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0.192.122.451

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e l’Unione internazionale
per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN)
onde determinare lo statuto fiscale dell’Unione e del suo
personale in Svizzera

RU 1987421

Traduzione1

Concluso il 17 dicembre 1986
Entrato in vigore il 1o gennaio 1987

(Stato 1° gennaio 2017)

Il Consiglio federale svizzero,
da un lato,
e
l’Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN), qui di seguito Unione,
dall’altro ,

desiderosi di concludere un accordo per regolare lo statuto fiscale dell’Unione e del suo personale in Svizzera, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

L’Unione, per quanto concerne gli averi, i redditi e altri valori patrimoniali, è esonerata dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.

L’Unione non è tenuta ad imposte sulle pigioni che essa paga per locali affittati e occupati dai propri servizi.

Art. 2

L’Unione è esente dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali. Per quanto concerne l’imposta federale sulla cifra d’affari, inclusa nel prezzo o trasferita in modo apparente, l’esenzione vale però solo per gli acquisti destinati all’uso ufficiale dell’Unione e a condizione che il fatturato di ogni singolo acquisto superi cinquecento franchi svizzeri.

Art. 3

L’Unione è esente dalle tasse federali, cantonali e comunali, che non costituiscono rimunerazione di determinate prestazioni di servizio.

Art. 4

Per gli immobili, le esenzioni suindicate sono applicabili soltanto a quelli di cui l’Unione è proprietaria e che sono occupati dal suoi servizi, come anche al redditi corrispondenti.

Art. 5

Se del caso, le esenzioni sono operate mediante rimborso, a domanda dell’Unione e secondo una procedura determinata da essa e dalle autorità svizzere competenti.

Art. 6

I membri del personale dell’Unione, che non sono cittadini svizzeri, sono esonerati, per la durata della loro funzione, da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale su gli stipendi, le rimunerazioni e le indennità loro pagate dall’Unione.

Le prestazioni in capitale, dovute, per qualsiasi motivo, da una cassa pensioni o da un’istituzione di previdenza sociale sono pure esenti, al momento del loro pagamento in Svizzera, da qualunque imposta sul capitale e il reddito. Lo stesso vale per tutte le prestazioni in capitale eventualmente pagate come indennità per malattia, infortunio, invalidità ecc. Per contro, non beneficiano dell’esenzione i redditi di capitali, come anche le rendite e le pensioni che l’Unione paga agli ex membri del suo personale.

Resta per altro inteso che la Svizzera mantiene la possibilità di tener conto degli stipendi e di altri elementi di reddito esonerati, per determinare l’aliquota di tassazione applicabile ad altri fattori, normalmente imponibili, del reddito dei membri del personale.

Art. 6a2

I membri del personale dell’Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse che non hanno la cittadinanza svizzera sono esentati dalle disposizioni in materia di soggiorno in Svizzera.

Art. 73

Art. 8

I privilegi fiscali previsti nel presente accordo non sono istituiti per concedere vantaggi personali ai membri del personale dell’Unione. Sono stabiliti unicamente per assicurare, in ogni circostanza, il libero esercizio delle attività dell’Unione.

Art. 9

L’Unione coopera in ogni momento con le autorità svizzere per impedire qualsiasi abuso dei privilegi previsti nel presente accordo.

Art. 10

Qualsiasi divergenza d’opinione riguardo all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo, che non possa essere composta mediante negoziati diretti tra le parti, può essere sottoposta, a domanda dell’una o dell’altra, al giudizio di un tribunale arbitrale trimembre.

Il Consiglio federale e l’Unione designano ciascuno un membro del tribunale. I membri così designati cooptano il presidente. Nel caso di divergenza riguardo alla cooptazione, il presidente vien designato dal presidente del Tribunale federale svizzero.

Art. 11

Il Dipartimento degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata di eseguire il presente accordo.

Art. 12

Il presente accordo può essere modificato a domanda dell’una o dell’altra parte.

In tal caso, le due parti convengono le eventuali modificazioni da apportare alle disposizioni del presente accordo.

Art. 13

Il presente accordo può essere disdetto in ogni momento, con un preavviso di due anni, dall’una o dall’altra parte.

Art. 14

Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1987. Fatto e firmato a Berna, il 17 dicembre 1986, in doppio esemplare.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Il capo della Direzione
delle organizzazioni internazionali:

Franz Muheim

Per l’Unione internazionale
Per la conservazione della natura
e delle sue risorse:
Il direttore generale:

Kenton R. Miller