Le autorità svizzere possono corrispondere direttamente con le autorità germaniche nei casi contemplati dall’articolo 4, capoverso 2, e dall’articolo 8 della Convenzione conchiusa all’Aja il 12 giugno 1902 3 per regolare la tutela dei minorenni, nonchè in tutti gli altri affari concernenti l’assistenza tutoria dei minorenni.
0.211.231.022
Dichiarazione fra la Svizzera e la Germania sulla corrispondenza in materia di tutela Data il 26 giugno 1914 Scambiata il 30 giugno 1914 Entrata in vigore il 1° ottobre 1914
CS 11 767
Traduzione1
(Stato 1° ottobre 1914)
Dichiarazione del Consiglio federale svizzero
Il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Impero Germanico, in connessione alla Convenzione conchiusa all’Aja il 12 giugno 1902 2 per regolare la tutela dei minorenni, hanno stipulato i seguenti articoli allo scopo di semplificare la reciproca corrispondenza in materia di tutela:
Art. 1
Art. 2
Sono competenti a corrispondere direttamente: nella Svizzera: le autorità cantonali indicate nell’annesso elenco; nella Germania: in generale, i tribunali di distretto (Amtsgerichte), ma per il Württemberg i tribunali di tutela (Vormundschaftsgerichte) nelle Ortsgemeinden, per la città libera e anseatica di Amburgo, l’autorità tutoria (Vormundschaftsbehörde) in Amburgo.
Art. 3
Gli avvisi di cui all’articolo 8 della Convenzione dell’Aja per regolare la tutela dei minorenni, devono essere diretti: nella Svizzera: all’autorità competente (articolo 2) del Cantone di cui il minorenne è attinente;
nella Germania:
- se il minorenne ha avuto il suo domicilio nell’Impero Germanico al tempo in cui la costituzione della tutela si è resa necessaria o anteriormente, all’ autorità tutoria del distretto a cui appartiene il luogo di questo domicilio;
- se questo domicilio del minorenne non esiste o non è conosciuto, all’autorità tutoria dello Stato (Stato confederato) di cui il minorenne è attinente, nel distretto della quale hanno, o hanno avuto ultimamente, il loro domicilio i suoi genitori;
- se anche questo domicilio dei genitori non esiste o è sconosciuto, all’autorità tutoria della capitale dello Stato di cui il minorenne è attinente.
Art. 4
Qualora l’autorità a cui è spedito l’avviso sia incompetente, dovrà trasmetterlo d’ufficio all’autorità competente, informandone subito l’autorità da cui l’avviso le è pervenuto.
Art. 5
Le comunicazioni dirette vengono redatte nella lingua dell’autorità da cui emanano.
Art. 6
Negli affari di cui all’articolo 1 resta riservata la via diplomatica, in quanto essa sembri la più opportuna per ragioni particolari o per difficoltà che potessero derivare dalla corrispondenza diretta.
Art. 7
La presente Dichiarazione comincerà ad avere effetto dal 1° ottobre 1914 e resterà in vigore fino a che siano spirati sei mesi dal giorno in cui l’una o l’altra delle Parti l’avrà disdetta. Essa sarà scambiata contro una Dichiarazione conforme del Governo dell’Impero Germanico. Berna, 26 giugno 1914. In nome del Consiglio federale svizzero,
Il Presidente della Confederazione: Hoffmann Il Cancelliere della Confederazione:
Schatzmann
Elenco
delle autorità cantonali della Svizzera autorizzate a corrispondere
direttamente con le autorità tutorie della Germania
Zurigo: Justizdirektion
Berna: Justizdirektion.
Lucerna: Regierungsrat.
Uri: Regierungsrat.
- Svitto: Departement des Armen‑
und Vormundschaftswesens. - Basso Untervaldo: Chef des
Vormundschaftswesens.
Alto Untervaldo: Regierungsrat.
Glarona: Vormundschaftsdirektion.
Zugo: Regierungsrat.
Friburgo: Direction de la Justice.
Soletta: Regierungsrat.
- Basilea Città: Vormundschafts-
behörde.
Basilea Campagna: Justizdirektion.
Sciaffusa: Vormundschaftsdirektion.
- Appenzello Esterno:Direktion des Gemeindewesens.
- Appenzello Interno:Landammann und Standeskommission.
San Gallo: Justizdepartement.
Grigioni: Justizdepartement.
Argovia: Justizdirektion.
- Turgovia: Vormundschafts-
departement.
Ticino: Dipartimento dell’interno.
Vaud: Tribunal cantonal.
- Vallese: Département de Justice
et Police.
Neuchátel: Département de Justice.
- Ginevra:Département de Justice et Police.