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Dichiarazione fra la Svizzera e la Germania sulla corrispondenza in materia di tutela Data il 26 giugno 1914 Scambiata il 30 giugno 1914 Entrata in vigore il 1° ottobre 1914

CS 11 767

Traduzione1

(Stato 1° ottobre 1914)

Dichiarazione del Consiglio federale svizzero

Il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Impero Germanico, in connessione alla Convenzione conchiusa all’Aja il 12 giugno 1902 2 per regolare la tutela dei minorenni, hanno stipulato i seguenti articoli allo scopo di semplificare la reciproca corrispondenza in materia di tutela:

Art. 1

Le autorità svizzere possono corrispondere direttamente con le autorità germaniche nei casi contemplati dall’articolo 4, capoverso 2, e dall’articolo 8 della Convenzione conchiusa all’Aja il 12 giugno 1902 3 per regolare la tutela dei minorenni, nonchè in tutti gli altri affari concernenti l’assistenza tutoria dei minorenni.

Art. 2

Sono competenti a corrispondere direttamente: nella Svizzera: le autorità cantonali indicate nell’annesso elenco; nella Germania: in generale, i tribunali di distretto (Amtsgerichte), ma per il Württemberg i tribunali di tutela (Vormundschaftsgerichte) nelle Ortsgemeinden, per la città libera e anseatica di Amburgo, l’autorità tutoria (Vormundschaftsbehörde) in Amburgo.

Art. 3

Gli avvisi di cui all’articolo 8 della Convenzione dell’Aja per regolare la tutela dei minorenni, devono essere diretti: nella Svizzera: all’autorità competente (articolo 2) del Cantone di cui il minorenne è attinente;

nella Germania:

  1. se il minorenne ha avuto il suo domicilio nell’Impero Germanico al tempo in cui la costituzione della tutela si è resa necessaria o anteriormente, all’ autorità tutoria del distretto a cui appartiene il luogo di questo domicilio;
  2. se questo domicilio del minorenne non esiste o non è conosciuto, all’autorità tutoria dello Stato (Stato confederato) di cui il minorenne è attinente, nel distretto della quale hanno, o hanno avuto ultimamente, il loro domicilio i suoi genitori;
  3. se anche questo domicilio dei genitori non esiste o è sconosciuto, all’autorità tutoria della capitale dello Stato di cui il minorenne è attinente.

Art. 4

Qualora l’autorità a cui è spedito l’avviso sia incompetente, dovrà trasmetterlo d’ufficio all’autorità competente, informandone subito l’autorità da cui l’avviso le è pervenuto.

Art. 5

Le comunicazioni dirette vengono redatte nella lingua dell’autorità da cui emanano.

Art. 6

Negli affari di cui all’articolo 1 resta riservata la via diplomatica, in quanto essa sembri la più opportuna per ragioni particolari o per difficoltà che potessero derivare dalla corrispondenza diretta.

Art. 7

La presente Dichiarazione comincerà ad avere effetto dal 1° ottobre 1914 e resterà in vigore fino a che siano spirati sei mesi dal giorno in cui l’una o l’altra delle Parti l’avrà disdetta. Essa sarà scambiata contro una Dichiarazione conforme del Governo dell’Impero Germanico. Berna, 26 giugno 1914. In nome del Consiglio federale svizzero,
Il Presidente della Confederazione: Hoffmann Il Cancelliere della Confederazione:
Schatzmann

Elenco
delle autorità cantonali della Svizzera autorizzate a corrispondere
direttamente con le autorità tutorie della Germania

Zurigo: Justizdirektion

Berna: Justizdirektion.

Lucerna: Regierungsrat.

Uri: Regierungsrat.

  1. Svitto: Departement des Armen‑
    und Vormundschaftswesens.
  2. Basso Untervaldo: Chef des
    Vormundschaftswesens.

Alto Untervaldo: Regierungsrat.

Glarona: Vormundschaftsdirektion.

Zugo: Regierungsrat.

Friburgo: Direction de la Justice.

Soletta: Regierungsrat.

  1. Basilea Città: Vormundschafts-
    behörde.

Basilea Campagna: Justizdirektion.

Sciaffusa: Vormundschaftsdirektion.

  1. Appenzello Esterno:Direktion des Gemeindewesens.
  2. Appenzello Interno:Landammann und Standeskommission.

San Gallo: Justizdepartement.

Grigioni: Justizdepartement.

Argovia: Justizdirektion.

  1. Turgovia: Vormundschafts-
    departement.

Ticino: Dipartimento dell’interno.

Vaud: Tribunal cantonal.

  1. Vallese: Département de Justice
    et Police.

Neuchátel: Département de Justice.

  1. Ginevra:Département de Justice et Police.