prova. Gli agenti che hanno svolto tale operazione devono consegnare la persona arrestata e i beni sequestrati agli agenti dello Stato in cui è stato effettuato l’arresto o il sequestro. Per tali operazioni deve essere allestito un processo verbale con copia per i due Stati interessati. In seguito sono applicabili le norme concernenti l’estradizione e la collaborazione giudiziaria tra i due Stati. L’arresto di cui sopra può essere mantenuto per 48 ore in attesa della domanda d’arresto provvisorio in via d’estradizione.

Art. 2

Le disposizioni dell’articolo 1 sono parimente applicabili se, in casi urgenti, gli agenti di uno degli Stati svolgono, su richiesta del Direttore generale dell’Organizzazione, una missione di protezione o di mantenimento dell’ordine sul terreno dell’Organizzazione.

Art. 3

I servizi di soccorso e di emergenza medica dell’uno o dell’altro Stato possono, in casi urgenti e su richiesta del Direttore generale dell’Organizzazione, intervenire nelle parti dell’area dell’Organizzazione situata nel territorio dell’altro Stato e prendere tutti i provvedimenti del caso. Questi servizi possono, per gli stessi scopi, intervenire anche nelle parti dell’area dell’Organizzazione situata nel territorio dell’altro Stato di loro propria iniziativa, nel quadro degli obblighi che legano le Parti all’Organizzazione.

Art. 4

Lo Stato sul cui territorio avvengono gli interventi giusta gli articoli 1–3 deve esserne immediatamente informato dalle autorità dell’altro Stato.

Art. 5

Con l’entrata in vigore della Convenzione, ciascuno Stato deve comunicare all’altro l’autorità nonché la sede da informare conformemente all’articolo 4.

Art. 6

Gli agenti di ciascuno Stato utilizzano le porte della cinta esterna dell’Organizzazione situata nel territorio dello Stato cui essi appartengono per trasportarvi persone arrestate o beni sequestrati.

Art. 7

Le azioni compiute nelle parti dell’area dell’Organizzazione, situata nel territorio di ciascuno Stato, da agenti dell’altro Stato sono disciplinate dal diritto di quest’ultimo. Detti agenti possono far uso delle armi soltanto per legittima difesa.

Art. 8

Le autorità di ciascuno Stato garantiscono la stessa protezione prevista nelle rispettive legislazioni agli agenti dell’altro Stato e al loro servizio.

Art. 9

Le infrazioni commesse da cittadini di ciascuno Stato nelle parti dell’area dell’Organizzazione situata nel territorio dell’altro sono perseguite e giudicate conformemente alle leggi e dalle autorità dello Stato cui appartengono i presunti colpevoli.

Art. 10

Le azioni di risarcimento dei danni causati da agenti di uno degli Stati nel territorio dell’altro sono promosse davanti alle giurisdizioni competenti dello Stato del convenuto. Il giudizio avviene senza nessuna discriminazione di trattamento fondata sulla nazionalità del convenuto, come se il danno fosse stato causato nel territorio di quest’ultimo Stato.

Allegato 214

Disposizioni specifiche applicabili alle imprese che operano sull’area dell’Organizzazione per realizzare prestazioni di
servizi con carattere transnazionale

Art. 1

L’impresa che, nel quadro del contratto stipulato con l’Organizzazione, esegue prestazioni di servizi sia sulla parte dell’area dell’Organizzazione situata in Svizzera sia su quella situata in Francia, è tenuta ad applicare ai salariati designati a svolgere questa attività le regole del diritto applicabile ai lavoratori distaccati dello Stato ospite nel quale si situa la parte preponderante prevedibile delle prestazioni da effettuare nell’ambito di questo contratto per quanto riguarda i seguenti ambiti:

  1. la durata massima del lavoro e i periodi minimi di riposo; le disposizioni riguardanti il riposo compensatore;
  2. la durata minima dei congedi annui pagati; le disposizioni riguardanti i giorni festivi;
  3. i tassi di salario minimo, compresi i supplementi per straordinari;
  4. le condizioni di messa a disposizione dei lavoratori da parte delle imprese di lavoro interinale;
  5. l’igiene, la sicurezza, la salute sul lavoro;
  6. le misure di protezione applicabili alle condizioni di lavoro e d’impiego delle donne incinte e delle donne che hanno appena partorito, dei bambini e dei giovani;
  7. la parità di trattamento tra uomini e donne nonché le altre disposizioni in materia di non discriminazione in virtù del diritto nazionale interessato.

Sono considerate regole del diritto applicabile quelle definite dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nonché dagli accordi collettivi e dalle convenzioni collettive dichiarati applicabili in generale nello Stato ospite.

Gli altri ambiti, in particolare quelli riguardanti l’assunzione, la sospensione, la rottura del contratto di lavoro e la rappresentanza del personale, non sono trattati nella presente Convenzione e rimangono soggetti alle regole abituali di attribuzione, conformemente al principio della territorialità del diritto definito all’articolo II paragrafo 1 della Convenzione.

Art. 2

L’applicazione delle regole menzionate all’articolo 1 del presente allegato si effettua senza pregiudizio del mantenimento dei diritti acquisiti al momento della conclusione dei contratti di prestazioni di servizi tra le imprese e l’Organizzazione per i contratti individuali di lavoro correnti che legano i salariati alle imprese interessate dalle presenti disposizioni.

Art. 3

L’Organizzazione determina, per ogni contratto, la localizzazione, sulla parte svizzera o francese della sua area, della parte preponderante prevedibile delle prestazioni di servizi da effettuare secondo le modalità definite nell’Accordo concluso il 18 ottobre 2010 tra gli Stati ospiti e l’Organizzazione.

La localizzazione della parte preponderante viene valutata in funzione dei seguenti criteri:

  1. localizzazione dei posti di lavoro;
  2. numero e durata prevedibili delle prestazioni di servizi;
  3. numero di installazioni o di componenti su cui devono essere effettuate le prestazioni di servizi;
  4. numero o superficie dei locali in/su cui devono essere effettuate le prestazioni di servizi;
  5. numero dei punti di distribuzione.

L’Organizzazione tiene conto, per ogni contratto, del o dei criteri da applicare in funzione della loro pertinenza per determinare la localizzazione di questa parte preponderante, fondandosi su elementi oggettivi e quantificabili.

Art. 4

Conformemente alle modalità definite nell’Accordo concluso il 18 ottobre 2010 con gli Stati ospiti, l’Organizzazione informa le imprese, al momento del concorso di appalto, sulla localizzazione della parte preponderante prevedibile delle prestazioni di servizi da effettuare e sul diritto applicabile che ne risulta, in modo tale che queste possano tener conto di questo elemento per presentare l’offerta d’appalto.

Art. 5

Le disposizioni del presente allegato si applicano qualunque sia la nazionalità dell’impresa, la durata delle prestazioni nonché la durata e il luogo d’impiego dei salariati nell’adempimento del contratto concluso con l’Organizzazione. Dette disposizioni riguardano le prestazioni di servizi di ogni genere. Esse non si applicano alla consegna di merci che non riguardano le prestazioni di servizi interessate dal presente Accordo.

Art. 6

Il diritto applicabile determinato conformemente al presente allegato rimane invariato fino alla scadenza del contratto, rinnovi compresi. Ogni impresa contraente comunica per iscritto questa informazione ai salariati interessati.

Art. 7

Il diritto applicabile all’impresa subappaltante di un contratto di prestazioni di servizi concluso tra l’Organizzazione e un’impresa principale, conformemente alle regole summenzionate, è quello applicabile all’impresa principale. Tuttavia, se l’impresa subappaltante effettua prestazioni unicamente su una sola parte dell’area dell’Organizzazione, situata su territorio svizzero o francese, le disposizioni del presente allegato non sono applicabili.

Art. 8

L’impresa che si accinge a sottoscrivere un contratto con un’impresa subappaltante per garantire alcune prestazioni di servizi riguardanti il contratto in questione informa quest’ultima per iscritto del diritto applicabile ai sensi della presente Convenzione. Ogni impresa subappaltante comunica per iscritto questa informazione ai salariati interessati.

Art. 9

Se la legislazione dello Stato ospite, sul cui territorio si situa la parte preponderante del contratto concluso con l’Organizzazione, chiede che i salariati stranieri siano detentori di un’autorizzazione di lavoro, la domanda di autorizzazione è formulata presso le autorità competenti di questo Stato ospite.

Alla luce del documento stilato dall’Organizzazione, che determina dove si situa la parte preponderante del contratto, le autorità competenti dello Stato ospite interessato, se le regole e le procedure in vigore lo permettono, rilasciano un’autorizzazione di lavoro valida sull’insieme dell’area dell’Organizzazione per l’esecuzione del contratto menzionato. Il richiedente è quindi esonerato da ogni formalità della stessa natura presso le autorità competenti dell’altro Stato ospite.

Le autorità competenti dello Stato ospite sul cui territorio si situa la parte minoritaria del contratto, in possesso di una domanda di autorizzazione di lavoro, si dichiarano non competenti in materia e consigliano ai richiedenti di rivolgersi alle autorità competenti dello Stato ospite sul cui territorio si situa la parte preponderante del contratto.

Se la legislazione dello Stato ospite sul cui territorio si situa la parte preponderante del contratto non richiede la detenzione di un’autorizzazione di lavoro da parte dei salariati stranieri, non occorre formulare tale domanda, anche se questa formalità è prevista dalla legislazione dello Stato ospite sul cui territorio si situa la parte minoritaria del contratto.

Nessuno può avvalersi di un’autorizzazione di lavoro conforme alle modalità sopraccitate nell’ambito di un’attività effettuata al di fuori dell’area dell’Organizzazione.

Art. 10

Le questioni relative al soggiorno dei lavoratori salariati delle imprese interessate rimangono soggette al principio della territorialità del diritto definito all’articolo II paragrafo 1 della Convenzione.

Art. 11

Senza pregiudizio delle disposizioni specifiche che figurano negli accordi di sede o di statuto conclusi tra gli Stati ospiti e l’Organizzazione, in cui segnatamente si sottolinea che l’insieme dell’area su cui si esercitano le attività statutarie dell’Organizzazione è posto sotto l’autorità e il controllo di quest’ultima, si attua una cooperazione tra le autorità competenti dell’insieme delle parti interessate al fine di vigilare al rispetto dei principi definiti in materia di diritto applicabile alle imprese che operano sull’area dell’Organizzazione.

A questo scopo, gli agenti dei servizi d’ispezione del lavoro e di polizia degli stranieri territorialmente competenti dei due Stati ospiti possono svolgere, se necessario, missioni di visita e d’inchiesta sull’insieme dell’area dell’Organizzazione per constatare la corretta applicazione del loro diritto; detti agenti applicano le proprie regole di procedura. Queste missioni sono congiunte, qualora richiesto dal diritto interno dello Stato ospite.

Le infrazioni constatate conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, commesse dalle imprese nell’ambito dell’esecuzione di un contratto concluso con l’Organizzazione o dai loro salariati, sono perseguite e giudicate dalle autorità competenti dello Stato ospite in cui il diritto è applicabile, conformemente alla sua legislazione.

Scambio di lettere del 13 settembre 1965

Traduzione 15

Meyrin‑Ginevra, 13 settembre 1965

Al Dipartimento politico federale

Divisione delle Organizzazioni internazionali

3003 Berna

Signor Ministro,

Ci onoriamo di dichiarare ricevuta la lettera che Lei, a nome del Governo della Confederazione svizzera, ci ha inviato il 13 settembre 1965 ed il cui tenore è il seguente:

  1. «Desiderando regolare le conseguenze giuridiche e pratiche derivanti alla Svizzera dall’estensione dell’Organizzazione europea per le ricerche nucleari (CERN) sul territorio francese, ci sembra opportuno di precisare, di comune intesa, quanto segue:1.Senza pregiudizio dell’articolo 3 dell’accordo dell’1l giugno 195516 sullo statuto del CERN in Svizzera, l’Organizzazione non permetterà che i propri terreni o locali servano da rifugio a qualunque persona fosse ricercata per l’esecuzione d’una sentenza o perseguita per flagrante delitto o colpita da mandato di cattura.2.Allorché, in applicazione degli articoli III e IV dell’accordo tra la Francia e il CERN sullo statuto giuridico dell’Organizzazione, il Direttore generale farà capo alle autorità francesi di polizia, egli dovrà contemporaneamente avvisarne le autorità svizzere; queste avranno facoltà, ove lo ritengano opportuno, d’assistere all’esecuzione delle misure, quando queste ultime s’estendessero alla parte svizzera dell’area del CERN.3.Qualora, gratuitamente o no, l’Organizzazione mettesse a disposizione di Stati membri, d’istituti internazionali o di enti con finalità connesse, i locali necessari allo svolgimento di lavori rientranti fra le proprie attività ed idonei ad agevolarle, la Svizzera non verrebbe ad assumere, a cagione di tali lavori di terzi svolti sull’area del CERN, alcuna responsabilità internazionale.Qualora l’Organizzazione finisse d’occupare gli edifici e gli impianti da essa costruiti sulla propria area in Svizzera, le concessioni da essa date a terzi, per locazione o mutuo, onerosi o gratuiti, o per semplice autorizzazione senza controprestazione, d’usare edifici, laboratori o attrezzature, cesserebbero immediatamente. In tal caso la Svizzera non assumerebbe alcuna responsabilità per i danni che insorgessero ai terzi a cagione della denuncia anticipata di accordi contrattuali.4.L’Organizzazione avrà cura di preservare l’intangibilità dei cippi confinari esistenti sulla propria area, fissanti la frontiera francosvizzera. In caso di deteriorazione o spostamento, l’Organizzazione informerà immediatamente le autorità francese e svizzera competenti; si procederà poi, in presenza di dette autorità ed a spese dell’Organizzazione, al ripristino e alla ricollocazione del cippo.5.Salvo speciale accordo, con partecipazione del Governo francese, l’Organizzazione non può costruire nessun edificio o impianto di superficie a cavallo del segmento di frontiera incluso nell’area del CERN. Inoltre una zona inedificabile larga due metri corrente lungo la frontiera è stabilita sulla parte svizzera dell’area del CERN.6.Per ragioni di sicurezza e d’agevolazione degli eventuali controlli doganali e di polizia, l’Organizzazione chiuderà con una cinta la propria area situata in Svizzera, tranne il lato comune all’area situata in territorio francese.Allorché, di comune accordo, il Direttore generale e le autorità francesi competenti avessero deciso, in virtù dell’articolo IX § 5 del contratto d’affitto stipulato tra la Francia e il CERN, d’aprire l’accesso in territorio francese, il Direttore generale provvederà a comunicare il fatto alle autorità svizzere.Per permettere alle autorità doganali svizzere d’esercitare i controlli, l’Organizzazione si obbliga ad apprestare, nella parte svizzera della sua area, sul lato esterno della cinta, una strada di ronda larga due metri.7.L’Organizzazione provvede a coprire la propria responsabilità civile mediante apposita assicurazione.8.L’Organizzazione s’impegna a rispettare, quanto alla radioprotezione ed ai liquami di scarico, le norme di sicurezza e d’igiene definite dagli ordinamenti internazionali e nazionali nonché quelle dettate dallo stato delle cognizioni in materia.9.Ogni cessione a terzi delle costruzioni o degli impianti, qual è prevista nell’articolo IV del precitato contratto d’affitto, presuppone l’assenso del Consiglio federale svizzero; l’assenso non sarà rifiutato senza importanti ragioni».

A nome dell’Organizzazione europea per le ricerche nucleari, prendiamo atto di questa Sua comunicazione e ci dichiariamo favorevoli a che il presente scambio di lettere valga come Accordo tra il Consiglio federale e l’Organizzazione europea per le ricerche nucleari.

Gradisca, Signor Ministro, l’espressione della nostra alta considerazione.

Victor F. Weisskopf

Generaldirektor