Disposizioni applicabili ai modelli CIEC
1. I documenti di cui all’articolo 1 della presente Convenzione sono redatti conformemente ai modelli CIEC riportati nell’allegato 1.
2. Ogni documento comprende per principio un recto e un verso, e riprende tutte le indicazioni invariabili che figurano nei modelli CIEC. Tuttavia, in considerazione delle tecniche informatiche ed elettroniche, un documento può essere allestito su due pagine o riprendere unicamente le indicazioni necessarie nella fattispecie.
3. Ogni documento riporta sul recto (o pagina 1) il logo della CIEC e un riferimento alla presente Convenzione.
4. Gli estratti o i certificati dei modelli CIEC 1‒−5 sono approntati sulla base delle indicazioni originarie e delle annotazioni successive e riproducono l’ultimo stato personale o famigliare che ne risulta; l’autorità rilasciante indica sul documento il numero dell’atto dal quale sono ripresi i dati o il numero dell’estratto se l’atto in sé non è numerato oppure indica entrambi i numeri se sia l’atto sia l’estratto sono numerati.
5. Il certificato del modello CIEC 4 è allestito dall’autorità competente e riprende i dati in suo possesso; nella casella «7-6-1-5 Cognome al momento del rilascio dell’estratto» l’autorità competente indica il cognome al momento del rilascio del certificato.
6. Il riferimento alla Convenzione e le indicazioni invariabili che figurano sul recto (o pagina 1) dei modelli CIEC sono redatti almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali dell’autorità rilasciante e in francese. Se i documenti sono trasmessi mediante la piattaforma CIEC, il riferimento e i dati invariabili sono inoltre redatti almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato destinatario e al massimo in tre lingue; per principio, la lingua ufficiale dell’autorità rilasciante sarà quella scelta dall’ufficiale di stato civile per connettersi alla piattaforma.
7. Le indicazioni invariabili che figurano sul recto (o pagina 1) dei modelli CIEC sono munite di uno dei codici elencati nell’allegato 2 della presente Convenzione.
8. Il significato dei simboli che consentono di compilare le caselle «1-4-4 Altre indicazioni» dei modelli CIEC 1, 3 e 4 e le caselle «7-7-6 Altra/e parte/i del cognome» dei modelli CIEC 1-5 deve essere indicato sul recto (o pagina 1) dei modelli almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato rilasciante e in francese. Se i documenti sono trasmessi mediante la piattaforma CIEC, il significato dei simboli è inoltre indicato nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato destinatario e al massimo in tre lingue.
9. Tutte le indicazioni da inserire sul recto (o pagina 1) dei modelli CIEC sono scritte in caratteri tipografici latini; possono inoltre essere scritte nei caratteri della lingua utilizzata dall’autorità che rilascia il documento.
10. Le date sono scritte in cifre arabe indicanti in successione il giorno, il mese e l’anno (GG/MM/AAAA). Il giorno e il mese sono indicati mediante due cifre, l’anno mediante quattro. I primi nove giorni del mese e i primi nove mesi dell’anno sono indicati con le cifre da 01 a 09.
11. Per compilare le caselle «1-4-4 Altre indicazioni» dei modelli 1, 3 e 4 vanno utilizzati esclusivamente i simboli seguenti:
Se del caso, i simboli sono seguiti dalla data e dal luogo dell’evento, nonché dal cognome e dal nome del coniuge o del partner.
12. Tutte le indicazioni che devono figurare sul recto (o pagina 1) dei modelli CIEC devono essere le più precise possibili. In particolare:
- il nome di ogni luogo menzionato in un documento è seguito dal nome dello Stato in cui tale luogo è situato, se lo Stato in questione è diverso da quello in cui è rilasciato il documento;
- il numero personale d’identificazione viene indicato laddove possibile; è seguito dal nome dello Stato che l’ha attribuito; se lo Stato rilasciante e lo Stato destinatario utilizzano entrambi un numero uguale, vanno indicati entrambi i numeri, ciascuno seguito dal nome dello Stato;
- se le indicazioni originali e le annotazioni successive non consentono di compilare una casella o una parte di una casella del modello CIEC, la casella in questione o parte di essa è resa inutilizzabile mediante dei trattini; questa disposizione si applica soltanto se un’autorità rilasciante non dispone di un’informazione, ma non osta a che la rubrica sia compilata ogni volta che l’informazione è sicura, in particolare se figura nell’atto e concerne la filiazione, ma anche se può essere facilmente dedotta dall’applicazione della legge o di altre disposizioni legali; nel caso di una persona di sesso indeterminato, le caselle «1-8-2-1 Sesso maschile» e «1-8-2-2 Sesso femminile» vengono lasciate in bianco;
- per compilare le caselle «3-4-1 Padre» e «3-4-2 Madre», volte a determinare il sesso di ogni genitore, l’autorità rilasciante contrassegna la casella «padre» in una colonna e la casella «madre» nell’altra colonna se i genitori sono di sesso differente; contrassegna la medesima casella «padre» o «madre» in entrambe le colonne se i genitori sono dello stesso sesso;
- per compilare le caselle «4-1-1 Sposo» e «4-1-1-3 Sposa», volte a determinare il sesso di ogni coniuge, l’autorità rilasciante contrassegna la casella «sposo» in una colonna e la casella «sposa» nell’altra colonna se gli sposi sono di sesso differente; contrassegna la medesima casella «sposo» o «sposa» in entrambe le colonne se gli sposi sono dello stesso sesso;
- per compilare le caselle «7-2-1 Cognome alla nascita», l’autorità rilasciante indica in linea di massima il cognome attribuito alla nascita e iscritto nell’atto di nascita; se tale cognome è stato cambiato successivamente, mediante una dichiarazione volontaria o a seguito di una decisione di cambiamento del cognome o di modifica della filiazione, segnatamente a causa di un’adozione, l’autorità rilasciante contrassegna il cognome risultante dal cambiamento;
- le caselle «7-3-4 Cognome prima del matrimonio», «7-4-2 Cognome prima dell’unione domestica» e «7-6-1-5 Cognome al momento del rilascio dell’estratto» devono consentire di coprire tutte le ipotesi, segnatamente quelle in cui il cognome della persona prima della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica non corrisponde al suo cognome alla nascita (nel senso di cui sopra), ma è un altro cognome legale, per esempio un cognome matrimoniale scelto durante un matrimonio o un’unione domestica precedenti e che la persona potrebbe avere conservato dopo lo scioglimento del suddetto matrimonio o unione domestica; se del caso, nella casella «7-6-1-5» del modello 4 viene indicato il cognome utilizzato al momento del rilascio del certificato;
- le caselle «7-7-6 Altra/e parte/i del cognome» consentono, se del caso, di indicare altri cognomi utilizzati dalla persona o sotto i quali è conosciuta; vi vengono indicati pure i secondi nomi (middle names) e i patronimici; il secondo nome deve essere seguito dal simbolo «Ni», il patronimico dal simbolo «Np» e gli altri nomi o elementi di nome da «Na». Vengono pure iscritti in questa casella i titoli nobiliari, seguiti dal simbolo «Nob»;
- per compilare la casella «7-9 Nomi», l’autorità rilasciante indica in linea di massima tutti i nomi, nella maniera e nell’ordine in cui sono iscritti nell’atto d’origine o modificati successivamente; occorre tuttavia osservare che alcuni Stati danno agli interessati la possibilità di scegliere il nome o i nomi che desiderano far figurare sugli estratti rilasciati a partire dai registri.
13. Sul retro (o pagina 2) di ogni modello CIEC deve figurare la traduzione dei dati invariabili e dei simboli che figurano sul recto (o pagina 1) in almeno una delle lingue ufficiali degli Stati contraenti non utilizzata sul recto (o pagina 1) e in inglese.
14. Ogni documento indica il nome e la qualifica della persona che l’ha allestito. Un documento rilasciato in forma cartacea deve essere datato e munito della firma e del bollo richiesti. Se è trasmesso tramite la piattaforma CIEC, la firma e il bollo del mittente sono apposti conformemente alla Convenzione sull’utilizzazione della piattaforma della Commissione internazionale dello stato civile per la comunicazione internazionale di dati di stato civile per via elettronica, firmata a Roma il 19 settembre 2012; se del caso, l’autorità ricevente rilascia una copia cartacea, che dichiara conforme ai dati ricevuti.