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0.193.416.49

Trattato di conciliazione
e d’arbitrato tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica di Polonia

RU 1994 1046; FF 1993 II 1001

Traduzione

Concluso il 20 gennaio 1993
Approvato dall’Assemblea federale il 6 dicembre 19931
Istrumenti di ratificazione scambiati il 9 marzo 1994
Entrato in vigore il 9 marzo 1994

(Stato 9 marzo 1994)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Polonia,

desiderosi di stringere viepiù i vincoli d’amicizia tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Polonia, nonché di favorire, nell’interesse della pace e della sicurezza in Europa e nel mondo, il perfezionamento delle procedure di soluzione pacifica, giusta ed equa delle controversie fra loro,

hanno concluso il seguente Trattato:

A. Negoziati

Art. 1

Le Parti contraenti si impegnano a risolvere le controversie fra loro mediante il negoziato. Se il negoziato non dà buon esito entro un anno dalla sua apertura, ogni Parte può sottoporre la controversia alla procedura di conciliazione descritta qui di seguito.

B. Conciliazione

Art. 2

Ogni controversia che non ha potuto essere risolta mediante il negoziato nel termine menzionato all’articolo 1 può essere sottoposta da ciascuna Parte alla conciliazione per mezzo di una notifica scritta indirizzata all’altra Parte.

Art. 3

La Commissione di conciliazione è così costituita:

  1. nella notifica scritta fatta conformemente all’articolo 2, la Parte che avvia la procedura di conciliazione designa un membro della Commissione, il quale può avere la cittadinanza di tale Parte;
  2. entro 60 giorni dal ricevimento di tale notifica, l’altra Parte designa un secondo membro, il quale può avere la cittadinanza di tale Parte;
  3. entro 90 giorni dalla designazione prevista alla lettera b), le Parti designano di comune accordo un terzo membro, che presiederà la Commissione;
  4. ogni designazione non effettuata entro 150 giorni dal ricevimento della notifica scritta prevista all’articolo 2 è eseguita dal Segretario generale del Consiglio d’Europa tra cittadini di Stati terzi;
  5. in caso di decesso, dimissioni o impedimenti di un membro della Commissione si deve immediatamente procedere alla sua sostituzione seguendo il metodo previsto per la sua nomina.

Art. 4

Una volta costituita, la Commissione di conciliazione può raccomandare alle Parti le misure cautelari che ritiene appropriate. Le Parti informano prontamente la Commissione delle disposizioni che hanno potuto prendere in vista dell’applicazione di tali misure.

Art. 5

La Commissione di conciliazione fissa il luogo di riunione e la sua procedura, dopo aver consultato i rappresentanti delle Parti. Essa rispetta i principi dell’uguaglianza delle Parti e dello svolgimento in contraddittorio della procedura.

La Commissione può sospendere la procedura di conciliazione in qualsiasi momento e invitare le Parti a riprendere il negoziato tenendo conto, all’occorrenza, delle sue raccomandazioni.

Art. 6

Le Parti partecipano alla procedura e forniscono alla Commissione di conciliazione i documenti e le informazioni da essa richiesti.

L’assenza di una Parte non impedisce alla Commissione di continuare i propri lavori.

Art. 7

Entro sei mesi dalla chiusura della procedura, la Commissione di conciliazione redige un rapporto confidenziale, accompagnato da raccomandazioni, che comunica senza indugio alle Parti.

Le Parti comunicano per scritto alla Commissione, entro sei mesi dalla comunicazione del suo rapporto, se esse accettano le sue raccomandazioni. L’accettazione delle raccomandazioni della Commissione equivale ad un accordo che risolve la controversia.

C. Arbitrato

Art. 8

Ogni controversia che non ha potuto essere risolta mediante la procedura di conciliazione prevista agli articoli da 2 a 7 può essere sottoposta alla procedura d’arbitrato da ciascuna Parte per mezzo di una notifica scritta indirizzata all’altra Parte.

Le Parti possono tuttavia decidere di valersi della procedura d’arbitrato senza prima sottoporre la controversia alla procedura di conciliazione.

Art. 9

Il Tribunale arbitrale è costituito nel medesimo modo della Commissione di conciliazione, secondo quanto previsto all’articolo 3, sennonché le designazioni non effettuate nel termine menzionato all’articolo 3 lettera d sono eseguite dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia. Qualora il Presidente non possa assumersi tale compito, o se ha la cittadinanza di una delle due Parti, le necessarie designazioni sono effettuate dal Vicepresidente della Corte. Se, per queste stesse ragioni, il Vicepresidente non può procedere alle designazioni, esse sono effettuate dal membro più anziano della Corte che non ha la cittadinanza né dell’una né dell’altra Parte.

Art. 10

Una volta costituito, il Tribunale arbitrale può, su richiesta di una Parte o proprio motu , prescrivere le misure cautelari che ritiene appropriate per garantire i diritti rispettivi delle Parti. Queste ultime sono tenute a conformarsi in buona fede a tali misure.

Art. 11

Il Tribunale arbitrale fissa il luogo di riunione e la sua procedura, dopo aver consultato i rappresentanti delle Parti. Esso rispetta i principi dell’uguaglianza delle Parti, dello svolgimento in contraddittorio della procedura e della sua suddivisione in una fase scritta ed una orale.

Art. 12

Le Parti partecipano alla procedura d’arbitrato. L’assenza di una Parte, o il fatto che essa trascuri di far valere i propri mezzi, non impedisce la prosecuzione della procedura.

Le Parti forniscono al Tribunale i documenti e le informazioni da esso richieste.

Art. 13

Il Tribunale arbitrale pronuncia la propria sentenza a maggioranza dei suoi membri entro nove mesi dalla chiusura della procedura d’arbitrato.

La sentenza arbitrale, che deve essere motivata, è fondata sul diritto internazionale. A richiesta delle due Parti, il Tribunale può decidere ex aequo et bono.

La sentenza è immediatamente comunicata alle Parti. Essa è obbligatoria e definitiva e deve essere eseguita in buona fede.

Qualora il significato e la portata della sentenza siano contestati o messi in dubbio, ogni Parte può chiedere al Tribunale, entro 90 giorni dalla sua comunicazione, di interpretarla.

D. Disposizioni generali

Art. 14

Le disposizioni del presente Trattato non si applicano:

  1. alle controversie insorte prima dell’entrata in vigore del presente Trattato;
  2. alle controversie che le Parti hanno deciso o decideranno di sottoporre ad un’altra procedura di soluzione pacifica.

Le Parti possono stabilire in ogni momento di derogare a talune disposizioni del presente Trattato qualora si tratti di risolvere una controversia nell’ambito dello stesso.

Art. 15

Nell’attesa di risolvere la controversia, le Parti si astengono da qualsiasi comportamento suscettibile di aggravare la situazione e di rendere più difficile o impedire la soluzione della controversia mediante i mezzi previsti nel presente Trattato.

Art. 16

La Commissione di conciliazione e il Tribunale arbitrale previsti nel presente Trattato decidono in merito alla loro competenza.

Art. 17

I membri della Commissione di conciliazione e del Tribunale arbitrale percepiscono un’indennità stabilita dalle Parti, a carico, per metà, di ciascuna di esse.

Ogni Parte assume le proprie spese nonché metà delle spese della Commissione di conciliazione o del Tribunale arbitrale.

Art. 18

Il presente Trattato sarà ratificato. Gli strumenti di ratificazione saranno scambiati non appena possibile a Berna.

Il Trattato entra in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione. Esso è concluso per cinque anni dalla sua entrata in vigore. Se non è denunciato sei mesi prima dello scadere del suddetto termine, il trattato è considerato rinnovato per un ulteriore quinquennio, e così via.

Le procedure di conciliazione o d’arbitrato in corso alla scadenza del presente Trattato sono continuate secondo le disposizioni del Trattato o di qualsiasi altra convenzione che le Parti contraenti avessero convenuto di applicare in sua vece.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Varsavia, il 20 gennaio 1993, in due esemplari originali, nelle lingue francese e polacca, i due testi facenti parimente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Lucius Caflisch

Per il Governo
della Repubblica di Polonia:

Krzysztof Skubiszewski